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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/11/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2612/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Paolini
- attrice
contro
P.I. ), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Tassi
- convenuta
nonché contro
CP_2
- terzo chiamato contumace
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni
Per l'attrice: come da note scritte del 4/6/2025, “a) in via principale, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'emissione e della negoziazione degli assegni circolari nn. S. 62-0062398901; S.
62-0062398800; S. 62-0062399002; S. 62-0062399103; S. 62-0063670503; S. T. 63-0054936708; T.
63-0054936809; T. 63-0054936910; T. 63-0054937112; R. 61-0141613812; R. 61-0215170803; R.
61-0301883504, con addebito sul conto corrente bancario n. 01/35/752 e per l'effetto condannare la società al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € Controparte_1 Parte_1
1 58.234,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'insorgenza del dovuto, al dì del saldo effettivo, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni contestuale pronuncia;
b) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”; per la convenuta: come da note scritte del 4/6/2025, “previa revoca dell'ordinanza del 31/05/2023, rigettare tutte le domande spiegate nei confronti di da , in Controparte_1 Parte_1 quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella produzione dell'evento dannoso, ai Parte_1 sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., rigettare tutte le domande da questa avanzate
contro
CP_1
in via ulteriormente gradata: ritenuta la concorrente responsabilità dell'attrice nella
[...] produzione dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. e/o 2056 c.c., ridurre proporzionalmente
l'eventuale risarcimento che fosse riconosciuto in suo favore;
in via subordinata, condannare
a tenere indenne e rifondere i ogni e qualunque somma - a CP_2 Controparte_1 qualunque titolo – che quest'ultima fosse condannata a pagare a parte attrice in ipotesi di soccombenza, anche parziale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo di accertare l'illegittima emissione degli assegni circolari nn. S. 62- Controparte_1
0062398901, S. 62-0062398800, S. 62- 0062399002, S. 62-0062399103, S. 62-0063670503, S. T.
63-0054936708, T. 63- 0054936809, T. 63-0054936910, T. 63-0054937112, R. 61-0141613812, R.
61-0215170803 e R. 61-0301883504, con addebito sul conto corrente n. 01/35/752 intrattenuto con l'istituto convenuto, e, per l'effetto, condannare la banca al pagamento, in suo favore, della somma di € 58.234,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- di aver intrattenuto con la (oggi il rapporto di conto Controparte_3 Controparte_1 corrente bancario n. 01/35/752 presso la filiale di Pontedera, senza tuttavia aver mai ricevuto alcun estratto conto periodico;
- in data 14/5/2015, recatasi in filiale per estinguere il conto, apprendeva che il saldo risultava pressoché azzerato a causa dell'emissione, tra il 2006 e il 2009, di dodici assegni circolari, per complessivi € 58.234,44, mai autorizzati dalla correntista e intestati a soggetti terzi a lei sconosciuti
(doc. 1, fascicolo parte attrice);
- con comunicazione del 4/10/2017, chiedeva alla banca copia degli assegni e della relativa documentazione, dalla quale emergeva che: i) in data 31/7/2006 erano stati emessi quattro assegni circolari dell'importo di € 3.000,00 ciascuno, per complessivi € 12.000,00, intestati a suo nome ma 2 incassati da soggetti ignoti (pp. 3-4, doc. 3); ii) in data 3/10/2006 erano stati emessi quattro assegni circolari per complessivi € 40.000,00 (tre da € 12.500,00 ciascuno intestati al Sig. Controparte_4
e uno da € 2.500,00 intestato al Sig. , ritirati materialmente dal Sig. , Controparte_5 CP_2 all'epoca dipendente della filiale (pp. 5-6, doc. 3); iii) in data 9/10/2006 era stato emesso un assegno circolare di € 5.263,00, incassato da terzo ignoto (pp. 9-11, doc. 3); iv) in data 17/4/2007 era stato emesso un assegno circolare di € 301,14, incassato da terzo ignoto (pp. 12-14, doc. 3); v) in data
13/2/2008 era stato emesso un assegno circolare di € 210,00, incassato da terzo ignoto;
vi) in data
19/10/2009 era stato emesso un assegno circolare di € 460,00, incassato da terzo ignoto (pp. 15-17, doc. 3). Tali operazioni non erano mai state autorizzate dalla Sig.ra la quale non aveva Pt_1 impartito alcun ordine di emissione dei predetti assegni circolari, né aveva sottoscritto la documentazione esibitale dall'istituto di credito;
- le contestazioni rivolte alla banca in ordine all'illegittimità delle predette operazioni erano rimaste prive di riscontro, così come il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi negativamente per mancata comparizione della convenuta (doc. 5).
Tanto premesso, l'attrice ha dedotto la responsabilità dell'istituto di credito per omesso controllo sull'operato dei propri dipendenti, i quali avrebbero reiteratamente emesso assegni non autorizzati, recanti la falsificazione della sua firma, con conseguente richiesta di risarcimento del danno subito.
