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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11545 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 23181/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 23181/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Angela Parte_1 C.F._1
Arcella e dall'avv. Luigia Laezza, pec: e Email_1
Email_2
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , giusta procura speciale del 22.06.23 rep. n. 180134, racc. n. 12348, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Simonelli, pec:
Email_3
-Appellato–
NONCHE'
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_3
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17733/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data pagina 1 di 6 05.04.2023
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 17.09.2022, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli l' e la , proponendo Controparte_4 Controparte_3 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120190084508283 000, notificatagli via pec in data
18.07.2022.
L'attore esponeva di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento, asseritamente notificato il 19.02.2015, ed anzi, a seguito di richiesta inoltrata alla Prefettura aveva avuto modo di verificare che la notifica datata 19.02.2015 era stata effettuata presso l'indirizzo di via del Rione
Sirignano n.6, ove lo scrivente non era più residente sin dal 20.01.2015.
Dunque lamentava l'omessa notificazione degli atti presupposti (vale a dire il verbale di contravvenzione al codice della strada n. 126/0002302577) e l'illegittimità degli importi richiesti a titolo di maggiorazioni.
Infine, contestava il fatto storico indicato nel verbale, in quanto afferente alla irrogazione di una sanzione accessoria ex art. 126 bis, comma 2 del C.d.S. e relativo al verbale n. SCV/0003981496, laddove si contestava l'omessa comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente che aveva commesso la violazione al CdS in data 25.09.2014, affermando di avere invece adempiuto al suddetto obbligo.
L'attore, quindi, chiedeva di dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, inesistenza o nullità della cartella, mentre, in subordine e in caso di rigetto, l'applicazione del minimo edittale, il tutto con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi ai difensori antistatari.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Controparte_1 rilevava la propria carenza di legittimazione passiva per quanto non attinente alla fase della riscossione, stante anche la correttezza del proprio operato.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda attorea, domandando, alla luce della propria carenza di legittimazione, di essere tenuta in ogni caso indenne da qualsiasi addebito.
Si costituiva la , che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 17733/2023, depositata in data 05.04.2023, dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava interamente le spese di giudizio.
pagina 2 di 6 Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità della decisione. Parte_1
Preliminarmente deduceva la non corretta valutazione e comprensione della domanda e la falsa applicazione di norme di legge, avendo il Giudice di prime cure ritenuto applicabile la normativa riguardante l'estratto di ruolo, mentre oggetto dell'opposizione era la cartella di pagamento, con conseguente qualificazione della domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c.
Rivendicava, comunque, l'ammissibilità della domanda anche se diversamente qualificata come opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, poiché tempestivamente proposta entro il termine di trenta giorni ivi previsto.
Nel merito eccepiva la nullità del ruolo esattoriale per omessa notifica degli atti presupposti, con decadenza dal diritto alla riscossione, l'illegittimità degli aumenti richiesti a titolo di maggiorazioni e il pagamento di quanto indicato nel verbale n. SCV/0003981496 e l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente, con conseguente contestazione del fatto storico riportato nel verbale n. 126/0002302577.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata o, in caso di rigetto, l'applicazione del minimo edittale, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai difensori antistatari.
L si costituiva in giudizio e preliminarmente deduceva la tardività Controparte_1 del proposto appello in caso di qualificazione ex art. 15 cpc, e/o l'incompetenza del Giudice adito in primo grado qualora la domanda fosse qualificata come opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n.
150/2011, in quanto il Giudice competente sarebbe dovuto essere quello del luogo in cui era stata commessa/accertata la violazione, ovvero il Giudice di Pace di CP_3
Inoltre, ribadiva le difese già formulate in primo grado, rilevando la piena legittimità del proprio operato, la propria carenza di legittimazione sostanziale e l'inammissibilità/infondatezza di ogni domanda e/o addebito.
Dunque, chiedeva in via preliminare di dichiarare la tardività dell'appello o l'incompetenza del Giudice di Pace adito in primo grado, mentre in via gradata domandava il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. In ogni caso, insisteva per la dichiarazione della propria estraneità dal rapporto sostanziale del debito, con la conseguenza di essere tenuta indenne da qualsiasi addebito, e per il rigetto di ogni avversa domanda, proposta anche a titolo risarcitorio, nei propri confronti. Il tutto veniva richiesto con la vittoria di spese e competenze di giudizio.
La , benché ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_3
All'udienza del 24.10.2025 la causa veniva riservata in decisione.
***** pagina 3 di 6
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della . Controparte_3
2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Napoli, formulata da per la prima volta in grado di appello. CP_5
3. Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di intempestività dell'atto di appello sollevato dall' . Controparte_1
A tal fine la domanda del come proposta in primo grado, va correttamente qualificata in Pt_1 termini di opposizione “recuperatoria” ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, in quanto l'opponente lamentava in primo luogo l'omessa notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, che aveva poi dato luogo all'iscrizione a ruolo ed alla notifica della cartella di pagamento impugnata, appunto, in chiave “recuperatoria” dell'impugnazione a verbale.
Ebbene, così riqualificata la domanda, non trova applicazione il regime di deroga alla regola generale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale 1-31 agosto, previsto per i soli procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui non rientrano le opposizioni ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011.
Ne consegue che l'appello è tempestivo in quanto utilmente notificato entro il termine di 6 mesi + 31 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
4. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante assume che la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione non sarebbe giunta a buon fine in quanto la notifica si sarebbe perfezionata in data 19.02.2015 presso l'indirizzo di via del
Rione Sirignano n. 6 in Napoli, benchè egli avesse trasferito la propria residenza anagrafica presso il nuovo indirizzo di via Tasso n. 480 in Napoli, già a decorrere dal 20.01.2015.
Ebbene, osservando la relata di notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, si osserva che la raccomandata spedita all'indirizzo di Rione Sirignano n. 6 è stata regolarmente ricevuta dal portiere dello stabile - che vi apponeva senza riserve la propria sottoscrizione - “in assenza del destinatario e delle persone abilitate”.
Risulta poi regolarmente spedita la raccomandata informativa a completamento della notificazione prevista dall'art. 36, comma secondo quater, d.l n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008.
Ebbene, nonostante il cambio di residenza a far data dal 20.01.2015, la notifica in data 19.2.2015 deve ritenersi valida e regolare, atteso che il portiere dello stabile ha accettato la raccomandata senza riserva pagina 4 di 6 alcuna, con la formula “in assenza del destinatario e delle persone abilitate”, che allude ad un'assenza evidentemente temporanea ed occasionale, da cui si presume la permanenza di un domicilio o una dimora attivi in quel luogo, per lo meno nei giorni immediatamente successivi al cambio di residenza.
E' infatti del tutto plausibile che il destinatario della notificazione, pur avendo formalmente cambiato residenza anagrafica con decorrenza dal 20.1.2015, abbia comunque mantenuto, di fatto, un collegamento attivo con il luogo di precedente residenza, quanto meno nei giorni immediatamente successivi (nella fattispecie 30 giorni), ciò che legittimava il portiere a ricevere la raccomandata a lui indirizzata il 19.02.2015 senza opporre riserva alcuna, facendo dunque insorgere la presunzione di essere a tanto autorizzato dalla persona del destinatario e di aver successivamente proceduto alla consegna della raccomandata al predetto.
Pertanto deve concludersi che il verbale di accertamento dell'infrazione fu legittimamente notificato all'appellante in data 19.02.2015, con la conseguenza che l'opposizione “recuperatoria” proposta dinanzi al giudice di pace avverso la cartella di pagamento andava comunque rigettata perché inammissibile, benchè per motivazione difforme da quella contenuta nella sentenza impugnata.
L'appello dunque va rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
6. Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 17733/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, depositata in data 05.04.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G.
77254/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_3
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore pagina 5 di 6 dell' , che si liquidano in € 500,00 per compensi professionali del Controparte_6 procuratore, oltre rimborso spese generali a 15%, iva e cpa come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 09.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 23181/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Angela Parte_1 C.F._1
Arcella e dall'avv. Luigia Laezza, pec: e Email_1
Email_2
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , giusta procura speciale del 22.06.23 rep. n. 180134, racc. n. 12348, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Simonelli, pec:
Email_3
-Appellato–
NONCHE'
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_3
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17733/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data pagina 1 di 6 05.04.2023
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 17.09.2022, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli l' e la , proponendo Controparte_4 Controparte_3 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120190084508283 000, notificatagli via pec in data
18.07.2022.
L'attore esponeva di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento, asseritamente notificato il 19.02.2015, ed anzi, a seguito di richiesta inoltrata alla Prefettura aveva avuto modo di verificare che la notifica datata 19.02.2015 era stata effettuata presso l'indirizzo di via del Rione
Sirignano n.6, ove lo scrivente non era più residente sin dal 20.01.2015.
Dunque lamentava l'omessa notificazione degli atti presupposti (vale a dire il verbale di contravvenzione al codice della strada n. 126/0002302577) e l'illegittimità degli importi richiesti a titolo di maggiorazioni.
Infine, contestava il fatto storico indicato nel verbale, in quanto afferente alla irrogazione di una sanzione accessoria ex art. 126 bis, comma 2 del C.d.S. e relativo al verbale n. SCV/0003981496, laddove si contestava l'omessa comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente che aveva commesso la violazione al CdS in data 25.09.2014, affermando di avere invece adempiuto al suddetto obbligo.
L'attore, quindi, chiedeva di dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, inesistenza o nullità della cartella, mentre, in subordine e in caso di rigetto, l'applicazione del minimo edittale, il tutto con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi ai difensori antistatari.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Controparte_1 rilevava la propria carenza di legittimazione passiva per quanto non attinente alla fase della riscossione, stante anche la correttezza del proprio operato.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda attorea, domandando, alla luce della propria carenza di legittimazione, di essere tenuta in ogni caso indenne da qualsiasi addebito.
Si costituiva la , che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 17733/2023, depositata in data 05.04.2023, dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava interamente le spese di giudizio.
pagina 2 di 6 Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità della decisione. Parte_1
Preliminarmente deduceva la non corretta valutazione e comprensione della domanda e la falsa applicazione di norme di legge, avendo il Giudice di prime cure ritenuto applicabile la normativa riguardante l'estratto di ruolo, mentre oggetto dell'opposizione era la cartella di pagamento, con conseguente qualificazione della domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c.
Rivendicava, comunque, l'ammissibilità della domanda anche se diversamente qualificata come opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, poiché tempestivamente proposta entro il termine di trenta giorni ivi previsto.
Nel merito eccepiva la nullità del ruolo esattoriale per omessa notifica degli atti presupposti, con decadenza dal diritto alla riscossione, l'illegittimità degli aumenti richiesti a titolo di maggiorazioni e il pagamento di quanto indicato nel verbale n. SCV/0003981496 e l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente, con conseguente contestazione del fatto storico riportato nel verbale n. 126/0002302577.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata o, in caso di rigetto, l'applicazione del minimo edittale, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai difensori antistatari.
L si costituiva in giudizio e preliminarmente deduceva la tardività Controparte_1 del proposto appello in caso di qualificazione ex art. 15 cpc, e/o l'incompetenza del Giudice adito in primo grado qualora la domanda fosse qualificata come opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n.
150/2011, in quanto il Giudice competente sarebbe dovuto essere quello del luogo in cui era stata commessa/accertata la violazione, ovvero il Giudice di Pace di CP_3
Inoltre, ribadiva le difese già formulate in primo grado, rilevando la piena legittimità del proprio operato, la propria carenza di legittimazione sostanziale e l'inammissibilità/infondatezza di ogni domanda e/o addebito.
Dunque, chiedeva in via preliminare di dichiarare la tardività dell'appello o l'incompetenza del Giudice di Pace adito in primo grado, mentre in via gradata domandava il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. In ogni caso, insisteva per la dichiarazione della propria estraneità dal rapporto sostanziale del debito, con la conseguenza di essere tenuta indenne da qualsiasi addebito, e per il rigetto di ogni avversa domanda, proposta anche a titolo risarcitorio, nei propri confronti. Il tutto veniva richiesto con la vittoria di spese e competenze di giudizio.
La , benché ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_3
All'udienza del 24.10.2025 la causa veniva riservata in decisione.
***** pagina 3 di 6
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della . Controparte_3
2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Napoli, formulata da per la prima volta in grado di appello. CP_5
3. Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di intempestività dell'atto di appello sollevato dall' . Controparte_1
A tal fine la domanda del come proposta in primo grado, va correttamente qualificata in Pt_1 termini di opposizione “recuperatoria” ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, in quanto l'opponente lamentava in primo luogo l'omessa notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, che aveva poi dato luogo all'iscrizione a ruolo ed alla notifica della cartella di pagamento impugnata, appunto, in chiave “recuperatoria” dell'impugnazione a verbale.
Ebbene, così riqualificata la domanda, non trova applicazione il regime di deroga alla regola generale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale 1-31 agosto, previsto per i soli procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui non rientrano le opposizioni ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011.
Ne consegue che l'appello è tempestivo in quanto utilmente notificato entro il termine di 6 mesi + 31 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
4. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante assume che la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione non sarebbe giunta a buon fine in quanto la notifica si sarebbe perfezionata in data 19.02.2015 presso l'indirizzo di via del
Rione Sirignano n. 6 in Napoli, benchè egli avesse trasferito la propria residenza anagrafica presso il nuovo indirizzo di via Tasso n. 480 in Napoli, già a decorrere dal 20.01.2015.
Ebbene, osservando la relata di notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, si osserva che la raccomandata spedita all'indirizzo di Rione Sirignano n. 6 è stata regolarmente ricevuta dal portiere dello stabile - che vi apponeva senza riserve la propria sottoscrizione - “in assenza del destinatario e delle persone abilitate”.
Risulta poi regolarmente spedita la raccomandata informativa a completamento della notificazione prevista dall'art. 36, comma secondo quater, d.l n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008.
Ebbene, nonostante il cambio di residenza a far data dal 20.01.2015, la notifica in data 19.2.2015 deve ritenersi valida e regolare, atteso che il portiere dello stabile ha accettato la raccomandata senza riserva pagina 4 di 6 alcuna, con la formula “in assenza del destinatario e delle persone abilitate”, che allude ad un'assenza evidentemente temporanea ed occasionale, da cui si presume la permanenza di un domicilio o una dimora attivi in quel luogo, per lo meno nei giorni immediatamente successivi al cambio di residenza.
E' infatti del tutto plausibile che il destinatario della notificazione, pur avendo formalmente cambiato residenza anagrafica con decorrenza dal 20.1.2015, abbia comunque mantenuto, di fatto, un collegamento attivo con il luogo di precedente residenza, quanto meno nei giorni immediatamente successivi (nella fattispecie 30 giorni), ciò che legittimava il portiere a ricevere la raccomandata a lui indirizzata il 19.02.2015 senza opporre riserva alcuna, facendo dunque insorgere la presunzione di essere a tanto autorizzato dalla persona del destinatario e di aver successivamente proceduto alla consegna della raccomandata al predetto.
Pertanto deve concludersi che il verbale di accertamento dell'infrazione fu legittimamente notificato all'appellante in data 19.02.2015, con la conseguenza che l'opposizione “recuperatoria” proposta dinanzi al giudice di pace avverso la cartella di pagamento andava comunque rigettata perché inammissibile, benchè per motivazione difforme da quella contenuta nella sentenza impugnata.
L'appello dunque va rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
6. Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 17733/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, depositata in data 05.04.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G.
77254/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_3
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore pagina 5 di 6 dell' , che si liquidano in € 500,00 per compensi professionali del Controparte_6 procuratore, oltre rimborso spese generali a 15%, iva e cpa come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 09.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 6 di 6