Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341 /2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.Matilde Giannini (Cod. Fisc. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montelupo RE (FI), via C.F._3
Botinaccio s.n.c. tel e fax 0751725310 con indirizzo PEC come da Email_1 procura in atti;
- ricorrenti -
CONTRO
51100 PISTOIA (Cod.Fisc.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Sebastio (Copd. Fisc. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in IS Corso Amendola 36 indirizzo PEC:
come da procura in atti Email_2
- resistente - Conclusioni: come precisate all'udienza del 27.3.2025 da intendersi richiamate.
CONCISE RAGIONI, IN FATTO ED IN DIRITTO, DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Gli attori hanno impugnato le delibere assembleari assunte, dal Via Sebastiano Controparte_1
Ciampi nr. 7/9, 51100 IS (PT), rispettivamente in data 28 febbraio 2023 (doc. 1 citazione) ed in data 07 aprile 2023 (doc. 2 citazione).
Relativamente alla prima delibera gli attori hanno allegato di averla ricevuta in data 14.3.2023 e che la stessa aveva ad oggetto il seguente ordine del giorno:
“1) Analisi e approvazione bilancio consuntivo 2022 ( 01/01/02022 – 31/12/2022); 2) Analisi e approvazione bilancio preventivo 2023 (01/01/2023-31/12/2023), riparti e rate;
3) Esito studio di fattibilità per NU
(intervento dei tecnici incaricati). Decisione in merito alla volontà del di proseguire con il CP_1 superbonus con la percentuale del 90%; 4) Chiarimenti sulla presentazione CILAS ante delibera e annullamento della stessa;
5) Dimissioni dell'Amministratore e nomina del nuovo;
6) Varie ed eventuali.”
Su tale ordine del giorno l'assemblea dei condomini aveva deliberato con le seguenti modalità:
1) Punto 1° - Analisi e approvazione del bilancio consuntivo 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) (ordinaria amministrazione)
Pag. 1 a 7
1/3 in addebito al civico 7 e 2/3 al civico 9. Inoltre provvederà a correggere il costo della ripartizione dell'idrico, imputato per errore a tutti, attribuendo solo a chi usufruisce dell'acqua condominiale. Come segnalato dal sig. unitamente alla moglie sig,ra la sua unità sarà esentata dal costo del Pt_1 Pt_2 noleggio della sala riunioni del 05/01/2022 in quanto non convocati. L'addebito dell'Amministratore per l'assemblea straordinaria di giugno 2020 di € 70,00 viene considerato congruo e approvato. Inerentemente il costo della ditta ET, viene riletto il preventivo e ritenuto congruo, pertanto il condominio, all'unanimità dei presenti, non intende contestare gli importi fatturati dallo stesso perché parte sono riferiti al 2021.
2) Punto 2°: Analisi e approvazione del bilancio preventivo 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) riparti e rate
(ordinaria amministrazione)
L'amministratore inizia ad analizzare il bilancio preventivo 2023 con i riparti e rate. Tenuto conto che i costi della ripartizione delle fosse biologiche e dell'idrico saranno corretti per come riportato nel punto 1, l'assemblea decide di lasciare il fondo imprevisti per euro 3000. Il costo dell'Eternit per competenza della fattura sarà riportato nello stesso bilancio preventivo 2023 e gestita la ripartizione per come indicato dall'amministrazione precedente . Tale questione sarà meglio approfondita dall'amministratore Parte_3 Part entrante. Per un refuso sarà stornato il rimborso onorario i e 188,75. L'Amministratore specificherà, la ripartizione della spesa dell'eternit, estrapolandola dai vari ed imprevisti, ripartendola sugli interessati.
3) Punto 3°: Esito studio di fattibilità per NU (intervento dei tecnici incaricati). Decisione in merito alla volontà del di proseguire con il con la percentuale del 90%. CP_1 CP_2
Sono presenti i due professionisti Arch. e Ing. L'ing. spiega lo svolgimento dello Pt_4 Per_1 Per_1
Studio di fattibilità rappresentando quanto annoverato nella relazione consegnata in questa stessa assemblea,
a completamento di quanto già inviato in precedenza (Legge 10 inviata a tutti i condomini) e evidenziando che l'esito è risultato positivo, ossia il condominio può accedere al NU e che dalla fascia F, il condominio con la simulazione dell'efficientamento energetico, può balzare alla fascia B. Entrambi i professionisti hanno adempiuto ai propri compiti per gli incarichi deliberati. I professionisti provvedono a presentare gli avvisi di notula per come rappresentato nei loro preventivi approvati nel 2021 e successivamente confermati nell'assemblea indetta dall'amministratore attuale. Il condominio in virtù del fatto che attualmente le cessioni sono sospese si riserva in merito alla volontà di proseguire con il NU
90% e interventi correlati e si esprimerà i merito in un'apposita assemblea con il nuovo amministratore.
