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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 198/2025, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Bertozzi Marco (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Rimini, Via Bertola n. 48, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
e nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Balzani Andrea (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 sito in Rimini, Via Tempio Malatestiano n. 27, PEC: giusta procura Email_2 in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente sig. a modifica della sentenza di separazione giudiziale pronunciata Parte_1 dall'intestato Tribunale n. 911/2021, pubblicata il 13.10.2021 nel procedimento R.G. 10/2018, ha promosso pagina 1 di 3 il presente giudizio, con ricorso depositato in data 4.02.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni della separazione alle conclusioni ivi formulate, in particolare che voglia disporre la revoca del sequestro ex art. 156 c.c., autorizzato con ordinanza resa in data 20.02.2019 nell'ambito del procedimento R.G. n. 10/2018, chiedendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art
127 ter c.p.c.
Il Sig. ha dato atto che era stato raggiunto un accordo con la Sig.ra allegando agli atti Pt_1 CP_1 anche il ricorso sottoscritto dalla stessa.
La Sig.ra i è poi costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1 data 20.03.2025, precisando le sue conclusioni così come il ricorrente.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione del 25.03.2025, le parti si sono riportate alle conclusioni congiunte già depositate ed il Giudice Relatore ha riservato la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 7.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate e che le stesse paiono esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte, così provvede: “fermo per il resto quanto statuito con la sentenza inter partes n. 911/2021, - dispone la revoca del sequestro ex art. 156 c.c. autorizzato con ordinanza resa in data 20.02.2019 nell'ambito del procedimento n. 10/2018 RG e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della relativa trascrizione, eseguita in data 26.02.2019 (Registro Generale n. 2817; Registro Particolare n. 1734); - dispone la revoca del sequestro ex art. 156 c.c. autorizzato con sentenza n. 911/2021 del 13.10.2021 e, per l'effetto ordinare la cancellazione della relativa trascrizione, eseguita in data 19.10.2021 (Registro Generale n. 16220; Registro Particolare n. 11175); -quanto precede, e in entrambi i casi, con esonero del competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo;
- spese compensate tra le parti”
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, CP_1
➢ Dispone la modifica della sentenza n. 911/2021 pubblicata il 13.10.2021, nel procedimento avente
R.G. n. 10/2018, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 198/2025, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Bertozzi Marco (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Rimini, Via Bertola n. 48, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
e nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Balzani Andrea (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 sito in Rimini, Via Tempio Malatestiano n. 27, PEC: giusta procura Email_2 in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente sig. a modifica della sentenza di separazione giudiziale pronunciata Parte_1 dall'intestato Tribunale n. 911/2021, pubblicata il 13.10.2021 nel procedimento R.G. 10/2018, ha promosso pagina 1 di 3 il presente giudizio, con ricorso depositato in data 4.02.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni della separazione alle conclusioni ivi formulate, in particolare che voglia disporre la revoca del sequestro ex art. 156 c.c., autorizzato con ordinanza resa in data 20.02.2019 nell'ambito del procedimento R.G. n. 10/2018, chiedendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art
127 ter c.p.c.
Il Sig. ha dato atto che era stato raggiunto un accordo con la Sig.ra allegando agli atti Pt_1 CP_1 anche il ricorso sottoscritto dalla stessa.
La Sig.ra i è poi costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1 data 20.03.2025, precisando le sue conclusioni così come il ricorrente.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione del 25.03.2025, le parti si sono riportate alle conclusioni congiunte già depositate ed il Giudice Relatore ha riservato la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 7.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate e che le stesse paiono esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte, così provvede: “fermo per il resto quanto statuito con la sentenza inter partes n. 911/2021, - dispone la revoca del sequestro ex art. 156 c.c. autorizzato con ordinanza resa in data 20.02.2019 nell'ambito del procedimento n. 10/2018 RG e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della relativa trascrizione, eseguita in data 26.02.2019 (Registro Generale n. 2817; Registro Particolare n. 1734); - dispone la revoca del sequestro ex art. 156 c.c. autorizzato con sentenza n. 911/2021 del 13.10.2021 e, per l'effetto ordinare la cancellazione della relativa trascrizione, eseguita in data 19.10.2021 (Registro Generale n. 16220; Registro Particolare n. 11175); -quanto precede, e in entrambi i casi, con esonero del competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo;
- spese compensate tra le parti”
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, CP_1
➢ Dispone la modifica della sentenza n. 911/2021 pubblicata il 13.10.2021, nel procedimento avente
R.G. n. 10/2018, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3