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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/09/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 23.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3394/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Manzo, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Antonella CP_1
Tomasello, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.23 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno ordinario di invalidità (L. n. 222/84), all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, senza riconoscere la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 05.06.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese. Il ricorso è fondato. La difesa di parte ricorrente ha prospettato una sottovalutazione delle condizioni di salute del ricorrente ed evidenziato la mancata considerazione della specifica mansione lavorativa svolta dal ricorrente (operaio manutentore di cucine industriali) in correlazione con le patologie di cui è affetto. E' stato quindi acquisito altro parere medico legale che a seguito di accertamento peritale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità. Invero, alla luce della documentazione medica allegata e dell'esame obiettivo è stato riscontrato che il ricorrente versa in scadute condizioni generali ed è affetto dalle seguenti patologie a carattere permanente: “• IPB • HCV IN EVOLUZIONE CIRROTICA • IPOACUSIA BILATERALE • DISLIPIDEMIA • IPERTENZIONE ARTERIOSA II NHYA • BPCO • ARTROSI DIFFUSA • SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA” Ha quindi affermato che “ ... allo stato le condizioni cliniche rispettano il requisito biologico necessario per poter godere della indennità richiesta, accordando tali rilievi al raccolto anamnestico e alle risultanze cliniche, appare congruo considerare soddisfatto il requisito biologico da tre mesi precedenti alla mia visita ovvero dal DICEMBRE 2024.” Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su dati scientifici e coerenti con i dati documentali e possono essere condivise al fine della positiva valutazione del requisito sanitario nei termini suindicati. Si ricorda, peraltro, che le recenti pronunce della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito come il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., sia per legge destinato a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. E ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. (Cass. 27010 /2018; Cass. n. 9755/2019). Le spese di lite, tenuto conte della decorrenza del requisito sanitario solo nel corso del presente giudizio, vanno integralmente compensate. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così provvede : dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di dicembre 2024; compensa integralmente le spese di giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 23.09.25
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 23.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3394/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Manzo, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Antonella CP_1
Tomasello, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.23 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno ordinario di invalidità (L. n. 222/84), all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, senza riconoscere la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 05.06.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese. Il ricorso è fondato. La difesa di parte ricorrente ha prospettato una sottovalutazione delle condizioni di salute del ricorrente ed evidenziato la mancata considerazione della specifica mansione lavorativa svolta dal ricorrente (operaio manutentore di cucine industriali) in correlazione con le patologie di cui è affetto. E' stato quindi acquisito altro parere medico legale che a seguito di accertamento peritale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità. Invero, alla luce della documentazione medica allegata e dell'esame obiettivo è stato riscontrato che il ricorrente versa in scadute condizioni generali ed è affetto dalle seguenti patologie a carattere permanente: “• IPB • HCV IN EVOLUZIONE CIRROTICA • IPOACUSIA BILATERALE • DISLIPIDEMIA • IPERTENZIONE ARTERIOSA II NHYA • BPCO • ARTROSI DIFFUSA • SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA” Ha quindi affermato che “ ... allo stato le condizioni cliniche rispettano il requisito biologico necessario per poter godere della indennità richiesta, accordando tali rilievi al raccolto anamnestico e alle risultanze cliniche, appare congruo considerare soddisfatto il requisito biologico da tre mesi precedenti alla mia visita ovvero dal DICEMBRE 2024.” Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su dati scientifici e coerenti con i dati documentali e possono essere condivise al fine della positiva valutazione del requisito sanitario nei termini suindicati. Si ricorda, peraltro, che le recenti pronunce della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito come il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., sia per legge destinato a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. E ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. (Cass. 27010 /2018; Cass. n. 9755/2019). Le spese di lite, tenuto conte della decorrenza del requisito sanitario solo nel corso del presente giudizio, vanno integralmente compensate. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così provvede : dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di dicembre 2024; compensa integralmente le spese di giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 23.09.25
Il Giudice del lavoro
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dott.ssa Rosa Molè