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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Controparte_1 P.IVA_1
Difesa da Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
APPELLANTE Contro
- CP_2 C.F._1
difesa da Avv. MANA LAURA
APPELLATA
Ogg.: appello - opposizione vs. avviso di addebito, inosservanza obbligo vaccinale ex art.
4-quater D.L.
n. 44/2021 e succ.mod.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale (telematico) d'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.1.25.
In particolare:
- per parte appellante, l'Avv. Alessandra SIMONE (AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TORINO) ha chiesto pronunciarsi estinzione, a spese compensate;
- per parte appellata, l'Avv. MANA LAURA si è associata.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.23 l'appellata aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Asti avverso l'avviso di addebito con cui le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per violazione dell'obbligo vaccinale previsto dall'art.
4-quater del D.L. n. 44/2021.
L'Avvocatura (per si era costituita concludendo per l'infondatezza delle domande CP_3 dell'opponente, assumendo la legittimità dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Con sentenza n. 148/23 depositata in data 24.4.23, il Giudice di Pace di Asti, ha accolto l'opposizione, con condanna, rispettivamente, di e al pagamento delle spese. Controparte_1 CP_3
Avverso tale sentenza ha proposto il presente appello l'Avvocatura chiedendo, previa una serie di eccezioni in rito, l'integrale riforma della sentenza, con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio opposto.
L'originaria opponente si è costituita anche in grado di appello argomentando per l'inammissibilità/rigetto dell'impugnazione.
Premesso che il rito applicabile all'opposizione avverso l'avviso di addebito, laddove si inserisce
(come nella fattispecie, alla luce degli atti) in procedimento diretto alla riscossione coattiva di entrate dello Stato, si ritiene debba seguire rito decisorio ordinario, ai sensi dell'art. 32 L. 150/2011 e succ.mod.
Preliminarmente occorre rilevare che, in corso di causa, l'art. 21, co. 4 e 5, del D.L. 202/2024 entrato in vigore in data 28/12/2024 ha previsto, specificamente con riferimento ai procedimenti sanzionatori di cui all'art.
4-sexies del D.L. n. 44/2021 che: “L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, N.d.R.), è abrogato”.
Ne consegue l'annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate e l'estinzione dei giudizi di opposizione ancora pendenti: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l trasmette in via telematica al della Controparte_4 CP_1 salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Pertanto, ferma domanda congiunta delle parti (di estinzione del giudizio), in applicazione della normativa sopravvenuta, preso atto dell'annullamento, disposto direttamente dalla legge (le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate), della sanzione pecuniaria irrogata nel caso di specie mediante l'avviso di addebito opposto, rispetto alla quale non risulta intervenuto pagamento neanche a seguito della sentenza appellata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'estinzione riguarda l'intero giudizio, quindi, assorbe anche la sentenza di primo grado che deve ritenersi interamente sostituita dalla presente pronuncia dichiarativa.
Sulla regolamentazione delle spese processuali, la stessa legge ha previsto la compensazione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dato atto dell'intervenuto annullamento ex lege del provvedimento sanzionatorio opposto, dichiara l'estinzione;
- spese compensate.
Asti, 3.3.25
Il Giudice
Paola Amisano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Controparte_1 P.IVA_1
Difesa da Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
APPELLANTE Contro
- CP_2 C.F._1
difesa da Avv. MANA LAURA
APPELLATA
Ogg.: appello - opposizione vs. avviso di addebito, inosservanza obbligo vaccinale ex art.
4-quater D.L.
n. 44/2021 e succ.mod.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale (telematico) d'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.1.25.
In particolare:
- per parte appellante, l'Avv. Alessandra SIMONE (AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TORINO) ha chiesto pronunciarsi estinzione, a spese compensate;
- per parte appellata, l'Avv. MANA LAURA si è associata.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.23 l'appellata aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Asti avverso l'avviso di addebito con cui le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per violazione dell'obbligo vaccinale previsto dall'art.
4-quater del D.L. n. 44/2021.
L'Avvocatura (per si era costituita concludendo per l'infondatezza delle domande CP_3 dell'opponente, assumendo la legittimità dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Con sentenza n. 148/23 depositata in data 24.4.23, il Giudice di Pace di Asti, ha accolto l'opposizione, con condanna, rispettivamente, di e al pagamento delle spese. Controparte_1 CP_3
Avverso tale sentenza ha proposto il presente appello l'Avvocatura chiedendo, previa una serie di eccezioni in rito, l'integrale riforma della sentenza, con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio opposto.
L'originaria opponente si è costituita anche in grado di appello argomentando per l'inammissibilità/rigetto dell'impugnazione.
Premesso che il rito applicabile all'opposizione avverso l'avviso di addebito, laddove si inserisce
(come nella fattispecie, alla luce degli atti) in procedimento diretto alla riscossione coattiva di entrate dello Stato, si ritiene debba seguire rito decisorio ordinario, ai sensi dell'art. 32 L. 150/2011 e succ.mod.
Preliminarmente occorre rilevare che, in corso di causa, l'art. 21, co. 4 e 5, del D.L. 202/2024 entrato in vigore in data 28/12/2024 ha previsto, specificamente con riferimento ai procedimenti sanzionatori di cui all'art.
4-sexies del D.L. n. 44/2021 che: “L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, N.d.R.), è abrogato”.
Ne consegue l'annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate e l'estinzione dei giudizi di opposizione ancora pendenti: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l trasmette in via telematica al della Controparte_4 CP_1 salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Pertanto, ferma domanda congiunta delle parti (di estinzione del giudizio), in applicazione della normativa sopravvenuta, preso atto dell'annullamento, disposto direttamente dalla legge (le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate), della sanzione pecuniaria irrogata nel caso di specie mediante l'avviso di addebito opposto, rispetto alla quale non risulta intervenuto pagamento neanche a seguito della sentenza appellata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'estinzione riguarda l'intero giudizio, quindi, assorbe anche la sentenza di primo grado che deve ritenersi interamente sostituita dalla presente pronuncia dichiarativa.
Sulla regolamentazione delle spese processuali, la stessa legge ha previsto la compensazione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dato atto dell'intervenuto annullamento ex lege del provvedimento sanzionatorio opposto, dichiara l'estinzione;
- spese compensate.
Asti, 3.3.25
Il Giudice
Paola Amisano
pagina 3 di 3