1.2. Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea;
in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., con esclusione ovvero proporzionale riduzione del risarcimento;
in via ulteriormente subordinata, di essere tenuta indenne da ogni responsabilità dall'ex dipendente Sig. , chiedendone la chiamata in causa. CP_2
In particolare, la convenuta ha eccepito:
- l'inammissibilità della domanda restitutoria per mancata contestazione nei termini di legge degli estratti conto periodici, regolarmente inviati a mezzo posta;
- la condotta concludente di acquiescenza della correntista rispetto agli addebiti, evidenziando come la stessa aveva richiesto gli estratti conto in data 10/2/2014 (doc. 3, fascicolo di parte convenuta) e, nonostante ciò, non aveva proceduto all'immediata chiusura del conto, effettuando anzi in data
18/11/2014 un giroconto di € 300,00 per evitare che il saldo finisse a debito (doc. 5);
- l'assenza di irregolarità formali o sostanziali dei moduli di richiesta degli assegni circolari consegnati alla banca per l'incasso, deducendo gravare sull'attrice l'onere di provare la falsità delle firme apposte;
3 - la condotta negligente e imprudente dell'attrice, che attendeva oltre un anno dalla richiesta degli estratti conto prima di recarsi in filiale a chiudere il conto e quasi tre anni prima di contestare, tramite legale, la legittimità dell'emissione degli assegni oggetto di causa;
- l'estraneità dell'istituto di credito rispetto alle condotte anomale perpetrate dall'ex dipendente Sig.
– le quali avevano determinato il licenziamento di quest'ultimo nel novembre 2012 e CP_2 la successiva denuncia per truffa a suo carico nel dicembre 2012 –, unico eventuale responsabile dei fatti lamentati dall'attrice.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa, il Sig. non si è costituito in giudizio. CP_2
1.4. All'udienza del 30/5/2023, ammessa la c.t.u. grafologica volta ad accertate l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione allegata in copia alla comparsa di costituzione della banca e ordinatane a quest'ultima ex art. 210 c.p.c. la produzione in originale, la convenuta ha dichiarato di non aver reperito gli originali né degli assegni né degli ordini di emissione;
la causa è stata dunque ritenuta matura per la decisione sulla base delle sole evidenze documentali.
1.5. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4/6/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. Deve essere dichiarata la contumacia del Sig. , il quale, sebbene ritualmente CP_2 evocato in giudizio dalla convenuta, non si è costituito.
2.1.2. La procedibilità della domanda risulta confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.lgs. n. 28/2010, che si è concluso con esito negativo, come attestato dal verbale del 5/4/2019 (doc. 5, fascicolo di parte attrice).
2.2. Nel merito
La domanda proposta dalla Sig.ra è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti Parte_1
e per le ragioni che seguono.
2.2.1. Come noto, il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria integra l'esecuzione di una disposizione impartita dal cliente traente e costituisce, pertanto, adempimento di un incarico conferito dal correntista;
l'operazione è, dunque, soggetta, ai sensi dell'art. 1856 c.c., alle regole del mandato (artt. 1710 e ss. c.c.) e, in primis, all'obbligo del mandatario di agire con la dovuta diligenza.
Segnatamente, la diligenza richiesta alla banca nel controllo della genuinità dell'assegno deve essere valutata alla luce della natura professionale e altamente qualificata dell'attività esercitata (art. 1176, 4 co. 2, c.c.) e va quindi commisurata a quella del c.d. “accorto banchiere” (Cass. civ. n. 13777/2007;
Cass. civ. n. 33897/2003), soggetto dotato di specifica competenza nel settore. La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte affermato che, nel settore bancario – informato alla tutela dell'interesse pubblico collegato alla raccolta del risparmio e all'erogazione del credito –, la correttezza nell'adempimento delle obbligazioni prevista dagli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. impone agli istituti di credito un comportamento improntato a un grado di diligenza più elevato rispetto a quello dell'uomo medio, proprio in ragione del ruolo di rilievo pubblico e fiduciario che essi rivestono nella gestione del risparmio e nell'erogazione del credito (Cass. civ. n. 4571/1992; Cass. civ. n. 12093/2001).
Sebbene, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non esista un dovere generale di attivarsi, al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole d'azione, la cui inosservanza integra gli estremi di una omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile. In particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo (Cass. civ. n. 343/1993; Cass. civ. n. 72/1997; Cass. civ. n. 5562/1999). La c.d.
“diligenza del bonus argentarius” deve, quindi, informare non solo l'esecuzione dei contratti bancari in senso stretto, ma ogni attività compiuta dalla banca nell'esercizio della sua funzione, imponendo l'adozione di tutti i mezzi idonei onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli, comunque, prevedibili (Cass. civ. n. 5421/1992).
Ciò posto, in ipotesi di (illegittimo) pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria quale esecuzione di una disposizione proveniente dal cliente traente, la responsabilità dell'istituto di credito nei confronti del proprio cliente deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1176, co. 2, c.c., con la conseguenza che il creditore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il titolo costitutivo del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
spetta, invece, al debitore convenuto fornire la prova di aver adempiuto con la diligenza qualificata richiesta ovvero di dimostrare l'impossibilità dell'adempimento per causa a sé non imputabile (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. civ. n.
