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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1045/2024 R.G., avente ad oggetto: Vendita di
autovettura,
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappr. e difeso dall'Avv. Italo Basso. C.F._1
- Appellante -
Contro in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede a Controparte_1
Catania, in via Gorizia, n. 66 (p. I.V.A. , rappr. e difesa dall'Avv. Pier P.IVA_1
Luigi Romano.
- Appellata -
______________________
Nell'udienza di discussione del 18 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1567/2024 del 28 giugno 2024 (resa nel procedimento n. 4715/2021
R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito dall'attore al fine di Parte_1
ottenere la risoluzione, per inadempimento della convenuta venditrice CP_1
del contratto di vendita -stipulato l'8 agosto 2020- dell'autovettura usata Fiat
[...]
Punto targata EN201PP e la conseguente condanna della stessa società al rimborso del versato prezzo di euro 5.100,00 e, altresì, al risarcimento dei danni subiti per l'impossibilità di utilizzare l'automezzo per raggiungere il posto di lavoro) così
statuiva:
a) dichiarava inammissibile la proposta domanda attrice (per difetto di titolarità
attiva del diritto controverso); b) condannava al rimborso delle spese di lite, in Parte_1
favore di che liquidava in euro 2.540,00, oltre spese generali Controparte_1
(15%) iva e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2024, Parte_1
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 dicembre 2024 si costituiva in giudizio la che deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1
dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 18 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 182, 2°comma, c.p.c. Errata interpretazione della normativa operata dal Primo Giudice”, e rileva che: a) nella motivazione della sentenza lo stesso giudice non ha tenuto conto né dell'istanza del 16.02.2022, tendente a ottenere l'autorizzazione alla sanatoria del vizio (possibile ai sensi dell'art. 182, comma 2,
c.p.c.), rigettata con l'ordinanza del 04.06.2022, con l'errata motivazione che il citato articolo 182 riguarderebbe soltanto la diversa ipotesi della mancanza della procura,
oltre ad altre mancanze, né della produzione in ogni caso della procura di Parte_2 allegata alla citata istanza;
b) il termine per la sanatoria viene concesso non
[...]
soltanto per la rinnovazione della procura, ma anche per il rilascio della stessa;
c) la sentenza impugnata è quindi errata nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della domanda, perché il mancato rilascio della procura determina soltanto la nullità di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale,
dato che, come si evince anche dall'art. 163 2° comma n. 6 c.p.c. (indicazione del nome e cognome del procuratore), il difetto non è ricompreso tra quelli indicati dal successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità; d) Il giudice, infatti, in presenza di un difetto della procura, ai sensi del 2° comma dell'art. 182, c.p.c., aveva l'obbligo di disporre la sanatoria che, invece, ha rifiutato senza addurre alcun giustificato motivo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce “Errata interpretazione della sentenza Cass. SS UU n. 37434/2022, citata nella sentenza appellata dal primo
Decidente”, e rileva che: a) il richiamo di detta sentenza è errato perché la stessa indica una diversa disciplina per casi diversi da quello in esame;
b) infatti, essa opera una distinzione tra la procura relativa al giudizio di primo grado e di appello e la procura speciale relativa al giudizio di Cassazione.
I due predetti motivi, che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Va invero osservato che, nell'accogliere la preliminare eccezione (dedotta dalla convenuta società venditrice, odierna appellata) di difetto di legittimazione attiva di
(odierno appellante) in ordine alle proposte domande Parte_1
(relativamente al contratto di vendita dell'autovettura in questione), il primo giudice ha correttamente rilevato (con argomentazione non censurata in appello) che “la copia trascrizione al PRA dell'atto di vendita, la copia della fattura d'acquisto e quella per il passaggio di proprietà, nonché la copia del libretto di circolazione e della garanzia, sono tutte riferite a , e provano, quindi, l'estraneità di Parte_2
rispetto ai fatti di causa, relativamente al quale non Parte_1
sussiste, peraltro, neanche la prova di aver personalmente provveduto al pagamento”.
