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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/11/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
DE RI RE PRESIDENTE
AT BA CONSIGLIERA Rel
IA RA CA CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 307/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Buffa Matteo per procura allegata al ricorso in appello. APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., anche quale mandatario CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo per procura CP_3 generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 22.10.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 22.10.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova in data 14.8.2019, la
[...]
CP_ ha proposto opposizione all'avviso di addebito avente ad Parte_1 oggetto il pagamento di euro 64.622,25 per contributi, interessi e sanzioni, in relazione agli importi erogati a titolo di indennità di trasferta ad alcuni dipendenti (RR, OL, NA e in minima misura RA,
Salvemini e CA) per periodi compresi tra settembre 2013 e giugno
2018. CP_ si è costituito contestando la fondatezza dell'opposizione,
Dopo l'escussione dei testi e l'espletamento di CTU contabile, il
Tribunale ha condannato la al pagamento della minore Controparte_1 somma di euro 50.711,06 (euro 31.356,46 per contributi, euro 17.979,87 per sanzioni ed euro 1.347,73 per interessi di mora dalla data dell'emissione dell'avviso), ritenendo provato l'addebito ad eccezione che per la posizione della lavoratrice RR. impugna parzialmente la sentenza, nelle parti Parte_1 riguardanti le posizioni dei lavoratori OL, RA, CA e CP_ Salvemini, e l' resiste.
La Corte, acquisito nuovo conteggio dell'ammontare del credito contributivo relativo alla posizione del OL, ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
e le parti hanno depositato note conclusive nel termine perentorio fissato. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la società appellante critica la decisione per avere totalmente escluso la genuinità delle trasferte per il dipendente Per_1
in quanto sarebbe provato, sulla base dei documenti e delle
[...] dichiarazioni rese dallo stesso OL nonché delle deposizioni dei testi, che il lavoratore ha prestato attività in regime di trasferta per due giornate al mese dal settembre 2013 al dicembre 2016 e otto giornate al mese dal gennaio 2017 al giugno 2018.
1.2 Il motivo è parzialmente fondato.
1.2.1 Dal compendio in atti emergono elementi idonei nel loro complesso a ritenere assolto l'onere della prova, pacificamente gravante sulla società datrice di lavoro, dell'effettivo svolgimento delle prestazioni in regime di
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trasferta da parte del OL pur se nelle sole giornate specificamente indicate nelle lettere di incarico in atti (doc. 7 fascicolo appellante).
In tal senso assumono rilievo le iniziali dichiarazioni rese sul punto dal CP_ OL ai funzionari il 20 maggio 2016 nell'immediatezza dei fatti - da ritenersi più genuine e attendibili di quelle rese a distanza di anni in sede di esame testimoniale - nelle quali egli riferiva di lavorare prevalentemente quale impiegato negli uffici della società e di recarsi talvolta a lavorare in trasferta per varie esigenze, con frequenza limitata a due o tre volte al mese.
La circostanza, sostanzialmente ribadita dal OL anche nelle successive dichiarazioni rilasciate agli ispettori il 7 luglio 2017, oltre ad essere intrinsecamente verosimile alla luce del contenuto del contratto di lavoro, ha trovato adeguato riscontro nelle lettere di incarico per singole giornate esibite dalla società agli ispettori nel corso degli accertamenti amministrativi.
Nel contratto di assunzione (doc. 13 fascicolo appellante) era, infatti, espressamente previsto che nell'oggetto dell'attività lavorativa del OL, quale addetto ufficio traffici liv. 3 S CCNL Logistica Trasporto Spedizioni presso la sede della società in Genova Voltri, rientrasse anche “il viaggiare secondo le esigenze dell'impresa” e svolgere la prestazione al di fuori della sede abituale.
Nelle lettere di incarico degli anni 2014-2016 e in parte di quelle degli anni 2017-2018 (docc. 14-18 fascicolo appellante) sono riportati in modo puntuale e circostanziato la data, il luogo, l'impresa destinataria e la causale della prestazione resa al di fuori del comune di Genova, secondo una frequenza di circa due volte al mese coerente con la natura delle mansioni delineate nel contratto di lavoro.
Il complesso univoco degli elementi richiamati consente di ritenere provata lo svolgimento delle prestazioni in trasferta nelle date specificamente riportate nelle lettere suindicate.
1.2.2. Non possono invece ritenersi provate le trasferte ulteriori, nel numero complessivo di circa otto al mese, che la società assume essere
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avvenute negli anni 2017 e 2018 sulla base delle lettere di incarico cd. aperte e di durata mensile allegate agli atti.