4) Punto 4° chiarimenti sulla presentazione CILA-S 3586/2022 e annullamento della stessa.
L'Amministratore spiega la propria decisione di presentare la CILA-S 3586/2022 come mero tentativo di riuscire a fare in modo che il condominio rientrasse nel NU 110%. I condomini presenti accettano tale situazione e concordano all'unanimità che il tentativo dell'amministratore è stato giusto non portando al
Condominio nessun danno dal punto di vista economico o di altra natura. Inoltre in relazione al fatto che nell'incertezza che la presentazione della CILA-S ante- delibera che approvi gli interventi da fare, oltre lo studio di fattibilità, invalidi l'accesso alle detrazioni perché le cessioni non sono più contemplate, l'assemblea concorda e autorizza l'amministratore a provvedere ad annullare detta CILA-S, che verrà eventualmente ripresentata dopo approvazione dell'assemblea per come previsto dalle norme in essere.
5) Punto 5° Dimissioni dell'Amministratore e nomina del nuovo.
L'amministratore conferma le proprie dimissioni e l'assemblea accetta per le motivazioni elencate dall'amministratore in assemblea e rappresentate anche nella nota sintetica, questo nonostante i condomini presenti rappresentino che vorrebbero che lo stesso amministratore restasse a svolgere l'incarico.
Pag. 2 a 7 L'assemblea chiede un mese per indire successiva assemblea per la nomina del nuovo amministratore. L'attuale amministratore resta in carica per la sola ordinaria amministrazione.
6) Punto 6°: Varie ed eventuali.
I condomini presenti all'unanimità concordano sul fatto che I sig. intendono procedere in Parte_5 maniera autonoma al SISMABONUS ed abbattimento barriere architettoniche, possono presentare all'assemblea condominiale, con il nuovo amministratore, dopo nomina, un progetto in tal senso e la stessa assemblea si esprimerà in merito a quanto eventualmente esposto e rappresentato. L'assemblea specifica che ogni onere di spesa sarà a loro esclusivo carico. L'amministratore, come richiesto via PEC dal sig. e Pt_1 dalla sig.ra allegherà le pec indicate dal medesimo, ed inviate allo stesso amministratore, al verbale. Pt_2
Dalla lettura dell'atto di citazione, le censure alle delibere assembleari si possono riassumere, per esigenze di sintesi e dando per noti i contenuti degli atti difensivi delle parti, nel seguente modo:
Il punto 1) all'ordine del giorno.
I condomini non sono stati resi edotti in precedenza del contenuto dei dati riportati nel bilancio consuntivo
2022 tanto da non avvedersi che la Fattura NR 68 del 08.11.2021 euro 314.15 manutenzione giardino e la
Fattura NR 6 del 07.01.2022 euro 253 TT SP (stasamento calata centrale scarichi neri al civico n.7) erano già state imputate e contabilizzate nel bilancio consuntivo 2021. La decisione è viziata per evidente errore di calcolo che conduce a doppio addebito in capo ai condomini degli stessi importi, con danno economico. L'imputazione della Fattura NR 68 del 08.11.2021 euro 314.15 manutenzione giardino nonché della Fattura NR 6 del 07.01.2022 euro 253 TT NS SP al bilancio consuntivo 2022 comporta un danno patrimoniale consistente nel pagamento doppio della medesima quota parte per la stessa fattura: 24.59 euro (CONSUNTIVO 2021) + 24.59 euro (CONSUNTIVO 2022) per la fattura manutenzione giardino 62.59 euro (CONSUNTIVO 2021) + 62.59 euro (CONSUNTIVO 2022) per la fattura stasamento calata centrale.
I punti 2) e 3) e 4).
Gli attori censurano la delibera impugnata nella misura in cui ebbe ad approvare il bilancio consuntivo 2023 nella parte in cui vennero contabilizzati i costi per il pagamento dei progetti di notula dei tecnici incaricati per lo studio della fattibilità per l'accesso ai benefici fiscali del c.d. “ecobonus 110%” . Secondo gli attori il condominio inserendo tali voci di spesa avrebbe di fatto rinunciato a contestare il ritardo con cui tale opera professionale venne svolta dai tecnici;
ritardo che avrebbe comportato per il condominio l'impossibilità di fruire del beneficio fiscale in questione con maggiori costi da affrontare e per gli attori maggiori spese per la realizzazione di opere atte al superamento delle barriere architettoniche presenti nel codominio.
