Articolo 44 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 43Articolo 46
Versione
11 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 44.
Il ((Presidente della Regione)) per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale e' responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.
Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale e' responsabile.
Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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