CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
ZO US, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2088/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni - Via Nazionale, 625 89018 Villa San Giovanni RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2203 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2474 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7577/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 27.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi dal Comune di Villa San Giovanni, relativi rispettivamente a IMU e TASI per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 790,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo quanto segue:” dalla semplice lettura dei documenti emerge la persistenza del comune di Villa San Giovanni nell'attribuire allo scrivente avvocato la disponibilità dell'immobile ubicato alla Indirizzo_1, riportato al catasto al fgl. 3, part. 446, sub. 5, di cui è stata dimostrata l'erroneità poiché nell'immobile de quo ci viveva e ci continua a vivere la propria madre sig.ra Nominativo_1. Difatti, per comprendere come il comune di Villa San Giovanni, in maniera sistematica ed incredibile continui a perseverare nei propri errori, soccorre quanto verificatosi in precedenza. Ebbene, negli anni scorsi, il comune di Villa San Giovanni, e per esso la Sogert spa, quale concessionaria all'epoca della riscossione tributi, chiedeva il pagamento dei tributi all'odierno ricorrente anche per l'immobile ritenuto erroneamente nella disponibilità dell'odierno ricorrente, contraddistinto dal sub. 5 del fgl. 3 num. 446. Pagina 2 di 7 Le pregresse richieste di pagamento venivano difatti contestate innanzi l'autorità giudiziaria tributaria, sul presupposto che l'immobile identificato al fog. 3 num. 446 sub. 5 non rientrava nel possesso e nella disponibilità del ricorrente, poiché occupato e nella esclusiva disponibilità della madre sig.ra Nominativo_1. I ricorsi avverso tale erronea tassazione venivano accolti dall'autorità giudiziaria tributaria, tra cui la sentenza nr. 6725/2022 della Corte Associazione_1. Tribut. di I° di Reggio Cal., sez. 7 depositata in data 16/12/2022, e quindi la sentenza nr. 32/2024 della Corte Associazione_1. Tribut. di II° della Calabria, sez. 8 depositata in data 03/01/2024 ed ancora la sentenza nr. 1507/2024 della Corte Associazione_1. Tribut. di II° della Calabria, sez. 5 depositata in data 30/05/2024 e le più recenti la sentenza nr. 5642/2024 del 31.07.2024 della CGT in composizione monocratica, dr.ssa Drago, ed il dispositivo di sentenza nr. 943/2025 del
17.02.2025 della CGT in composizione monocratica, dr. Creazzo, che accoglieva la domanda ed annullava gli atti impugnati sul presupposto dell'erronea attribuzione dell'immobile al ricorrente. I ricorsi venivano accolti in quanto era stato dimostrato che la particella 446 sub. 5 (erroneamente attribuita sempre al ricorrente dall'ente impositore), rientrava invece nella proprietà, nel possesso e nella detenzione della sig.ra Nominativo_1
, come da allegate visure catastali, e pertanto risultava illegittima l'imposizione a carico dello stesso ricorrente. Tale particella 446 sub 5, tra l'altro, rientrava e rientra tutt'ora nella esclusiva disponibilità e possesso della madre sig.ra Nominativo_1 che vi abita regolarmente, quale proprietaria (per 4/6) dello stesso immobile, e quale vedova del coniuge sig. Nominativo_2, e pertanto titolare del diritto di abitazione.” Allegava visure catastali e le sentenze indicate.
Il Comune di Villa San Giovanni non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza parte ricorrente concludeva come da verbale e la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le affermazioni del ricorrente relative alla erroneità della tassazione dell'immobile destinato ad abitazione principale della propria madre, che ivi risiede, sono state più volte ritenute fondate dall'Autorità Giudiziaria, alla quale in più occasioni il contribuente si è rivolto al fine di ottenere l'annullamento di pregressi atti impositivi relativi a tributi comunali, come risulta dalle numerose sentenze allegate al ricorso. Dette argomentazioni appaiono peraltro documentate dalla produzione documentale effettuata anche nel presente giudizio dal ricorrente.