826/2015).
2.2.2. Applicando i principi richiamati al caso di specie, pacifico il titolo costitutivo rappresentato dal rapporto di conto corrente bancario n. 01/35/752 intercorso tra la Sig.ra e Pt_1 Controparte_1 incombeva su quest'ultima, a fronte dell'espresso disconoscimento delle operazioni bancarie e delle sottoscrizioni apposte sugli ordinativi degli assegni, l'onere di fornire la prova della riconducibilità dell'operazione alla correntista ovvero di aver posto in essere la diligenza necessaria al fine di evitare eventuali illegittimità o falsificazioni. Ciò in quanto la possibilità dell'illecita emissione di assegni
5 circolari, mediante il comportamento fraudolento dei propri dipendenti – come peraltro indirettamente prospettato anche dalla convenuta mediante la chiamata in causa del Sig. –, CP_2 rientra nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con adeguate misure volte a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente (Cass. civ. n. 2950/2017).
Siffatto onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dalla convenuta, la quale – omettendo di ottemperare all'ordine di esibizione degli originali della documentazione all'udienza del 30/5/2023 – ha integralmente precluso l'accertamento della riferibilità alla Sig.ra delle sottoscrizioni Pt_1 espressamente disconosciute dall'attrice sia in sede giudiziale che stragiudiziale (doc. 4, fascicolo di parte attrice).
Né può assumere rilievo, nel caso in esame, l'eccezione di inammissibilità/decadenza della domanda attorea sollevata dall'istituto di credito, fondata sulla mancata tempestiva contestazione, da parte della correntista, delle annotazioni eseguite sul conto corrente, con conseguente tacita approvazione degli addebiti ai sensi dell'art. 1832 c.c., norma applicabile ai conti correnti bancari in virtù del rinvio di cui all'art. 1857 c.c.: tale eccezione, sebbene astrattamente meritevole di considerazione, va rigetta alla luce delle peculiarità della fattispecie e dell'iter processuale del presente giudizio.
In primo luogo, l'attrice ha dedotto, fin dall'atto di citazione, di non aver mai ricevuto gli estratti conto relativi al rapporto inter partes, dichiarando di aver appreso solo verbalmente dal personale della filiale – in occasione della chiusura del conto, avvenuta il 14/5/2015 – che la propria liquidità era stata pressoché integralmente azzerata, e di aver ottenuto la documentazione richiesta (recante il dettaglio delle operazioni) soltanto in data 15/12/2017. Per contro, la banca non ha fornito prova dell'avvenuta trasmissione degli estratti conto alla Sig.ra né della sua conoscenza delle Pt_1 operazioni contestate, condizione imprescindibile affinché possa decorrere il termine previsto dall'art. 1832 c.c. (Trib. Enna, n. 788/2022), non potendosi ritenere per ciò solo sufficiente l'addebito di € 121,26 in data 5/3/2014, con causale “spese per rilascio e/c come da foglio informativo”, trattandosi di annotazione di provenienza unilaterale dell'istituto di credito e comunque contestata, se pur temporalmente compatibile con la richiesta rivolta all'istituto di credito dalla stessa attrice in data 10/2/2014 (docc. 3 e 4, fascicolo parte convenuta)
In secondo luogo, anche qualora si volesse assumere quale momento di conoscenza dei movimenti contabili la data del 5/3/2014 – e dunque ravvisare un'effettiva assenza di contestazioni da parte della
Sig.ra da quella data sino alla richiesta documentale del 4/10/2017 – occorre rilevare che, nella Pt_1 specie, l'attrice è stata sostanzialmente impossibilita a fornire la prova della falsità delle sottoscrizioni a causa della mancata produzione in giudizio, da parte della convenuta, degli originali della documentazione.
6 Se infatti, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente “ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito”, tale presunzione può essere superata dal correntista mediante la prova della
“esistenza di fatti non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni” (cfr. Cass. civ. n. 30000/2018).
L'impossibilità di offrire tale prova – anche in ragione del principio di vicinanza della prova – risulta causalmente riconducibile al comportamento processuale della convenuta, dalla cui condotta, ai sensi dell'art. 210, co. 3, c.p.c., il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. Ne deriva una ulteriore inversione dell'onere probatorio in capo alla banca in ordine alla riconducibilità delle operazioni alla correntista, con conseguente irrilevanza dell'eccezione di tardività del disconoscimento formulata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, come già rilevato, tale onere è rimasto insoddisfatto nel presente giudizio, non avendo la convenuta offerto alcun elemento idoneo a sostegno della propria prospettazione ulteriore rispetto alla documentazione prodotta in copia e asseritamente sottoscritta dalla Sig.ra ma da Pt_1 quest'ultima disconosciuta.