Il ritardo delle prestazioni professionali dei tecnici incaricati sarebbe anche deducibile dal punto 4) all'ordine del giorno laddove si può evincere come l'Amministratore del condominio era stato costretto a depositare, in via preventiva e precauzionale, comunque una CILA-S per l'intervento Ecobonus 110%, ancor prima di avere le relazioni di fattibilità e nel tentativo di arginare il rischio per il condominio di perdere il diritto a fruire del beneficio fiscale.
Il punto 5).
Gli attori hanno ravvisato l'illegittimità della delibera laddove ebbe ad accettare le dimissioni volontarie dell'Amministratore. A loro dire (pagine 13 e 14 citazione) la delibera sarebbe da ritenersi illegittima perché l'amministratore doveva essere revocato dal Condominio o comunque su richiesta degli attori, poste le gravi irregolarità commesse nella gestione condominiale. Nello specifico consistenti nella presentazione della
CILA-S 3586/2022 nel novembre 2022 in assenza della delibera assembleare di approvazione prevista dalla legge e creando il rischio, in assenza degli atti propedeutici, di compromettere il diritto dei condomini ad usufruire dei benefici in discussione;
il diniego dell'amministratrice alla convocazione di un'assemblea
Pag. 3 a 7 straordinaria in cui discutere ed approvare un progetto di superamento delle barriere architettoniche;
la violazione sistematica dell'obbligo di consegnare copia della documentazione condominiale (cfr. pagg. 14 –
15 citazione punti da a) ad e); non aver resi edotti i condomini dei costi dei progetti;
della possibilità di optare per una cessione del credito o uno sconto in fattura o di fruire direttamente dei benefici fiscali…
Il punto 6).
La delibera sarebbe illegittima perché, secondo la prospettazione degli attori, preordinata a far sì che gli attori, al fine di rimuovere le barriere architettoniche presenti, aderissero autonomamente al SISMABONUS ed anche in nome e per conto del condominio;
per giunta sopportando i relativi costi. Invece, l'assemblea avrebbe dovuto conferire agli attori, ex art. 1134 c.c l'autorizzazione a gestire le parti comuni dell'edificio; detta autorizzazione avrebbe consentito loro di procedere con tutti gli interventi necessari, ivi compresi i saggi e le verifiche, per la messa in sicurezza del vano scale civico 7, assicurando agli stessi il rimborso delle spese affrontate per l'amministrazione dei beni condominiali, indipendentemente dall'urgenza.
Relativamente alla seconda delibera oggetto d'impugnazione, quella del 7.4.2023 aveva ad oggetto il seguente ordine del giorno:
“1. Decisioni in merito alla domanda di mediazione MEDPT 46 2023 indetta da e Parte_1 Parte_2
Vs Condominio Pro domo per il giorno 27.4.2023 h 15:00 presso C.C. I.A. di IS;
[...]
2. Nomina dell'Avv.to a difesa del Condominio esclusi i Sig.ri e . Parte_1 Parte_2
Sul punto 1: l'assemblea ebbe a deliberare nel seguente modo. “L'amministratore legge per dovizia la pec del sig. . L'assemblea delibera se partecipare al primo incontro con il mediatore: alle ore 19.49 Testimone_1 si perviene alla votazione: Favorevoli tutti i presenti n. 8 per 680,907 ,ml…. Delibera approvata all'unanimità.”
Le censure mosse dagli attori alla delibera si possono riassumere nel seguente modo:
la delibera sarebbe illegittima giacché gli attori non vennero convocati con violazione degli artt. 1136 comma
6 c.c. non essendo stati convocati tutti gli aventi diritto.
l'assemblea ha deliberato in relazione alla sola partecipazione alla sola prima seduta del procedimento di mediazione introdotto dagli attori;
rendendolo, sostanzialmente, vano in violazione 71 quater comma 3 disp att c.c. e dell'art. 5 d.lgs 28/2010.
Nessuna censura è stata mossa al punto 2 all'ordine del giorno:
“(…) L'assemblea nomina gli Avvocati Roberto Fusari e Fabiola Santimone per rappresentare il CP_1 al primo incontro con il mediatore per il27/04/2023. Alle ore 20:13 si perviene alla votazione. Favorevoli tutti
i presenti n. 8 per 680, 907 mil. … delibera approvata all'unanimità.”
