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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20074/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20074/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRISTOFARO Parte_1 C.F._1
AMALIA, elettivamente domiciliato in VIA MANFREDO CAMPERIO, 8 20900 MONZA presso il difensore avv. DE CRISTOFARO AMALIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACONA CP_1 C.F._2
DONATELLA e dell'avv. ( ) CORSO MONFORTE, 45 CP_1 C.F._2
20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA GOFFREDO MAMELI, 20 20129 MILANO presso il difensore avv. IACONA DONATELLA
CONVENUTO
- RAPPRESENTANZA Controparte_2 CP_3
(C.F. )
[...] P.IVA_1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. come da verbale d'udienza del 23 maggio 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'Avv. per sentirlo Parte_1 CP_1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa della negligente condotta professionale
-l'attore si duole del grave adempimento degli obblighi assunti dall'Avv. con il mandato alle CP_1 liti conferitogli per l'impugnazione del licenziamento disposto dal dat con Controparte_4 raccomandata del 18 aprile 2017 (doc.10 att.)
-l'Avv. – il quale aveva inizialmente assistito il cliente inviando il 9 maggio 2017 all' CP_1 CP_4 una lettera di contestazione (doc.2 att.) – avrebbe omesso di impugnare il licenziamento nei termini di
[...] legge e di informarne il proprio assistito anche dopo la scadenza degli stessi
-l'omessa impugnazione del licenziamento avrebbe pertanto cagionato a un danno Parte_1 patrimoniale pari all'ammontare dell'indennità sostituiva del diritto alla reinteg subordine, pari al risarcimento spettantegli per mancanza della giusta causa del licenziamento e/o del giustificato motivo soggettivo
-l'attore ha chiesto anche la restituzione della somma di € 1.500,00 versata al professionista a titolo di anticipo sul compenso nonché il rimborso delle spese sostenute per la negoziazione assistita e le ulteriori attività stragiudiziali
-in realtà, non appaiono ricorrere i presupposti per la tutela risarcitoria invocata dall'attore con riferimento all'inadempimento contrattuale del professionista nell'espletamento del mandato ricevuto
-il conferimento all'Avv. del mandato alle liti per l'impugnazione del licenziamento è CP_1 circostanza che emerge inequivocabilmente dal doc.1 att. nonché, e soprattutto, dalla dichiarazione confessoria formulata dal convenuto nella mail del 16 aprile 2019 ore 09:06 (doc.5 att.)
-l'affermazione per cui il difensore non avrebbe depositato il ricorso a causa dell'omesso versamento, da parte del cliente, di un congruo acconto non ha alcuna portata esimente rispetto alla responsabilità contrattuale del professionista
-il convenuto avrebbe infatti dovuto rinunciare al mandato e informare tempestivamente il cliente della scadenza del termine per l'impugnazione
-in ogni caso, l'espresso riferimento, nella mail del 16 aprile 2019, alla presenza di “problemi personali” (doc.5 att.) induce a ritenere che i motivi dell'inerzia professionale siano stati ben diversi dal mancato pagamento dell'acconto
-l'inerzia dell'Avv. culminata nell'omesso deposito dell'impugnazione e aggravata dalla CP_1 violazione degli ob azione anche nel periodo successivo, non appare però collegata, in termini probabilistici, da un nesso di causalità con il danno patrimoniale allegato da Parte_1
-com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-in particolare, secondo il costante orientamento giurisprudenziale
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe pagina 2 di 4 potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. sent. n. 25112 del 24 ottobre 2017)
-nella specie, non è stata fornita la prova, in termini probabilistici, che l'azione processuale non coltivata avrebbe consentito a di acquisire la tutela risarcitoria connessa all'illegittimità del Parte_1 licenziamento
-paradossalmente, proprio l'omessa redazione dell'atto di impugnazione del licenziamento impedisce di valutare, in termini probabilistici, l'esito positivo del giudizio
-non può infatti ipotizzarsi quali sarebbero state le argomentazioni difensive che il difensore avrebbe formulato nel merito dell'atto di impugnazione nonché le prove orali e documentali che sarebbero state offerte e, soprattutto, la loro idoneità a superare positivamente il vaglio del Giudice del lavoro
-le argomentazioni prospettate dall'Avv. nella lettera del 9 maggio 2017 con la quale aveva CP_1 contestato il licenziamento (doc.2 att.) tti di per sé sufficienti a formulare un giudizio prognostico positivo riguardo all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento
-in tale lettera, il difensore aveva sottolineato l'assenza di precedenti disciplinari del suo assistito nei vari anni di regolare svolgimento dell'attività lavorativa presso la natura “goliardica” Controparte_4 dell'episodio, confermata dal fatto che responsab n aveva ricevuto alcun Tes_1 provvedimento disciplinare, e, infine, il fatto che non sarebbe stato il responsabile del Parte_1 confezionamento del prodotto