Pertanto, le domande attrici (di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento della venditrice, di restituzione del relativo prezzo e di risarcimento di danni) sono state dichiarate inammissibili dall'impugnata sentenza per difetto di titolarità, in capo all'attore , del diritto dedotto in giudizio;
Parte_1
specifico profilo pregiudiziale, questo, comunque attinente al merito della controversia e non già a un mero presupposto processuale.
Ne consegue la non sanabilità, nel processo, del detto difetto di titolarità attiva del diritto controverso con il rimedio (assegnazione di un termine perentorio per il rilascio o per la rinnovazione della procura alle liti) previsto dall'art. 182, comma secondo, c.p.c. e utilizzabile (come correttamente ritenuto dal primo giudice) soltanto nell'ipotesi di vizi della procura al difensore della parte già (irregolarmente) costituita,
e non anche al fine di consentire la costituzione in giudizio del diverso soggetto effettivo titolare attivo della “res controversa”.
Anche a prescindere dalla sopra evidenziata estraneità del difetto (sussistente nel caso di specie) di titolarità attiva del diritto controverso all'ambito di sanabilità (dei vizi della procura alle liti) di cui al citato art. 182, comma secondo, c.p.c., va altresì
rilevato che, comunque, secondo la citata sentenza n. 37434/2022 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, lo stesso art. 182, nel testo allora vigente (e applicabile,
ratione temporis, nel giudizio di primo grado definito dalla qui impugnata sentenza),
in quanto facente espresso riferimento a un vizio che determina la nullità della
procura al difensore, non consente di contemplare, tra le ipotesi di sanatoria, anche il caso (configurabile, in astratto, nella presente controversia) di radicale inesistenza
(o di mancanza in atti), in qualunque grado di giudizio (di merito o di legittimità), della procura, essendo invece sanabile soltanto il vizio riconducibile alla nullità che,
logicamente, presuppone l'esistenza della procura.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense, in riferimento al dichiarato valore (euro
5.100,00) della causa- seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1045/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1567/2024 del 28 giugno 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n.
4715/2021 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_1
appello, che liquida in complessivi euro 2.419,00 per compensi di avvocato (di cui euro
536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma Così deciso in Catania il 25 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - bis dello stesso art. 13.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1045/2024 R.G., avente ad oggetto: Vendita di
autovettura,
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappr. e difeso dall'Avv. Italo Basso. C.F._1
- Appellante -
Contro in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede a Controparte_1
Catania, in via Gorizia, n. 66 (p. I.V.A. , rappr. e difesa dall'Avv. Pier P.IVA_1
Luigi Romano.
- Appellata -
______________________
Nell'udienza di discussione del 18 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1567/2024 del 28 giugno 2024 (resa nel procedimento n. 4715/2021
R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito dall'attore al fine di Parte_1
ottenere la risoluzione, per inadempimento della convenuta venditrice CP_1
del contratto di vendita -stipulato l'8 agosto 2020- dell'autovettura usata Fiat
[...]
Punto targata EN201PP e la conseguente condanna della stessa società al rimborso del versato prezzo di euro 5.100,00 e, altresì, al risarcimento dei danni subiti per l'impossibilità di utilizzare l'automezzo per raggiungere il posto di lavoro) così
statuiva:
a) dichiarava inammissibile la proposta domanda attrice (per difetto di titolarità
attiva del diritto controverso); b) condannava al rimborso delle spese di lite, in Parte_1
favore di che liquidava in euro 2.540,00, oltre spese generali Controparte_1
(15%) iva e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2024, Parte_1
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 dicembre 2024 si costituiva in giudizio la che deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1
dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 18 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 182, 2°comma, c.p.c. Errata interpretazione della normativa operata dal Primo Giudice”, e rileva che: a) nella motivazione della sentenza lo stesso giudice non ha tenuto conto né dell'istanza del 16.02.2022, tendente a ottenere l'autorizzazione alla sanatoria del vizio (possibile ai sensi dell'art. 182, comma 2,
c.p.c.), rigettata con l'ordinanza del 04.06.2022, con l'errata motivazione che il citato articolo 182 riguarderebbe soltanto la diversa ipotesi della mancanza della procura,
oltre ad altre mancanze, né della produzione in ogni caso della procura di Parte_2 allegata alla citata istanza;
b) il termine per la sanatoria viene concesso non
[...]
