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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2299/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15147/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via G. Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240153050309000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2259/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 2/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate la cartella esattoriale n. 07120240153050309000, notificatale in data 05/02/2025, relativa all'anno
2021, per presunto mancato pagamento imposta sostitutiva così suddiviso: sanzioni 801,60 €, interessi
270,74, 6,83 sanzioni, 167,70 interessi, 26,00 sanzioni, 168,00 interessi 4,66.
La ricorrente ha premesso che a seguito della notifica della cartella, notificatale “sul sito ADE RISCOSSTONE”, per un importo di € 5.330,05 (compresi sanzioni e interessi), per mancato pagamento imposta regime forfettario anno 2021, aveva con pec formulato richiesta in autotutela per l'annullamento sul presupposto che ella aveva già pagato con ravvedimento operoso prima della notifica della cartella.
Aveva a ciò fatto seguito uno sgravio parziale in quanto, a detta dell'amministrazione finanziaria, le sanzioni e gli interessi andavano comunque pagati, e ciò perché dopo aver abbinato i versamenti essi erano risultati tardivi rispetto alla notifica dell'avviso bonario e quindi il ravvedimento non poteva considerarsi valido.
Ha aggiunto che l'Agenzia non aveva risposto alcunché alla nuova richiesta di annullamento in autotutela che aveva formulato e con la quale aveva fatto presente che «si evince chiaramente che con il codice : 8944 ha pagato le sanzioni e con il codice 1944 i relativi interessi, il tutto prima della notifica della vs. cartella, per cui si richiede un ulteriore esame della relativa posizione;
la sottoscritta Nominativo_1 RICEVUTO ALCUN AVVISO
BONARIO».
Ha quindi chiesto alla “On.le Commissione Tributarja” di voler annullare la cartella.
2. L'Agenzia delle entrate non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Proposto personalmente dalla parte (il che, tenuto conto del valore della causa, è consentito), il ricorso
è affetto da numerosi vizi di carattere processuale.
Posto che la ricevuta di avvenuta consegna della pec “RicorsoConPropostaDiMediazioneAnno2021” che risulta recapitata alla DP 1 dell'Agenzia il 6/4/2025 si riferisce realmente al proposto ricorso (il che non è dato verificare, non avendo la ricorrente depositato il file eml relativo alla notifica in questione), deve prendersi atto che il ricorso è stato depositato per l'iscrizione ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 d. lgs.
546 del 1992, e ciò perché la ricorrente ha supposto, come si desume dalla pagina conclusiva del ricorso medesimo, che operasse ancora l'istituto della mediazione di cui all'art. 17 bis d. lgs. 546 del 1992, che è invece stato abrogato dalle recenti riforme del processo tributario.
Ne consegue che il ricorso, siccome depositato oltre il predetto termine, è inammissibile.
5. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'ente citato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e l'irripetibilità delle spese.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15147/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via G. Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240153050309000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2259/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 2/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate la cartella esattoriale n. 07120240153050309000, notificatale in data 05/02/2025, relativa all'anno
2021, per presunto mancato pagamento imposta sostitutiva così suddiviso: sanzioni 801,60 €, interessi
270,74, 6,83 sanzioni, 167,70 interessi, 26,00 sanzioni, 168,00 interessi 4,66.
La ricorrente ha premesso che a seguito della notifica della cartella, notificatale “sul sito ADE RISCOSSTONE”, per un importo di € 5.330,05 (compresi sanzioni e interessi), per mancato pagamento imposta regime forfettario anno 2021, aveva con pec formulato richiesta in autotutela per l'annullamento sul presupposto che ella aveva già pagato con ravvedimento operoso prima della notifica della cartella.
Aveva a ciò fatto seguito uno sgravio parziale in quanto, a detta dell'amministrazione finanziaria, le sanzioni e gli interessi andavano comunque pagati, e ciò perché dopo aver abbinato i versamenti essi erano risultati tardivi rispetto alla notifica dell'avviso bonario e quindi il ravvedimento non poteva considerarsi valido.
Ha aggiunto che l'Agenzia non aveva risposto alcunché alla nuova richiesta di annullamento in autotutela che aveva formulato e con la quale aveva fatto presente che «si evince chiaramente che con il codice : 8944 ha pagato le sanzioni e con il codice 1944 i relativi interessi, il tutto prima della notifica della vs. cartella, per cui si richiede un ulteriore esame della relativa posizione;
la sottoscritta Nominativo_1 RICEVUTO ALCUN AVVISO
BONARIO».
Ha quindi chiesto alla “On.le Commissione Tributarja” di voler annullare la cartella.
2. L'Agenzia delle entrate non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Proposto personalmente dalla parte (il che, tenuto conto del valore della causa, è consentito), il ricorso
è affetto da numerosi vizi di carattere processuale.
Posto che la ricevuta di avvenuta consegna della pec “RicorsoConPropostaDiMediazioneAnno2021” che risulta recapitata alla DP 1 dell'Agenzia il 6/4/2025 si riferisce realmente al proposto ricorso (il che non è dato verificare, non avendo la ricorrente depositato il file eml relativo alla notifica in questione), deve prendersi atto che il ricorso è stato depositato per l'iscrizione ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 d. lgs.
546 del 1992, e ciò perché la ricorrente ha supposto, come si desume dalla pagina conclusiva del ricorso medesimo, che operasse ancora l'istituto della mediazione di cui all'art. 17 bis d. lgs. 546 del 1992, che è invece stato abrogato dalle recenti riforme del processo tributario.
Ne consegue che il ricorso, siccome depositato oltre il predetto termine, è inammissibile.
5. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'ente citato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e l'irripetibilità delle spese.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello