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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA (artt. 279 e 438 C.P.C.)
R.G. 166/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott. Giuseppina Finazzi Consigliere
32) Dott. Silvia Mossi Consigliere rel.
All'udienza del 09/10/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1
contro
Controparte_1
PQM
1) in riforma della sentenza n. 161/2025 del Tribunale di Mantova sezione lavoro, dichiara l'illegittimità della esclusione della ricorrente dal rapporto sociale e dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, condanna la società resistente al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con la ricorrente nonché al pagamento a titolo di risarcimento del danno delle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento alla data della presente pronuncia;
2) dichiara legittimo il trasferimento comunicato alla ricorrente con lettera dell'8 gennaio 2025;
3) compensa per metà le spese di lite e condanna Target società cooperativa al pagamento in favore della ricorrente della restante metà nella misura di € 1.250,00, oltre accessori di legge, per il primo grado e di € 1.700,00, oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio Il Presidente
R.G. 166/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott. Giuseppina Finazzi Consigliere
32) Dott. Silvia Mossi Consigliere rel.
All'udienza del 09/10/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1
contro
Controparte_1
PQM
1) in riforma della sentenza n. 161/2025 del Tribunale di Mantova sezione lavoro, dichiara l'illegittimità della esclusione della ricorrente dal rapporto sociale e dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, condanna la società resistente al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con la ricorrente nonché al pagamento a titolo di risarcimento del danno delle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento alla data della presente pronuncia;
2) dichiara legittimo il trasferimento comunicato alla ricorrente con lettera dell'8 gennaio 2025;
3) compensa per metà le spese di lite e condanna Target società cooperativa al pagamento in favore della ricorrente della restante metà nella misura di € 1.250,00, oltre accessori di legge, per il primo grado e di € 1.700,00, oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio Il Presidente