Parimenti, non può attribuirsi valore di chiara e inequivocabile acquiescenza agli addebiti contestati al mero giroconto disposto dall'attrice in data 18/11/2014, privo di qualsiasi indicazione nella relativa causale (doc. 4, fascicolo di parte convenuta). In effetti, la natura negoziale e recettizia degli ordinativi di assegni la prova di una manifestazione di volontà dell'interessata volta ad attribuire all'ordinante la facoltà d'impartire l'ordine o a far propri gli effetti dell'ordine impartito senza autorizzazione, nonché, in quest'ultimo caso, la prova che il terzo, nella specie la banca, ha avuto conoscenza della predetta manifestazione di volontà (Cass. civ. n. 33840/2024), volontà che non può evincersi da un'operazione di giroconto.
2.2.3. Quanto all'eccezione relativa al concorso colposo dell'attrice, sollevata dalla convenuta con riferimento ad entrambi i commi dell'art. 1227 c.c., secondo cui la Sig.ra avrebbe mantenuto Pt_1 un atteggiamento di colpevole inerzia, tale da agevolare la commissione delle condotte illecite ovvero da concorrere a cagionare o aggravare il danno, occorre evidenziare che la prolungata inattività dell'attrice nella verifica dell'andamento del proprio conto corrente non può essere trascurata, assumendo rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, co. 2, c.c.
Il creditore, infatti, è tenuto – in ossequio ai generali doveri di buona fede e correttezza che permeano l'esecuzione del contratto – ad adottare un comportamento idoneo a circoscrivere, se non ad evitare, gli effetti pregiudizievoli dell'altrui inadempimento (Cass. civ. n. 29352/2018).
7 La circostanza che tra il 2006, anno di emissione del primo assegno contestato, il 2015, sicuro momento in cui l'attrice venne a conoscenza dell'azzeramento della propria liquidità, e il 2017, anno della richiesta documentale indirizzata alla banca, sia decorso un lasso temporale significativo, e che nel medesimo periodo l'attrice – pur non ricevendo gli estratti conto – non si sia mai attivata per verificare l'andamento del rapporto, non può ritenersi priva di incidenza, dovendosi ravvisare un'idoneità causale della condotta omissiva quanto all'aggravamento del danno. In effetti, ove l'attrice si fosse diligentemente curata della gestione del proprio conto corrente, avrebbe potuto rilevare anticipatamente l'esistenza di operazioni non autorizzate e, conseguentemente, limitare l'entità del pregiudizio subito.
Tuttavia, attesa l'impossibilità di determinare l'esatto ammontare dell'aggravamento del danno causalmente riconducibile al concorso dell'attrice, è necessario ricorrere a una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e, pertanto, disporsi la riduzione del risarcimento nella misura di un terzo, ricomprendendo nell'importo complessivo anche interessi e rivalutazione, i quali non si sarebbero prodotti ove l'attrice si fosse attivata tempestivamente.
2.2.4. deve, dunque, essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_1 subito dall'attrice, pari all'importo nominale dei titoli illegittimamente emessi, decurtato di un terzo per effetto del concorso colposo dell'attrice, per un totale di € 38.822,96 (€ 58.234,44 : 3 × 2), somma comprensiva di rivalutazione e interessi.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, dovranno essere corrisposti, sulla somma complessivamente liquidata a titolo risarcitorio, gli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282, co. 1, c.c. (Cass. civ. n. 13470/1999).
2.2.5. Infine, deve essere rigettata la domanda di rivalsa proposta dalla banca nei confronti del Sig.
, non avendo la stessa allegato in modo specifico la condotta asseritamente posta in essere CP_2 dall'ex dipendente – rimanendo del tutto generiche le condotte “anomale” a lui attribuite e prive di un chiaro riferimento ai rapporti intrattenuti con la Sig. –, né fornito un adeguato supporto Pt_1 probatorio idoneo a dimostrarne un coinvolgimento, anche solo secondo il criterio del “più probabile che non”, nelle operazioni oggetto di contestazione.
Tale deficit probatorio non avrebbe potuto essere colmato neppure mediante l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate, aventi ad oggetto il solo interrogatorio formale delle controparti, anche in considerazione della genericità dei capitoli articolati in ordine alle condotte del Sig. , non CP_2 tali da individuare un fatto storico suscettibile di prova.
Del resto, la contumacia integra un comportamento neutrale a cui non può essere attribuita valenza non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, la quale resta onerata della relativa prova (Cass.
Sez. Un. n. 2951/2016).
8
3. Spese
3.1. Avuto riguardo dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere compensate tra le parti per un terzo, mentre i restanti due terzi sono posti a carico della convenuta e sono liquidati come da dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione del decisum (da € 26.001,00 a € 52.001,00), applicando valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali.
3.2. Nulla sulle spese nei confronti del terzo chiamato, stante la sua contumacia nel presente giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna nella Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice la somma di €
38.822,96, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- rigetta la domanda di ei confronti di;
Controparte_1 CP_2
- condanna , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.713,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge, e spese di introduzione del giudizio.
