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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2439/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile iscritta al n. 2439 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 291/2023 – R.G. n. 779/2023
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
lammare di ST (NA) ed ivi residente in [...]; Parte_2
(C.F. ) nato il [...] a [...]
[...] C.F._2
ST (NA) e residente in [...], rappresen-
tati e difesi – in forza di procura alle liti in atti dall'avv. Salvatore D'Apice (C.F.
) – PEC ed elett.te domiciliati C.F._3 Email_1
presso il suo studio in Salerno in Piazza della Libertà, ang. via Biagio Garofalo n.
3;
-opponenti-
E
1 P. IV , con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_1
(Mi) in Piazza Della Trivulziana n. 4/A, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. ), rappre- Controparte_2 C.F._4
sentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) – PEC ed AN NA (C.F. C.F._5 Email_2
- PEC con studio in La Spezia (SP) C.F._6 Email_3
in via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti in atti e con domicilio eletto in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_3
ingiuntivo in epigrafe indicato, mediante il quale, Questo Tribunale, ingiungeva di pagare in solido fra loro ed in favore della società opposta la complessiva somma di €. 11.583,32 oltre interessi legali e spese e competenze del procedimento moni-
torio sulla base di contratto di credito sottoscritto originariamente con SS
s.p.a.; credito oggetto di cessione tra SS e nell'ambito Controparte_3
di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario.
Gli opponenti eccepivano: l'improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la nullità ed illegittimità del decreto monitorio per carenza di titolarità attiva in capo alla cessionaria;
nel con-
tempo, nel merito, contestavano il credito chiedendo la chiamata in causa della
[.. al fine di sentir dichiarare nei suoi confronti la nullità e/o annulla- CP_4
bilità del contratto di credito per violazione dell'art. 117 comma 1 TUB, attesa l'as-
soluta carenza di documentazione contrattuale;
la nullità delle clausole contrattuali ivi contenute violazione del combinato disposto di cui agli artt. 116 e ss T.U.B.
nonché della normativa del Credito al Consumo ex D. Lgs. 6 settembre 2005, n.206
s.p.a. con conseguente ripetizione di quanto illegittimamente pagato.
Si costituiva ritualmente l'opposta impugnando la domanda, in fatto ed in diritto deducendo la legittimità della cessione e l'infondatezza delle eccezioni di nullità
delle clausole assunte abusive. Insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo op-
posto.
Alla prima udienza del 17.11.2023, tenutasi in trattazione scritta, lo scrivente, rile-
vato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, invitava l'op-
posta ad esperirlo rinviando all'udienza del 09.09.2024.
Il tentativo obbligatorio di mediazione non veniva esperito.
All'udienza del 09.09.2024, la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni al 09.06.2025 ed assegnata a sentenza concedendo alle parti i ter-
mini di cui all'art. 190 c.p.c..
Sulla procedibilità della domanda.
In rito, va preliminarmente vagliata la procedibilità della domanda di pagamento proposta dalla opposta, attrice in senso sostanziale.
La stessa è improcedibile per le ragioni che seguono.
Va evidenziato che nelle controversie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs 28/2010, i cui giudizi vengono introdotti con
3 decreto ingiuntivo, una volta che si sia instaurato il giudizio di opposizione al de-
creto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione cede a carico della parte opposta (cfr. Cass. SS. UU. 19596/2020).
Lo stesso principio, peraltro, è oggi specificamente normato dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 in seguito alla riforma c.d. Cartabia, che, al comma
1, dispone: “nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di
mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
Va, ancora, precisato che per conforme giurisprudenza (cfr. decisione n.
40035/2021) la Corte ha chiarito “che ciò che rileva, ai fini della sussistenza della
condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata
dal giudice, della procedura di mediazione– da intendersi quale primo incontro
delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo –e non già l'avvio di
essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con
l'ordinanza che la dispone.”
Posti tali principi, deve osservarsi che, nel caso all'esame del Tribunale, si rileva dagli atti e dalle stesse ammissioni dell'opposta che, il tentativo di mediazione non risulta essere stato esperito.
La domanda monitoria va pertanto dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri tabellari minimi ex D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra €.5.200,01 ad €. 26.000,00 (per le fasi di studio,
conclusiva e decisionale).
P.Q.M.
4 Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata Parte_4
nei confronti di e e revoca il
[...] Parte_1 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 291/2023 – R.G. n.779/2023, emesso da Questo Tribunale in data in data 11.02.2023 e depositato in pari data;
2) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore degli opponenti, delle spese e competenze di lite, che si liquidano in com-
plessivi euro 1.727,00 di cui euro 27,00 per spese vive ed euro 1.700,00 per com-
penso professionale, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione a favore dell'avv. Salvatore D'Apice dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 18.10.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
5
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile iscritta al n. 2439 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 291/2023 – R.G. n. 779/2023
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
lammare di ST (NA) ed ivi residente in [...]; Parte_2
(C.F. ) nato il [...] a [...]
