TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati sig.ri:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa VA Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nel procedimento di divorzio n. 1202\2024 R.G.A.C. promosso da:
, c.f. , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(MI), residente in [...], interno 12, elettivamente domiciliato in Forio (NA), alla via Bocca, 112, presso lo studio dell'avv. Lorena Del
Deo, che lo assiste e difende in virtù di procura in atti;
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessio Menconi, presso il cui studio in Avenza Via C. Sforza 16 è elettivamente domiciliata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 1. Il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Carrara (MS) in data 10/6/2000, in regime di comunione dei beni, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carrara al n. 31, parte 2, serie A, anno
2000, e nel corso del quale sono nate, rispettivamente il 9/9/2004, il 26/11/2008 e il
21/12/2010, le figlie VA e . Per_1 Per_2
2. A seguito della comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore, e dell'ascolto di
VA e , il sig. e la sig.ra sono addivenuti a un accordo in Per_2 Parte_1 CP_1
ordine ai termini del divorzio, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“CONSIDERATO che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'affidamento delle figlie minori, le medesime, come rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate, CONGIUNTAMENTE CHIEDONO all'Ecc.mo Giudice adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Carrara (MS) il
10/6/2000 tra i signori e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Carrara al n. 31, parte 2, serie A, anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. 2.
Le figlie minori continueranno ad essere affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, che vivrà con loro presso l'abitazione familiare, di proprietà di entrambi i coniugi. 3.
A partire dalla sottoscrizione del presente atto, i signori e si accolleranno il Parte_1 CP_1
pagamento delle residue rate del mutuo gravante sull'abitazione familiare nella misura del 50% ciascuno, e ciò fino alla vendita dell'abitazione medesima, i cui proventi saranno divisi equamente tra le parti. Le parti concordano che la casa verrà posta in vendita alla scadenza dell'ultima rata del mutuo ovvero, in ipotesi se più favorevole, al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutte le figlie o, comunque, allorquando le medesime non vi abiteranno più. È garantito e riconosciuto, sin d'ora, a pagina 2 di 7 entrambe le parti, il diritto di prelazione sulla vendita della casa familiare.
4. Le spese relative a tutti i consumi e alle utenze, gli oneri di smaltimento dei rifiuti e le spese condominiali della casa familiare saranno a carico della sig.ra cui l'abitazione è assegnata. Parimenti, saranno a carico della sig.ra CP_1
le riparazioni di ordinaria manutenzione della casa medesima relative, a titolo esemplificativo, CP_1
agli impianti idraulici, elettrici e del gas, alle serrature e alle chiavi d'accesso. Restano a carico dei signori e nella misura del 50% ciascuno, le spese di manutenzione di eccezionale CP_1 Parte_1
entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale o derivanti da eventi atmosferici e calamità naturali.
5. In ossequio all'art. 337ter c.c., le figlie minori manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i quali contribuiranno alla cura, all'istruzione e all'educazione delle stesse.
6. Nessun limite di visita viene imposto al padre, che avrà facoltà di vedere le figlie minori quando lo desidera, previo congruo preavviso da inviarsi alla sig.ra a mezzo posta CP_1 elettronica, tenuto conto dell'età delle stesse e delle loro esigenze scolastiche e ricreative.
7. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita e fermo restando quanto al punto 6., a titolo esemplificativo il padre potrà vedere e tenere con sé e VA per almeno un pomeriggio a settimana, preferibilmente di sabato o di domenica, in orari che concorderà di volta in volta con le proprie figlie, tenuto conto dell'età delle stesse, e che comunicherà alla sig.ra con preavviso di almeno 5 giorni, a CP_1
mezzo e-mail; - durante le festività natalizie, i genitori alterneranno, di anno in anno, la presenza delle figlie minori con sé il 25 e il 26 dicembre oppure il 31 dicembre e il 1° gennaio, sempre tenuto conto delle esigenze scolastiche o ricreative delle figlie, legate alla loro giovane età e sempre comunicando con congruo preavviso gli orari e i giorni alla sig.ra a mezzo e-mail, con impegno a riportarle presso CP_1
l'abitazione materna;
- durante le festività pasquali, i genitori alterneranno, di anno in anno, la presenza delle figlie minori con sé la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, sempre tenuto conto delle esigenze scolastiche o ricreative delle figlie, legate alla loro giovane età e sempre comunicando con congruo preavviso gli orari e i giorni alla sig.ra a mezzo e-mail, con impegno a riportarle CP_1
presso l'abitazione materna;
- entrambi i genitori avranno facoltà di tenere con sé le figlie per due o tre settimane, anche non consecutive, in coincidenza col proprio periodo di ferie, da stabilirsi concordemente pagina 3 di 7 con almeno un mese di anticipo e compatibilmente con le esigenze scolastiche e/o ricreative delle minori;
- le minori trascorreranno la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori festeggiati così come per i compleanni e gli onomastici dei genitori;
- il giorno del compleanno delle figlie minori verrà possibilmente trascorso dalla fa-miglia insieme ovvero, in mancanza di accordo, i genitori alterneranno, di anno in anno, la presenza con sé della figlia di volta in volta festeggiata tra mattina/pomeriggio
(dalle 11:00 alle 16:00) o tardo pomeriggio/sera (dalle 16:00 alle 21:00). In ogni caso, la suddetta regolamentazione, quanto a giorni e orari, potrà subire flessioni, previo accordo tra le parti, nell'ottica del buon senso e del rispetto delle reciproche esigenze lavorative e, primariamente, delle esigenze delle figlie minori.
8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra un importo complessivo mensile di Parte_1 CP_1
euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di concorso al mantenimento di ciascuna delle figlie minori e/o non economicamente autosufficienti. La predetta somma, che sarà corrisposta dall'obbligato mediante bonifico alle coordinate già note entro il giorno 28 di ogni mese a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, senza bisogno di specifica richiesta.
9. Sarà altresì posto a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie sostenute o da sostenersi nell'interesse delle figlie minori e/o economicamente non autosufficienti, secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense, già in uso tra le parti di cui, di seguito, si riporta, per quanto qui interessa, il testo: “In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate: SPESE COMPRESE
NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contri-buto per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o con-seguenti al nuovo pagina 4 di 7 assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad ecce-zione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori."
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono es-sere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequenta-zione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private pagina 5 di 7 convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.” Al riguardo, onde evitare future divergenze di opinioni al riguardo, le parti intendono derogare al detto protocollo inserendo tra le spese per le quali non è richiesta la previa concertazione, le seguenti: a) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN ma prescritte da medico del SSN. Sul punto, le Parti si impegnano sin d'ora a concertare esclusivamente la scelta del professionista da incaricare. In caso di disaccordo, le parti affideranno al medico curante la detta scelta. b) spese per un corso per attività extrascolastica (sportiva, ludica o di istruzione) per ciascuna figlia all'anno e relativi accessori. La richiesta di rimborso spese dovrà essere analitica e corredata dai relativi giustificativi. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà inderogabilmente avvenire entro quindici giorni dalla richiesta. 10. L'Assegno
Unico e Universale per figli continuerà ad essere, come per legge, ripartito in pari misura tra i genitori.
11. Nessun importo a titolo di mantenimento è dovuto in quanto i coniugi sono titolari di redditi autonomi di per sé assolutamente sufficienti a garantire un'esistenza più che dignitosa. 12. Le parti fissano la decorrenza del presente accordo al mese di gennaio 2025. 13. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti. 14. Le spese legali sono integralmente compensate”.
4. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., alla luce della separazione, pronunciata in data 13.10.2023 con sentenza n. 602\2023 del Tribunale di Massa nell'ambito del procedimento n.
1208\2023 R.G.A.C., e stante l'accertata impossibilità di mantenere o ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per pronunciarsi in termini discordanti rispetto a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, considerata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett.
b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii e la conformità delle condizioni di che trattasi alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché all'interesse della prole.
pagina 6 di 7 6. Alla luce dell'accordo delle parti sul punto, le spese di lite devono essere integralmente conciliate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così definitivamente provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Carrara (MS) in data 10/6/2000, tra i sig.ri e , e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carrara al n. 31, parte 2, serie A, anno 2000, in conformità agli accordi di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, meglio descritti in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale Competente del Comune di Carrara (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
pagina 7 di 7