Pisa, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Paolini
- attrice
contro
P.I. ), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Tassi
- convenuta
nonché contro
CP_2
- terzo chiamato contumace
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni
Per l'attrice: come da note scritte del 4/6/2025, “a) in via principale, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'emissione e della negoziazione degli assegni circolari nn. S. 62-0062398901; S.
62-0062398800; S. 62-0062399002; S. 62-0062399103; S. 62-0063670503; S. T. 63-0054936708; T.
63-0054936809; T. 63-0054936910; T. 63-0054937112; R. 61-0141613812; R. 61-0215170803; R.
61-0301883504, con addebito sul conto corrente bancario n. 01/35/752 e per l'effetto condannare la società al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € Controparte_1 Parte_1
1 58.234,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'insorgenza del dovuto, al dì del saldo effettivo, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni contestuale pronuncia;
b) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”; per la convenuta: come da note scritte del 4/6/2025, “previa revoca dell'ordinanza del 31/05/2023, rigettare tutte le domande spiegate nei confronti di da , in Controparte_1 Parte_1 quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella produzione dell'evento dannoso, ai Parte_1 sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., rigettare tutte le domande da questa avanzate
contro
CP_1
in via ulteriormente gradata: ritenuta la concorrente responsabilità dell'attrice nella
[...] produzione dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. e/o 2056 c.c., ridurre proporzionalmente
l'eventuale risarcimento che fosse riconosciuto in suo favore;
in via subordinata, condannare
a tenere indenne e rifondere i ogni e qualunque somma - a CP_2 Controparte_1 qualunque titolo – che quest'ultima fosse condannata a pagare a parte attrice in ipotesi di soccombenza, anche parziale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo di accertare l'illegittima emissione degli assegni circolari nn. S. 62- Controparte_1
0062398901, S. 62-0062398800, S. 62- 0062399002, S. 62-0062399103, S. 62-0063670503, S. T.
63-0054936708, T. 63- 0054936809, T. 63-0054936910, T. 63-0054937112, R. 61-0141613812, R.
61-0215170803 e R. 61-0301883504, con addebito sul conto corrente n. 01/35/752 intrattenuto con l'istituto convenuto, e, per l'effetto, condannare la banca al pagamento, in suo favore, della somma di € 58.234,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- di aver intrattenuto con la (oggi il rapporto di conto Controparte_3 Controparte_1 corrente bancario n. 01/35/752 presso la filiale di Pontedera, senza tuttavia aver mai ricevuto alcun estratto conto periodico;
- in data 14/5/2015, recatasi in filiale per estinguere il conto, apprendeva che il saldo risultava pressoché azzerato a causa dell'emissione, tra il 2006 e il 2009, di dodici assegni circolari, per complessivi € 58.234,44, mai autorizzati dalla correntista e intestati a soggetti terzi a lei sconosciuti
(doc. 1, fascicolo parte attrice);
- con comunicazione del 4/10/2017, chiedeva alla banca copia degli assegni e della relativa documentazione, dalla quale emergeva che: i) in data 31/7/2006 erano stati emessi quattro assegni circolari dell'importo di € 3.000,00 ciascuno, per complessivi € 12.000,00, intestati a suo nome ma 2 incassati da soggetti ignoti (pp. 3-4, doc. 3); ii) in data 3/10/2006 erano stati emessi quattro assegni circolari per complessivi € 40.000,00 (tre da € 12.500,00 ciascuno intestati al Sig. Controparte_4
e uno da € 2.500,00 intestato al Sig. , ritirati materialmente dal Sig. , Controparte_5 CP_2 all'epoca dipendente della filiale (pp. 5-6, doc. 3); iii) in data 9/10/2006 era stato emesso un assegno circolare di € 5.263,00, incassato da terzo ignoto (pp. 9-11, doc. 3); iv) in data 17/4/2007 era stato emesso un assegno circolare di € 301,14, incassato da terzo ignoto (pp. 12-14, doc. 3); v) in data
13/2/2008 era stato emesso un assegno circolare di € 210,00, incassato da terzo ignoto;
vi) in data
19/10/2009 era stato emesso un assegno circolare di € 460,00, incassato da terzo ignoto (pp. 15-17, doc. 3). Tali operazioni non erano mai state autorizzate dalla Sig.ra la quale non aveva Pt_1 impartito alcun ordine di emissione dei predetti assegni circolari, né aveva sottoscritto la documentazione esibitale dall'istituto di credito;
- le contestazioni rivolte alla banca in ordine all'illegittimità delle predette operazioni erano rimaste prive di riscontro, così come il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi negativamente per mancata comparizione della convenuta (doc. 5).
Tanto premesso, l'attrice ha dedotto la responsabilità dell'istituto di credito per omesso controllo sull'operato dei propri dipendenti, i quali avrebbero reiteratamente emesso assegni non autorizzati, recanti la falsificazione della sua firma, con conseguente richiesta di risarcimento del danno subito.