In proposito, le sole dichiarazioni del OL sul punto non sono corroborate da sufficienti elementi di riscontro e, anzi, in atti vi sono risultanze che rendono dubbia l'attendibilità della quantificazione operata dal lavoratore.
Le lettere mensili, peraltro relative al solo 2017, sono generiche in quanto, a differenza delle altre missive richiamate al punto che precede, non riportano il numero delle singole trasferte in concreto effettuate né la data in cui le stesse sarebbero avvenute, ma si limitano a individuare preventivamente l'intero mese quale possibile arco temporale di svolgimento delle missioni rinviando a ulteriori disposizioni (“previa indicazione della società”) la specificazione delle singole giornate. Di tali indicazioni e dell'effettivo espletamento delle missioni del OL in base a dette lettere non vi sono riscontri documentali né testimoniali o logici.
Secondo il tenore letterale delle lettere, le prestazioni sarebbero avvenute a Olgiate Molgora, presso la ditta Tipes s.r.l./Coop Paratori, e avrebbero avuto ad oggetto attività di “Coordinamento Uff. Operativo e aspetto documentale”. Dalle relative fatture (doc. 6 bis) e dalle deposizioni dei testimoni emerge, tuttavia, che a recarsi in trasferta presso il sito in questione sarebbe stato altro personale della società, vale a dire l'amministratore (la cui posizione è già Controparte_4 Controparte_5 stata espunta dall'addebito con statuizione del Tribunale passata in giudicato) e (le cui trasferte sono state ritenute genuine dagli CP_6 ispettori).
Lo svolgimento delle prestazioni impiegatizie a Olgiate Molgora, dal gennaio 2017, non è stata, poi, neppure menzionata né dal OL nel corso della contestuale audizione ispettiva del luglio 2017, né dalla società nel ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento unico (doc. 3 appellante), dove gli spostamenti del OL, munito di patente C, sono riferiti esclusivamente ad esigenze di “raccordo” con gli autisti: si tratta di
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omissioni che pare arduo imputare a mere dimenticanze trattandosi di un impegno che, ove effettivamente espletato, avrebbe dovuto essere riferito in via prioritaria, in quanto ben più costante e frequente delle saltuarie trasferte del periodo precedente.
1.2.3 Per le ragioni esposte, possono ritenersi provate, quali trasferte effettivamente espletate dal OL, solo quelle risultanti dalle lettere di incarico giornaliere prodotte in atti. L'ammontare dei contributi e delle sanzioni deve essere, quindi, ridotto all'importo risultante dal nuovo CP_ conteggio effettuato dall' su invito della Corte, in conformità a detti criteri e non contestato nell'esattezza quantitativa.
2. Va invece disatteso il secondo motivo di appello, riguardante la valutazione delle risultanze istruttorie in merito alle posizioni di RA,
CA e Salvemini, oggetto di addebito solo per importi corrisposti a titolo di conguaglio di indennità di trasferta in epoca successiva al mese di effettuazione di dette trasferte.
Sul punto le deduzioni della società sono del tutto generiche, in quanto non indicano in maniera circostanziata né le prestazioni cui le stesse si riferiscono né i termini contabili dell'asserito errore. Anche i lavoratori interessati, escussi in sede testimoniale, si sono limitati a confermare la circostanza dell'asserito “errore” ma in termini parimenti generici.
Non possono quindi essere escluse dall'imponibile contributivo le erogazioni indicate come conguaglio di pregresse trasferte, non allegate in modo specifico né provate.
3. Dal parziale accoglimento dell'appello discende la rideterminazione CP_ delle somme dovute all' per contributi, sanzioni e interessi di mora nel minore importo di euro 47.631,31, come ricalcolato con il conteggio CP_ depositato dall' in data 4.9.2025.
L'esito della lite comporta la parziale compensazione delle spese, nella CP_ quota di un terzo, e la condanna dell'appellante a rimborsare all' la quota residua, come liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con applicazione di parametri prossimi ai minimi atteso il ridotto numero e la
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natura non complessa delle questioni, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter, 437 c.p.c.,
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna l'appellante al pagamento CP_ a favore di dell'importo di euro 47.631,31, oltre accessori successivamente maturati;
CP_
- condanna l'appellante a rimborsare all' due terzi delle spese di entrambi i gradi, che liquida per l'intero per il primo grado in euro 4.800,00
e per il presente grado in euro 5.100,00, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge, compensato il residuo terzo.
Così deciso il 4.11.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
AT BA DE RI RE
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