soltanto per la rinnovazione della procura, ma anche per il rilascio della stessa;
c) la sentenza impugnata è quindi errata nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della domanda, perché il mancato rilascio della procura determina soltanto la nullità di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale,
dato che, come si evince anche dall'art. 163 2° comma n. 6 c.p.c. (indicazione del nome e cognome del procuratore), il difetto non è ricompreso tra quelli indicati dal successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità; d) Il giudice, infatti, in presenza di un difetto della procura, ai sensi del 2° comma dell'art. 182, c.p.c., aveva l'obbligo di disporre la sanatoria che, invece, ha rifiutato senza addurre alcun giustificato motivo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce “Errata interpretazione della sentenza Cass. SS UU n. 37434/2022, citata nella sentenza appellata dal primo
Decidente”, e rileva che: a) il richiamo di detta sentenza è errato perché la stessa indica una diversa disciplina per casi diversi da quello in esame;
b) infatti, essa opera una distinzione tra la procura relativa al giudizio di primo grado e di appello e la procura speciale relativa al giudizio di Cassazione.
I due predetti motivi, che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Va invero osservato che, nell'accogliere la preliminare eccezione (dedotta dalla convenuta società venditrice, odierna appellata) di difetto di legittimazione attiva di
(odierno appellante) in ordine alle proposte domande Parte_1
(relativamente al contratto di vendita dell'autovettura in questione), il primo giudice ha correttamente rilevato (con argomentazione non censurata in appello) che “la copia trascrizione al PRA dell'atto di vendita, la copia della fattura d'acquisto e quella per il passaggio di proprietà, nonché la copia del libretto di circolazione e della garanzia, sono tutte riferite a , e provano, quindi, l'estraneità di Parte_2
rispetto ai fatti di causa, relativamente al quale non Parte_1
sussiste, peraltro, neanche la prova di aver personalmente provveduto al pagamento”.
Pertanto, le domande attrici (di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento della venditrice, di restituzione del relativo prezzo e di risarcimento di danni) sono state dichiarate inammissibili dall'impugnata sentenza per difetto di titolarità, in capo all'attore , del diritto dedotto in giudizio;
Parte_1
specifico profilo pregiudiziale, questo, comunque attinente al merito della controversia e non già a un mero presupposto processuale.
Ne consegue la non sanabilità, nel processo, del detto difetto di titolarità attiva del diritto controverso con il rimedio (assegnazione di un termine perentorio per il rilascio o per la rinnovazione della procura alle liti) previsto dall'art. 182, comma secondo, c.p.c. e utilizzabile (come correttamente ritenuto dal primo giudice) soltanto nell'ipotesi di vizi della procura al difensore della parte già (irregolarmente) costituita,
e non anche al fine di consentire la costituzione in giudizio del diverso soggetto effettivo titolare attivo della “res controversa”.
Anche a prescindere dalla sopra evidenziata estraneità del difetto (sussistente nel caso di specie) di titolarità attiva del diritto controverso all'ambito di sanabilità (dei vizi della procura alle liti) di cui al citato art. 182, comma secondo, c.p.c., va altresì
rilevato che, comunque, secondo la citata sentenza n. 37434/2022 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, lo stesso art. 182, nel testo allora vigente (e applicabile,
ratione temporis, nel giudizio di primo grado definito dalla qui impugnata sentenza),
in quanto facente espresso riferimento a un vizio che determina la nullità della
procura al difensore, non consente di contemplare, tra le ipotesi di sanatoria, anche il caso (configurabile, in astratto, nella presente controversia) di radicale inesistenza
(o di mancanza in atti), in qualunque grado di giudizio (di merito o di legittimità), della procura, essendo invece sanabile soltanto il vizio riconducibile alla nullità che,
logicamente, presuppone l'esistenza della procura.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense, in riferimento al dichiarato valore (euro
5.100,00) della causa- seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1045/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1567/2024 del 28 giugno 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n.
4715/2021 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_1
appello, che liquida in complessivi euro 2.419,00 per compensi di avvocato (di cui euro
536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma Così deciso in Catania il 25 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - bis dello stesso art. 13.