1.2. Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea;
in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., con esclusione ovvero proporzionale riduzione del risarcimento;
in via ulteriormente subordinata, di essere tenuta indenne da ogni responsabilità dall'ex dipendente Sig. , chiedendone la chiamata in causa. CP_2
In particolare, la convenuta ha eccepito:
- l'inammissibilità della domanda restitutoria per mancata contestazione nei termini di legge degli estratti conto periodici, regolarmente inviati a mezzo posta;
- la condotta concludente di acquiescenza della correntista rispetto agli addebiti, evidenziando come la stessa aveva richiesto gli estratti conto in data 10/2/2014 (doc. 3, fascicolo di parte convenuta) e, nonostante ciò, non aveva proceduto all'immediata chiusura del conto, effettuando anzi in data
18/11/2014 un giroconto di € 300,00 per evitare che il saldo finisse a debito (doc. 5);
- l'assenza di irregolarità formali o sostanziali dei moduli di richiesta degli assegni circolari consegnati alla banca per l'incasso, deducendo gravare sull'attrice l'onere di provare la falsità delle firme apposte;
3 - la condotta negligente e imprudente dell'attrice, che attendeva oltre un anno dalla richiesta degli estratti conto prima di recarsi in filiale a chiudere il conto e quasi tre anni prima di contestare, tramite legale, la legittimità dell'emissione degli assegni oggetto di causa;
- l'estraneità dell'istituto di credito rispetto alle condotte anomale perpetrate dall'ex dipendente Sig.
– le quali avevano determinato il licenziamento di quest'ultimo nel novembre 2012 e CP_2 la successiva denuncia per truffa a suo carico nel dicembre 2012 –, unico eventuale responsabile dei fatti lamentati dall'attrice.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa, il Sig. non si è costituito in giudizio. CP_2
1.4. All'udienza del 30/5/2023, ammessa la c.t.u. grafologica volta ad accertate l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione allegata in copia alla comparsa di costituzione della banca e ordinatane a quest'ultima ex art. 210 c.p.c. la produzione in originale, la convenuta ha dichiarato di non aver reperito gli originali né degli assegni né degli ordini di emissione;
la causa è stata dunque ritenuta matura per la decisione sulla base delle sole evidenze documentali.
1.5. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4/6/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. Deve essere dichiarata la contumacia del Sig. , il quale, sebbene ritualmente CP_2 evocato in giudizio dalla convenuta, non si è costituito.
2.1.2. La procedibilità della domanda risulta confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.lgs. n. 28/2010, che si è concluso con esito negativo, come attestato dal verbale del 5/4/2019 (doc. 5, fascicolo di parte attrice).
2.2. Nel merito
La domanda proposta dalla Sig.ra è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti Parte_1
e per le ragioni che seguono.
2.2.1. Come noto, il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria integra l'esecuzione di una disposizione impartita dal cliente traente e costituisce, pertanto, adempimento di un incarico conferito dal correntista;
l'operazione è, dunque, soggetta, ai sensi dell'art. 1856 c.c., alle regole del mandato (artt. 1710 e ss. c.c.) e, in primis, all'obbligo del mandatario di agire con la dovuta diligenza.
Segnatamente, la diligenza richiesta alla banca nel controllo della genuinità dell'assegno deve essere valutata alla luce della natura professionale e altamente qualificata dell'attività esercitata (art. 1176, 4 co. 2, c.c.) e va quindi commisurata a quella del c.d. “accorto banchiere” (Cass. civ. n. 13777/2007;
Cass. civ. n. 33897/2003), soggetto dotato di specifica competenza nel settore. La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte affermato che, nel settore bancario – informato alla tutela dell'interesse pubblico collegato alla raccolta del risparmio e all'erogazione del credito –, la correttezza nell'adempimento delle obbligazioni prevista dagli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. impone agli istituti di credito un comportamento improntato a un grado di diligenza più elevato rispetto a quello dell'uomo medio, proprio in ragione del ruolo di rilievo pubblico e fiduciario che essi rivestono nella gestione del risparmio e nell'erogazione del credito (Cass. civ. n. 4571/1992; Cass. civ. n. 12093/2001).
Sebbene, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non esista un dovere generale di attivarsi, al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole d'azione, la cui inosservanza integra gli estremi di una omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile. In particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo (Cass. civ. n. 343/1993; Cass. civ. n. 72/1997; Cass. civ. n. 5562/1999). La c.d.
“diligenza del bonus argentarius” deve, quindi, informare non solo l'esecuzione dei contratti bancari in senso stretto, ma ogni attività compiuta dalla banca nell'esercizio della sua funzione, imponendo l'adozione di tutti i mezzi idonei onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli, comunque, prevedibili (Cass. civ. n. 5421/1992).
Ciò posto, in ipotesi di (illegittimo) pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria quale esecuzione di una disposizione proveniente dal cliente traente, la responsabilità dell'istituto di credito nei confronti del proprio cliente deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1176, co. 2, c.c., con la conseguenza che il creditore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il titolo costitutivo del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
spetta, invece, al debitore convenuto fornire la prova di aver adempiuto con la diligenza qualificata richiesta ovvero di dimostrare l'impossibilità dell'adempimento per causa a sé non imputabile (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. civ. n.