Si è costituito in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda spiegata e contestando in fatto CP_1 ed in diritto le tesi attoree.
Relativamente alla delibera del 28.02.2023: con riguardo alla asserita duplicazione della voce di spesa relativa alla manutenzione del giardino vi sarebbe carenza di prova avendo gli attori omesso di produrre qualsiasi bilancio;
con riferimento alla duplicazione di spesa della pulizia delle fosse biologiche la delibera sarebbe assolutamente legittima avendo l'assemblea rilevato a verbale il precedente errore e apportato i giusti correttivi;
per i punti 2 e 3 la decisione del di approvare, non contestandolo, l'operato dei due CP_1 tecnici non sarebbe riconducibile alla delibera impugnata, bensì a quella adottata nella precedente assemblea straordinaria del 17.06.2022 mai impugnata dagli attori;
l'inserimento nel bilancio della posta passiva già deliberata era un atto dovuto e non può formare oggetto di contestazione sotto il profilo di annullabilità della
Pag. 4 a 7 delibera che approva il bilancio;
la valutazione dell'operato dei tecnici coinvolti non può essere utilizzata come motivo di impugnazione della delibera che nulla sul punto aveva deciso;
anche i richiami all'operato dell'amministratore del condominio in ordine alla presentazione preventiva della CILA-S risulterebbero del tutto inappropriati e inconferenti con l'impugnazione della delibera;
relativamente al punto 5) l'assoluta infondatezza non potendosi impugnare un verbale assembleare ove si sia registrata l'accettazione dell'assemblea dei condomini delle dimissioni volontarie dell'amministratore.
Relativamente alla delibera del 07 aprile 2023
In applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile,
Ordinanza sul ricorso iscritto al n.9088/2022 r.g. del 02.02.2023) correttamente i Sig.ri non Parte_5 vennero convocati all'assemblea che prevedeva come unico punto all'ordine del giorno la delibera su proposta transattiva degli stessi in qualità di controparti nell'ambito di un procedimento di mediazione.
Quanto alla decisione di partecipare al solo primo incontro di mediazione, il convenuto ha ritenuto non esservi le condizioni per poter procedere oltre visto il carattere del tutto pretestuoso delle argomentazioni svolte e delle richieste avanzate nell'atto introduttivo da parte dei Sig.ri (richieste peraltro ultronee Parte_6 rispetto all'oggetto della medesima ovvero l'impugnazione di delibera assembleare); ha quindi esercitato la facoltà concessa dalla legge (ante riforma) espressamente riconosciuta dalla Suprema Corte, senza conseguenza alcuna (Cass.Civ. 7/3/2019 n.8473).
Il processo è stato istruito con sola prova documentale. All'udienza del 27.3.2025 è passato in decisione ex art. 281 sexies cpc.
Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni.
2) Sull'impugnazione della delibera condominiale adottata il 28.2.2023.
Sul punto 1) dell'ordine del giorno si impongono le seguenti considerazioni.
Per quanto attiene la duplicazione di spesa in ordine alla fattura numero Fattura NR 6 del 07.01.2022 di euro
253 della TT SP emessa a fronte della spesa per la pulizia delle fosse biologiche: risulta a verbale dell'assemblea come sia stato accertata la presenza della duplicazione e disposto per la conseguente variazione.
Ogni ulteriore attività conseguente a tale decisione devi ritenersi esulare dall'odierno processo.
Per quanto attiene, invece, alla duplicazione della voce di spesa relativa alla manutenzione del giardino (spesa imputabile pro quota agli odierni attori per € 28,00) di fronte all'eccezione del convenuto della carenza di prova a sostegno dell'assunto, non avendo gli attori depositato il bilancio consuntivo di riferimento approvato dall'assemblea, non hanno provato l'assunto. La documentazione sul punto, depositata tempestivamente, riguarda un prospetto del bilancio consuntivo 2022, chiamato bilancio “consuntivo per conto” secondo quanto riferito dal convenuto e non contestato: una sorta di promemoria con le ripartizioni di spesa .
L'eccezione del convenuto non è stata superata e l'onere della prova che, sul punto, gravava sugli attori non è stato soddisfatto. La delibera, per questo, non può essere annullata.
Sui punti 2),3),4) dell'ordine del giorno.
