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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 987/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 Scosulente Del Lavoro - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale - Piazza Inghilleri, 1 90046 Monreale PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4495 DEL 20.09.2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorso. Con ricorso ritualmente proposto e notificato in data 21/01/2025, la Ricorrente_1
impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. IIACC2021-4495 del 20/09/2024, notificato il 26/11/2024 tramite il Servizio Notifiche Digitali (SEND), per un importo originario di euro 23.198,00, relativo all'omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2021 sugli immobili siti nel territorio del Comune di Monreale. In particolare, il ricorso riguardava l'immobile di categoria B/1 – immobile destinato a religione e culto, identificato al Dati catastali_1 del catasto, che il ricorrente assumeva essere integralmente destinato a funzioni istituzionali dell'ente religioso e pertanto esente da IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992.
La Ricorrente_1 sosteneva che l'attività svolta nell'immobile fosse riconducibile alle attività religiose e non commerciali contemplate dall'art. 16 della L. n. 222/1985 (esercizio del culto, cura delle anime, formazione e catechesi), e dunque pienamente rientrante nell'ambito oggettivo e soggettivo dell'esenzione IMU.
2. Intervento del Comune e rettifica dell'atto impugnato
A seguito della proposizione del ricorso e degli accertamenti istruttori eseguiti, il Comune di Monreale riconosceva che l'immobile in questione risultava effettivamente destinato in via esclusiva a finalità istituzionali di culto e residenza dei sacerdoti, come dichiarato e documentato dal contribuente.
Per tale ragione l'Ufficio emetteva atto di riformulazione e rettifica prot. n. 16784 del 02/04/2025, con il quale veniva annullata la parte dell'accertamento IMU riferita all'immobile esente, rideterminando l'imposta dovuta per l'anno 2021 in misura inferiore rispetto alla pretesa originaria.
L'atto rettificato veniva regolarmente notificato al contribuente, che provvedeva al pagamento della nuova pretesa.
3. Domanda di cessazione della materia del contendere
A seguito della rettifica, la parte ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché l'annullamento dell'atto aveva integralmente soddisfatto la domanda originaria sul punto controverso.
Anche il Comune, nelle proprie controdeduzioni, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, atteso che la rettifica dell'atto era avvenuta successivamente al ricorso e in conseguenza delle verifiche svolte dopo la sua proposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione Comunale ha proceduto alla rettifica dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, con il venir meno dell'interesse alla decisione, rendendo applicabile l'istituto della cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, infatti, quando l'atto impugnato viene annullato o modificato in modo da soddisfare la pretesa del ricorrente, “il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”.
Nel caso di specie:
1- l'immobile oggetto di contestazione è stato riconosciuto esente da IMU dall'Amministrazione;
2- la pretesa impositiva è stata annullata con apposita rettifica;
3- la nuova somma rideterminata è stata integralmente versata;
4 - entrambe le parti concordano sulla cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, il Collegio ritiene di disporre la compensazione integrale tra le parti, atteso il componimento della controversia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Palermo,20.01.2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 Scosulente Del Lavoro - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale - Piazza Inghilleri, 1 90046 Monreale PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4495 DEL 20.09.2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorso. Con ricorso ritualmente proposto e notificato in data 21/01/2025, la Ricorrente_1
impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. IIACC2021-4495 del 20/09/2024, notificato il 26/11/2024 tramite il Servizio Notifiche Digitali (SEND), per un importo originario di euro 23.198,00, relativo all'omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2021 sugli immobili siti nel territorio del Comune di Monreale. In particolare, il ricorso riguardava l'immobile di categoria B/1 – immobile destinato a religione e culto, identificato al Dati catastali_1 del catasto, che il ricorrente assumeva essere integralmente destinato a funzioni istituzionali dell'ente religioso e pertanto esente da IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992.
La Ricorrente_1 sosteneva che l'attività svolta nell'immobile fosse riconducibile alle attività religiose e non commerciali contemplate dall'art. 16 della L. n. 222/1985 (esercizio del culto, cura delle anime, formazione e catechesi), e dunque pienamente rientrante nell'ambito oggettivo e soggettivo dell'esenzione IMU.
2. Intervento del Comune e rettifica dell'atto impugnato
A seguito della proposizione del ricorso e degli accertamenti istruttori eseguiti, il Comune di Monreale riconosceva che l'immobile in questione risultava effettivamente destinato in via esclusiva a finalità istituzionali di culto e residenza dei sacerdoti, come dichiarato e documentato dal contribuente.
Per tale ragione l'Ufficio emetteva atto di riformulazione e rettifica prot. n. 16784 del 02/04/2025, con il quale veniva annullata la parte dell'accertamento IMU riferita all'immobile esente, rideterminando l'imposta dovuta per l'anno 2021 in misura inferiore rispetto alla pretesa originaria.
L'atto rettificato veniva regolarmente notificato al contribuente, che provvedeva al pagamento della nuova pretesa.
3. Domanda di cessazione della materia del contendere
A seguito della rettifica, la parte ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché l'annullamento dell'atto aveva integralmente soddisfatto la domanda originaria sul punto controverso.
Anche il Comune, nelle proprie controdeduzioni, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, atteso che la rettifica dell'atto era avvenuta successivamente al ricorso e in conseguenza delle verifiche svolte dopo la sua proposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione Comunale ha proceduto alla rettifica dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, con il venir meno dell'interesse alla decisione, rendendo applicabile l'istituto della cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, infatti, quando l'atto impugnato viene annullato o modificato in modo da soddisfare la pretesa del ricorrente, “il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”.
Nel caso di specie:
1- l'immobile oggetto di contestazione è stato riconosciuto esente da IMU dall'Amministrazione;
2- la pretesa impositiva è stata annullata con apposita rettifica;
3- la nuova somma rideterminata è stata integralmente versata;
4 - entrambe le parti concordano sulla cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, il Collegio ritiene di disporre la compensazione integrale tra le parti, atteso il componimento della controversia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Palermo,20.01.2026