826/2015).
2.2.2. Applicando i principi richiamati al caso di specie, pacifico il titolo costitutivo rappresentato dal rapporto di conto corrente bancario n. 01/35/752 intercorso tra la Sig.ra e Pt_1 Controparte_1 incombeva su quest'ultima, a fronte dell'espresso disconoscimento delle operazioni bancarie e delle sottoscrizioni apposte sugli ordinativi degli assegni, l'onere di fornire la prova della riconducibilità dell'operazione alla correntista ovvero di aver posto in essere la diligenza necessaria al fine di evitare eventuali illegittimità o falsificazioni. Ciò in quanto la possibilità dell'illecita emissione di assegni
5 circolari, mediante il comportamento fraudolento dei propri dipendenti – come peraltro indirettamente prospettato anche dalla convenuta mediante la chiamata in causa del Sig. –, CP_2 rientra nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con adeguate misure volte a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente (Cass. civ. n. 2950/2017).
Siffatto onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dalla convenuta, la quale – omettendo di ottemperare all'ordine di esibizione degli originali della documentazione all'udienza del 30/5/2023 – ha integralmente precluso l'accertamento della riferibilità alla Sig.ra delle sottoscrizioni Pt_1 espressamente disconosciute dall'attrice sia in sede giudiziale che stragiudiziale (doc. 4, fascicolo di parte attrice).
Né può assumere rilievo, nel caso in esame, l'eccezione di inammissibilità/decadenza della domanda attorea sollevata dall'istituto di credito, fondata sulla mancata tempestiva contestazione, da parte della correntista, delle annotazioni eseguite sul conto corrente, con conseguente tacita approvazione degli addebiti ai sensi dell'art. 1832 c.c., norma applicabile ai conti correnti bancari in virtù del rinvio di cui all'art. 1857 c.c.: tale eccezione, sebbene astrattamente meritevole di considerazione, va rigetta alla luce delle peculiarità della fattispecie e dell'iter processuale del presente giudizio.
In primo luogo, l'attrice ha dedotto, fin dall'atto di citazione, di non aver mai ricevuto gli estratti conto relativi al rapporto inter partes, dichiarando di aver appreso solo verbalmente dal personale della filiale – in occasione della chiusura del conto, avvenuta il 14/5/2015 – che la propria liquidità era stata pressoché integralmente azzerata, e di aver ottenuto la documentazione richiesta (recante il dettaglio delle operazioni) soltanto in data 15/12/2017. Per contro, la banca non ha fornito prova dell'avvenuta trasmissione degli estratti conto alla Sig.ra né della sua conoscenza delle Pt_1 operazioni contestate, condizione imprescindibile affinché possa decorrere il termine previsto dall'art. 1832 c.c. (Trib. Enna, n. 788/2022), non potendosi ritenere per ciò solo sufficiente l'addebito di € 121,26 in data 5/3/2014, con causale “spese per rilascio e/c come da foglio informativo”, trattandosi di annotazione di provenienza unilaterale dell'istituto di credito e comunque contestata, se pur temporalmente compatibile con la richiesta rivolta all'istituto di credito dalla stessa attrice in data 10/2/2014 (docc. 3 e 4, fascicolo parte convenuta)
In secondo luogo, anche qualora si volesse assumere quale momento di conoscenza dei movimenti contabili la data del 5/3/2014 – e dunque ravvisare un'effettiva assenza di contestazioni da parte della
Sig.ra da quella data sino alla richiesta documentale del 4/10/2017 – occorre rilevare che, nella Pt_1 specie, l'attrice è stata sostanzialmente impossibilita a fornire la prova della falsità delle sottoscrizioni a causa della mancata produzione in giudizio, da parte della convenuta, degli originali della documentazione.
6 Se infatti, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente “ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito”, tale presunzione può essere superata dal correntista mediante la prova della
“esistenza di fatti non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni” (cfr. Cass. civ. n. 30000/2018).
L'impossibilità di offrire tale prova – anche in ragione del principio di vicinanza della prova – risulta causalmente riconducibile al comportamento processuale della convenuta, dalla cui condotta, ai sensi dell'art. 210, co. 3, c.p.c., il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. Ne deriva una ulteriore inversione dell'onere probatorio in capo alla banca in ordine alla riconducibilità delle operazioni alla correntista, con conseguente irrilevanza dell'eccezione di tardività del disconoscimento formulata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, come già rilevato, tale onere è rimasto insoddisfatto nel presente giudizio, non avendo la convenuta offerto alcun elemento idoneo a sostegno della propria prospettazione ulteriore rispetto alla documentazione prodotta in copia e asseritamente sottoscritta dalla Sig.ra ma da Pt_1 quest'ultima disconosciuta.