-in realtà, nella risposta del 28 febbraio 2017 di (doc.8 att.) all'originaria contestazione Parte_1 disciplinare (doc.7 att.), emerge che l'imputazio tore di lavoro atteneva, non solo al confezionamento, ma soprattutto alla non breve esposizione del prodotto nel bancone macelleria
-ciò che aveva giustificato una segnalazione alla Direzione da parte di un cliente e la diffusione dell'episodio su un social media
-nella definitiva contestazione disciplinare del 31 marzo 2017 era stato altresì contestato al lavoratore il fatto di aver negato ogni propria responsabilità in occasione dei chiarimenti richiesti dal capo zona e dall'ispettore
-la lesione del diritto di immagine ravvisata dalla società datoriale e contestata al dipendente è pertanto connotata da circostanze specifiche rispetto alle quali non appare possibile in questa sede formulare in termini probabilistici un esito favorevole dell'impugnativa del licenziamento
-la ricostruzione difensiva anticipata dall'Avv. nella propria lettera del 9 maggio 2017 appare CP_1 infatti riduttiva del ruolo che avrebbe svolto in relazione alla preparazione del prodotto Parte_1
-le prove orali dedotte dalla difesa attorea con la memoria n.2 ex art.183, sesto comma, c.p.c. non sono idonee a fornire una ricostruzione dell'illecito disciplinare diversa da quella in concreto contestata al dipendente
-è innanzitutto pacifico che avesse concorso all'esecuzione del prodotto (cap.13), mentre il Parte_1 fatto che, in ipotesi, non a alla relativa esposizione (cap.15) non sembrerebbe renderlo esente da responsabilità, giacché la era comunque rimasta esposta per un apprezzabile periodo di Parte_2 tempo sul bancone macelleria, al quale l'attore era addetto
-peraltro, anche prescindendo dal tenore delle argomentazioni difensive che l'Avv. avrebbe CP_1 potuto formulare nell'impugnazione del licenziamento, l'attore non ha comunque all cedente pagina 3 di 4 giurisprudenziale attestante, in casi analoghi a quello in esame, l'avvenuto annullamento del licenziamento e la contestuale reintegrazione del dipendente ovvero l'applicazione di sanzioni conservative ai sensi del C.C.N.L. vigente nel settore di riferimento
-tale carenza assume rilievo anche alla luce delle pronunce di segno contrario richiamate dalla difesa dell'Avv. nella comparsa di costituzione e risposta (pag.10) CP_1
-in conclusione, le domande risarcitorie proposte da non meritano accoglimento Parte_1
-è invece fondata la richiesta di restituzione del compenso di € 1.000,00 versato all'Avv. con CP_1 bonifico bancario del 28 settembre 2017, stante il grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte con il contratto d'opera professionale
-la somma di € 1.000,00 va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dal 28 settembre 2017 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (ai sensi di Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n. 1712), dal 28 settembre 2017 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
-la natura di tale somma (compenso professionale) comporta che la garanzia assicurativa invocata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato (contumace) non può considerarsi operativa
-invece, non è stata fornita alcuna prova documentale delle spese stragiudiziali sostenute dall'attore in vista del presente giudizio
-tenuto conto della parziale e assai limitata soccombenza del convenuto, si stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata l'inadempimento del convenuto al mandato professionale conferitogli dall'attore, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna l'Avv. alla restituzione, in favore di della somma di € 1.000,00 CP_1 Parte_1
2) la somma di € 1.000,00 va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dal 28 settembre 2017 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno, dal 28 settembre 2017 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
3) dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Milano, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20074/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRISTOFARO Parte_1 C.F._1
AMALIA, elettivamente domiciliato in VIA MANFREDO CAMPERIO, 8 20900 MONZA presso il difensore avv. DE CRISTOFARO AMALIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACONA CP_1 C.F._2
DONATELLA e dell'avv. ( ) CORSO MONFORTE, 45 CP_1 C.F._2
20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA GOFFREDO MAMELI, 20 20129 MILANO presso il difensore avv. IACONA DONATELLA
CONVENUTO
- RAPPRESENTANZA Controparte_2 CP_3
(C.F. )
[...] P.IVA_1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. come da verbale d'udienza del 23 maggio 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'Avv. per sentirlo Parte_1 CP_1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa della negligente condotta professionale
-l'attore si duole del grave adempimento degli obblighi assunti dall'Avv. con il mandato alle CP_1 liti conferitogli per l'impugnazione del licenziamento disposto dal dat con Controparte_4 raccomandata del 18 aprile 2017 (doc.10 att.)
