Articolo 16 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 1972
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Versione
20 marzo 1987
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Versione
18 gennaio 1989
Art. 16. (Requisiti per il diritto a pensione diretta)

Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:
1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque eta', dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sempreche' la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;
3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 1988, n.559 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 , come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61 , si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di eta', ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria."
Entrata in vigore il 18 gennaio 1989
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