La decisione del di approvare, non contestandolo, l'operato dei due tecnici non è presente nella CP_1 delibera impugnata, ma in quella adottata nella precedente assemblea straordinaria del 17.06.2022 (doc.2 comparsa di costituzione e risposta) che non risulta essere stata tempestivamente impugnata dagli attori. Si comprende come, posto quanto precede, l'inserimento nel bilancio degli importi deliberati come dovuti per i pagamenti dei due tecnici, fosse un atto dovuto da parte degli Organi amministrativi del , nella CP_1 misura in cui conseguente ad una deliberazione assembleare adottata e consolidata.
Pag. 5 a 7 Quanto poi al disappunto degli attori sull'operato dei tecnici e a quello dell'Amministratore del condominio pro tempore e/o non gradimento della volontà condominiale sono aspetti che esulano dal presente processo siccome incentrato sull'impugnazione della delibera assembleare che non ha ad oggetto tali temi.
Gli attori potranno far valere le loro ragioni, ove si ritengano danneggiati dalle condotte dell'amministratore e/o dai tecnici incaricati, in altro e diverso procedimento.
Sul punto 5) all'ordine del giorno.
Gli attori hanno impugnato la delibera in questione nella parte in cui l'assemblea prese atto delle dimissioni volontarie dell'Amministratore del Condominio.
I motivi per i quali, tale decisione sarebbe illegittima, tuttavia, non sono stati illustrati dagli attori che si sono limitati a sostenere che avrebbero preferito che l'amministratore fosse stato revocato o per volere assembleare o per effetto della loro richiesta, poste le gravi inadempienze, a loro dire, commesse.
Ma ciò non può elevarsi a motivo d'illegittimità della delibera dell'assemblea dei condomini. La stessa si limitò, di fatto, ad accettare le dimissioni rassegnate dal proprio legale rappresentante;
d'altra parte gli attori non hanno spiegato in quale modo il contenuto del verbale dell'assemblea, relativamente al punto in esame, sia stato direttamente lesivo per loro.
Sul punto 6) all'ordine del giorno.
Anche in questo caso non si rinvengono, all'interno dei vari passaggi riassuntivi della volontà assembleare, elementi tali da far, anche solo pensare, a riverberi negativi sugli attori.
A ben vedere l'assemblea si limitò a prendere atto che gli attori si sarebbero attivati autonomamente per operare la demolizione delle barriere architettoniche. Mette conto riportare qui a seguire il contenuto del verbale in questione che risulta eloquente più di ogni altro tentativo di spiegazione.
Si può leggere : “ I condomini presenti all'unanimità concordano sul fatto che I sig. Parte_5 intendono procedere in maniera autonoma al architettoniche, Parte_7 possono presentare all'assemblea condominiale, con il nuovo amministratore, dopo nomina, un progetto in tal senso e la stessa assemblea si esprimerà in merito a quanto eventualmente esposto e rappresentato.
L'assemblea specifica che ogni onere di spesa sarà a loro esclusivo carico. L'amministratore, come richiesto via PEC dal sig. e dalla sig.ra allegherà le pec indicate dal medesimo, ed inviate allo stesso Pt_1 Pt_2 amministratore, al verbale…”
Gli attori hanno speso molte parole per descrivere i profili di illegittimità di tali “passaggi”, ma tutti risultano inconferenti ed anzi rappresentano più il malcelato tentativo di tornare a contestare la condotta dell'Amministratore del Condominio nella gestione dei bonus fiscali.
3) Sulla delibera del 07 aprile 2023
Gli attori non furono convocati dovendo deliberare, l'assemblea straordinaria del 7.4.2023, sulla convocazione in mediazione fatta proprio da loro. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto più volte ad affermare il seguente principio di diritto: “…In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo condomino, CP_1 venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale..” ( ex pluribus Cass. Civ. Ordinanza n. 3192 del 02/02/2023).
Pag. 6 a 7 Correttamente gli attori non furono convocati.
Quanto poi all'altro rilievo mosso dai ricorrenti ovvero quello di avere, l'assemblea, deliberato l'adesione al tentativo di conciliazione limitatamente al solo primo incontro delle parti. Deve ritenersi infondato nella misura in cui l'organo assembleare ebbe ad adottare la decisione nell'esercizio della propria discrezionalità volta a sfruttare una facoltà comunque concessa dalla norma di riferimento.
4. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di IS , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 1341 / 2023
RG, introdotto da e contro il Parte_1 Parte_2 [...]
51100 PISTOIA nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così Controparte_1 provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida a titolo di compensi in euro 1.701,00 per la di studio della controversia;
in euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
in euro 2.905,00 per la fase di trattazione/decisoria ; oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in IS lì 19/5/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 7 a 7