-l'Avv. – il quale aveva inizialmente assistito il cliente inviando il 9 maggio 2017 all' CP_1 CP_4 una lettera di contestazione (doc.2 att.) – avrebbe omesso di impugnare il licenziamento nei termini di
[...] legge e di informarne il proprio assistito anche dopo la scadenza degli stessi
-l'omessa impugnazione del licenziamento avrebbe pertanto cagionato a un danno Parte_1 patrimoniale pari all'ammontare dell'indennità sostituiva del diritto alla reinteg subordine, pari al risarcimento spettantegli per mancanza della giusta causa del licenziamento e/o del giustificato motivo soggettivo
-l'attore ha chiesto anche la restituzione della somma di € 1.500,00 versata al professionista a titolo di anticipo sul compenso nonché il rimborso delle spese sostenute per la negoziazione assistita e le ulteriori attività stragiudiziali
-in realtà, non appaiono ricorrere i presupposti per la tutela risarcitoria invocata dall'attore con riferimento all'inadempimento contrattuale del professionista nell'espletamento del mandato ricevuto
-il conferimento all'Avv. del mandato alle liti per l'impugnazione del licenziamento è CP_1 circostanza che emerge inequivocabilmente dal doc.1 att. nonché, e soprattutto, dalla dichiarazione confessoria formulata dal convenuto nella mail del 16 aprile 2019 ore 09:06 (doc.5 att.)
-l'affermazione per cui il difensore non avrebbe depositato il ricorso a causa dell'omesso versamento, da parte del cliente, di un congruo acconto non ha alcuna portata esimente rispetto alla responsabilità contrattuale del professionista
-il convenuto avrebbe infatti dovuto rinunciare al mandato e informare tempestivamente il cliente della scadenza del termine per l'impugnazione
-in ogni caso, l'espresso riferimento, nella mail del 16 aprile 2019, alla presenza di “problemi personali” (doc.5 att.) induce a ritenere che i motivi dell'inerzia professionale siano stati ben diversi dal mancato pagamento dell'acconto
-l'inerzia dell'Avv. culminata nell'omesso deposito dell'impugnazione e aggravata dalla CP_1 violazione degli ob azione anche nel periodo successivo, non appare però collegata, in termini probabilistici, da un nesso di causalità con il danno patrimoniale allegato da Parte_1
-com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-in particolare, secondo il costante orientamento giurisprudenziale
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe pagina 2 di 4 potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. sent. n. 25112 del 24 ottobre 2017)
-nella specie, non è stata fornita la prova, in termini probabilistici, che l'azione processuale non coltivata avrebbe consentito a di acquisire la tutela risarcitoria connessa all'illegittimità del Parte_1 licenziamento
-paradossalmente, proprio l'omessa redazione dell'atto di impugnazione del licenziamento impedisce di valutare, in termini probabilistici, l'esito positivo del giudizio
-non può infatti ipotizzarsi quali sarebbero state le argomentazioni difensive che il difensore avrebbe formulato nel merito dell'atto di impugnazione nonché le prove orali e documentali che sarebbero state offerte e, soprattutto, la loro idoneità a superare positivamente il vaglio del Giudice del lavoro
-le argomentazioni prospettate dall'Avv. nella lettera del 9 maggio 2017 con la quale aveva CP_1 contestato il licenziamento (doc.2 att.) tti di per sé sufficienti a formulare un giudizio prognostico positivo riguardo all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento
-in tale lettera, il difensore aveva sottolineato l'assenza di precedenti disciplinari del suo assistito nei vari anni di regolare svolgimento dell'attività lavorativa presso la natura “goliardica” Controparte_4 dell'episodio, confermata dal fatto che responsab n aveva ricevuto alcun Tes_1 provvedimento disciplinare, e, infine, il fatto che non sarebbe stato il responsabile del Parte_1 confezionamento del prodotto