Parimenti, non può attribuirsi valore di chiara e inequivocabile acquiescenza agli addebiti contestati al mero giroconto disposto dall'attrice in data 18/11/2014, privo di qualsiasi indicazione nella relativa causale (doc. 4, fascicolo di parte convenuta). In effetti, la natura negoziale e recettizia degli ordinativi di assegni la prova di una manifestazione di volontà dell'interessata volta ad attribuire all'ordinante la facoltà d'impartire l'ordine o a far propri gli effetti dell'ordine impartito senza autorizzazione, nonché, in quest'ultimo caso, la prova che il terzo, nella specie la banca, ha avuto conoscenza della predetta manifestazione di volontà (Cass. civ. n. 33840/2024), volontà che non può evincersi da un'operazione di giroconto.
2.2.3. Quanto all'eccezione relativa al concorso colposo dell'attrice, sollevata dalla convenuta con riferimento ad entrambi i commi dell'art. 1227 c.c., secondo cui la Sig.ra avrebbe mantenuto Pt_1 un atteggiamento di colpevole inerzia, tale da agevolare la commissione delle condotte illecite ovvero da concorrere a cagionare o aggravare il danno, occorre evidenziare che la prolungata inattività dell'attrice nella verifica dell'andamento del proprio conto corrente non può essere trascurata, assumendo rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, co. 2, c.c.
Il creditore, infatti, è tenuto – in ossequio ai generali doveri di buona fede e correttezza che permeano l'esecuzione del contratto – ad adottare un comportamento idoneo a circoscrivere, se non ad evitare, gli effetti pregiudizievoli dell'altrui inadempimento (Cass. civ. n. 29352/2018).
7 La circostanza che tra il 2006, anno di emissione del primo assegno contestato, il 2015, sicuro momento in cui l'attrice venne a conoscenza dell'azzeramento della propria liquidità, e il 2017, anno della richiesta documentale indirizzata alla banca, sia decorso un lasso temporale significativo, e che nel medesimo periodo l'attrice – pur non ricevendo gli estratti conto – non si sia mai attivata per verificare l'andamento del rapporto, non può ritenersi priva di incidenza, dovendosi ravvisare un'idoneità causale della condotta omissiva quanto all'aggravamento del danno. In effetti, ove l'attrice si fosse diligentemente curata della gestione del proprio conto corrente, avrebbe potuto rilevare anticipatamente l'esistenza di operazioni non autorizzate e, conseguentemente, limitare l'entità del pregiudizio subito.
Tuttavia, attesa l'impossibilità di determinare l'esatto ammontare dell'aggravamento del danno causalmente riconducibile al concorso dell'attrice, è necessario ricorrere a una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e, pertanto, disporsi la riduzione del risarcimento nella misura di un terzo, ricomprendendo nell'importo complessivo anche interessi e rivalutazione, i quali non si sarebbero prodotti ove l'attrice si fosse attivata tempestivamente.
2.2.4. deve, dunque, essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_1 subito dall'attrice, pari all'importo nominale dei titoli illegittimamente emessi, decurtato di un terzo per effetto del concorso colposo dell'attrice, per un totale di € 38.822,96 (€ 58.234,44 : 3 × 2), somma comprensiva di rivalutazione e interessi.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, dovranno essere corrisposti, sulla somma complessivamente liquidata a titolo risarcitorio, gli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282, co. 1, c.c. (Cass. civ. n. 13470/1999).
2.2.5. Infine, deve essere rigettata la domanda di rivalsa proposta dalla banca nei confronti del Sig.
, non avendo la stessa allegato in modo specifico la condotta asseritamente posta in essere CP_2 dall'ex dipendente – rimanendo del tutto generiche le condotte “anomale” a lui attribuite e prive di un chiaro riferimento ai rapporti intrattenuti con la Sig. –, né fornito un adeguato supporto Pt_1 probatorio idoneo a dimostrarne un coinvolgimento, anche solo secondo il criterio del “più probabile che non”, nelle operazioni oggetto di contestazione.
Tale deficit probatorio non avrebbe potuto essere colmato neppure mediante l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate, aventi ad oggetto il solo interrogatorio formale delle controparti, anche in considerazione della genericità dei capitoli articolati in ordine alle condotte del Sig. , non CP_2 tali da individuare un fatto storico suscettibile di prova.
Del resto, la contumacia integra un comportamento neutrale a cui non può essere attribuita valenza non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, la quale resta onerata della relativa prova (Cass.
Sez. Un. n. 2951/2016).
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3. Spese
3.1. Avuto riguardo dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere compensate tra le parti per un terzo, mentre i restanti due terzi sono posti a carico della convenuta e sono liquidati come da dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione del decisum (da € 26.001,00 a € 52.001,00), applicando valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali.
3.2. Nulla sulle spese nei confronti del terzo chiamato, stante la sua contumacia nel presente giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna nella Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice la somma di €
38.822,96, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- rigetta la domanda di ei confronti di;
Controparte_1 CP_2
- condanna , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.713,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge, e spese di introduzione del giudizio.
Pisa, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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