[...] C.F._2
ST (NA) e residente in [...], rappresen-
tati e difesi – in forza di procura alle liti in atti dall'avv. Salvatore D'Apice (C.F.
) – PEC ed elett.te domiciliati C.F._3 Email_1
presso il suo studio in Salerno in Piazza della Libertà, ang. via Biagio Garofalo n.
3;
-opponenti-
E
1 P. IV , con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_1
(Mi) in Piazza Della Trivulziana n. 4/A, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. ), rappre- Controparte_2 C.F._4
sentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) – PEC ed AN NA (C.F. C.F._5 Email_2
- PEC con studio in La Spezia (SP) C.F._6 Email_3
in via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti in atti e con domicilio eletto in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_3
ingiuntivo in epigrafe indicato, mediante il quale, Questo Tribunale, ingiungeva di pagare in solido fra loro ed in favore della società opposta la complessiva somma di €. 11.583,32 oltre interessi legali e spese e competenze del procedimento moni-
torio sulla base di contratto di credito sottoscritto originariamente con SS
s.p.a.; credito oggetto di cessione tra SS e nell'ambito Controparte_3
di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario.
Gli opponenti eccepivano: l'improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la nullità ed illegittimità del decreto monitorio per carenza di titolarità attiva in capo alla cessionaria;
nel con-
tempo, nel merito, contestavano il credito chiedendo la chiamata in causa della
[.. al fine di sentir dichiarare nei suoi confronti la nullità e/o annulla- CP_4
bilità del contratto di credito per violazione dell'art. 117 comma 1 TUB, attesa l'as-
soluta carenza di documentazione contrattuale;
la nullità delle clausole contrattuali ivi contenute violazione del combinato disposto di cui agli artt. 116 e ss T.U.B.
nonché della normativa del Credito al Consumo ex D. Lgs. 6 settembre 2005, n.206
s.p.a. con conseguente ripetizione di quanto illegittimamente pagato.
Si costituiva ritualmente l'opposta impugnando la domanda, in fatto ed in diritto deducendo la legittimità della cessione e l'infondatezza delle eccezioni di nullità
delle clausole assunte abusive. Insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo op-
posto.
Alla prima udienza del 17.11.2023, tenutasi in trattazione scritta, lo scrivente, rile-
vato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, invitava l'op-
posta ad esperirlo rinviando all'udienza del 09.09.2024.
Il tentativo obbligatorio di mediazione non veniva esperito.
All'udienza del 09.09.2024, la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni al 09.06.2025 ed assegnata a sentenza concedendo alle parti i ter-
mini di cui all'art. 190 c.p.c..
Sulla procedibilità della domanda.
In rito, va preliminarmente vagliata la procedibilità della domanda di pagamento proposta dalla opposta, attrice in senso sostanziale.
La stessa è improcedibile per le ragioni che seguono.
Va evidenziato che nelle controversie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs 28/2010, i cui giudizi vengono introdotti con
3 decreto ingiuntivo, una volta che si sia instaurato il giudizio di opposizione al de-
creto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione cede a carico della parte opposta (cfr. Cass. SS. UU. 19596/2020).
Lo stesso principio, peraltro, è oggi specificamente normato dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 in seguito alla riforma c.d. Cartabia, che, al comma
1, dispone: “nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di
mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
Va, ancora, precisato che per conforme giurisprudenza (cfr. decisione n.
40035/2021) la Corte ha chiarito “che ciò che rileva, ai fini della sussistenza della
condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata
dal giudice, della procedura di mediazione– da intendersi quale primo incontro
delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo –e non già l'avvio di
essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con
l'ordinanza che la dispone.”
Posti tali principi, deve osservarsi che, nel caso all'esame del Tribunale, si rileva dagli atti e dalle stesse ammissioni dell'opposta che, il tentativo di mediazione non risulta essere stato esperito.
La domanda monitoria va pertanto dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri tabellari minimi ex D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra €.5.200,01 ad €. 26.000,00 (per le fasi di studio,
conclusiva e decisionale).
P.Q.M.
4 Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata Parte_4
nei confronti di e e revoca il
[...] Parte_1 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 291/2023 – R.G. n.779/2023, emesso da Questo Tribunale in data in data 11.02.2023 e depositato in pari data;
2) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore degli opponenti, delle spese e competenze di lite, che si liquidano in com-
plessivi euro 1.727,00 di cui euro 27,00 per spese vive ed euro 1.700,00 per com-
penso professionale, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione a favore dell'avv. Salvatore D'Apice dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 18.10.2025
Il G.O.P.
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