-in realtà, nella risposta del 28 febbraio 2017 di (doc.8 att.) all'originaria contestazione Parte_1 disciplinare (doc.7 att.), emerge che l'imputazio tore di lavoro atteneva, non solo al confezionamento, ma soprattutto alla non breve esposizione del prodotto nel bancone macelleria
-ciò che aveva giustificato una segnalazione alla Direzione da parte di un cliente e la diffusione dell'episodio su un social media
-nella definitiva contestazione disciplinare del 31 marzo 2017 era stato altresì contestato al lavoratore il fatto di aver negato ogni propria responsabilità in occasione dei chiarimenti richiesti dal capo zona e dall'ispettore
-la lesione del diritto di immagine ravvisata dalla società datoriale e contestata al dipendente è pertanto connotata da circostanze specifiche rispetto alle quali non appare possibile in questa sede formulare in termini probabilistici un esito favorevole dell'impugnativa del licenziamento
-la ricostruzione difensiva anticipata dall'Avv. nella propria lettera del 9 maggio 2017 appare CP_1 infatti riduttiva del ruolo che avrebbe svolto in relazione alla preparazione del prodotto Parte_1
-le prove orali dedotte dalla difesa attorea con la memoria n.2 ex art.183, sesto comma, c.p.c. non sono idonee a fornire una ricostruzione dell'illecito disciplinare diversa da quella in concreto contestata al dipendente
-è innanzitutto pacifico che avesse concorso all'esecuzione del prodotto (cap.13), mentre il Parte_1 fatto che, in ipotesi, non a alla relativa esposizione (cap.15) non sembrerebbe renderlo esente da responsabilità, giacché la era comunque rimasta esposta per un apprezzabile periodo di Parte_2 tempo sul bancone macelleria, al quale l'attore era addetto
-peraltro, anche prescindendo dal tenore delle argomentazioni difensive che l'Avv. avrebbe CP_1 potuto formulare nell'impugnazione del licenziamento, l'attore non ha comunque all cedente pagina 3 di 4 giurisprudenziale attestante, in casi analoghi a quello in esame, l'avvenuto annullamento del licenziamento e la contestuale reintegrazione del dipendente ovvero l'applicazione di sanzioni conservative ai sensi del C.C.N.L. vigente nel settore di riferimento
-tale carenza assume rilievo anche alla luce delle pronunce di segno contrario richiamate dalla difesa dell'Avv. nella comparsa di costituzione e risposta (pag.10) CP_1
-in conclusione, le domande risarcitorie proposte da non meritano accoglimento Parte_1
-è invece fondata la richiesta di restituzione del compenso di € 1.000,00 versato all'Avv. con CP_1 bonifico bancario del 28 settembre 2017, stante il grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte con il contratto d'opera professionale
-la somma di € 1.000,00 va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dal 28 settembre 2017 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (ai sensi di Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n. 1712), dal 28 settembre 2017 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
-la natura di tale somma (compenso professionale) comporta che la garanzia assicurativa invocata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato (contumace) non può considerarsi operativa
-invece, non è stata fornita alcuna prova documentale delle spese stragiudiziali sostenute dall'attore in vista del presente giudizio
-tenuto conto della parziale e assai limitata soccombenza del convenuto, si stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata l'inadempimento del convenuto al mandato professionale conferitogli dall'attore, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna l'Avv. alla restituzione, in favore di della somma di € 1.000,00 CP_1 Parte_1
2) la somma di € 1.000,00 va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dal 28 settembre 2017 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno, dal 28 settembre 2017 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
3) dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Milano, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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