Il Comune di Villa San Giovanni, peraltro, non si è costituito e nulla dunque vi è in atti che possa contrastare quanto sostenuto da parte ricorrente.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi dal Comune di Villa San Giovanni, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Villa San Giovanni alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
ZO US, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2088/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni - Via Nazionale, 625 89018 Villa San Giovanni RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2203 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2474 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7577/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 27.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi dal Comune di Villa San Giovanni, relativi rispettivamente a IMU e TASI per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 790,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo quanto segue:” dalla semplice lettura dei documenti emerge la persistenza del comune di Villa San Giovanni nell'attribuire allo scrivente avvocato la disponibilità dell'immobile ubicato alla Indirizzo_1, riportato al catasto al fgl. 3, part. 446, sub. 5, di cui è stata dimostrata l'erroneità poiché nell'immobile de quo ci viveva e ci continua a vivere la propria madre sig.ra Nominativo_1. Difatti, per comprendere come il comune di Villa San Giovanni, in maniera sistematica ed incredibile continui a perseverare nei propri errori, soccorre quanto verificatosi in precedenza. Ebbene, negli anni scorsi, il comune di Villa San Giovanni, e per esso la Sogert spa, quale concessionaria all'epoca della riscossione tributi, chiedeva il pagamento dei tributi all'odierno ricorrente anche per l'immobile ritenuto erroneamente nella disponibilità dell'odierno ricorrente, contraddistinto dal sub. 5 del fgl. 3 num. 446. Pagina 2 di 7 Le pregresse richieste di pagamento venivano difatti contestate innanzi l'autorità giudiziaria tributaria, sul presupposto che l'immobile identificato al fog. 3 num. 446 sub. 5 non rientrava nel possesso e nella disponibilità del ricorrente, poiché occupato e nella esclusiva disponibilità della madre sig.ra Nominativo_1. I ricorsi avverso tale erronea tassazione venivano accolti dall'autorità giudiziaria tributaria, tra cui la sentenza nr. 6725/2022 della Corte Associazione_1. Tribut. di I° di Reggio Cal., sez. 7 depositata in data 16/12/2022, e quindi la sentenza nr. 32/2024 della Corte Associazione_1. Tribut. di II° della Calabria, sez. 8 depositata in data 03/01/2024 ed ancora la sentenza nr. 1507/2024 della Corte Associazione_1. Tribut. di II° della Calabria, sez. 5 depositata in data 30/05/2024 e le più recenti la sentenza nr. 5642/2024 del 31.07.2024 della CGT in composizione monocratica, dr.ssa Drago, ed il dispositivo di sentenza nr. 943/2025 del
17.02.2025 della CGT in composizione monocratica, dr. Creazzo, che accoglieva la domanda ed annullava gli atti impugnati sul presupposto dell'erronea attribuzione dell'immobile al ricorrente. I ricorsi venivano accolti in quanto era stato dimostrato che la particella 446 sub. 5 (erroneamente attribuita sempre al ricorrente dall'ente impositore), rientrava invece nella proprietà, nel possesso e nella detenzione della sig.ra Nominativo_1
, come da allegate visure catastali, e pertanto risultava illegittima l'imposizione a carico dello stesso ricorrente. Tale particella 446 sub 5, tra l'altro, rientrava e rientra tutt'ora nella esclusiva disponibilità e possesso della madre sig.ra Nominativo_1 che vi abita regolarmente, quale proprietaria (per 4/6) dello stesso immobile, e quale vedova del coniuge sig. Nominativo_2, e pertanto titolare del diritto di abitazione.” Allegava visure catastali e le sentenze indicate.
Il Comune di Villa San Giovanni non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza parte ricorrente concludeva come da verbale e la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le affermazioni del ricorrente relative alla erroneità della tassazione dell'immobile destinato ad abitazione principale della propria madre, che ivi risiede, sono state più volte ritenute fondate dall'Autorità Giudiziaria, alla quale in più occasioni il contribuente si è rivolto al fine di ottenere l'annullamento di pregressi atti impositivi relativi a tributi comunali, come risulta dalle numerose sentenze allegate al ricorso. Dette argomentazioni appaiono peraltro documentate dalla produzione documentale effettuata anche nel presente giudizio dal ricorrente.
Il Comune di Villa San Giovanni, peraltro, non si è costituito e nulla dunque vi è in atti che possa contrastare quanto sostenuto da parte ricorrente.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi dal Comune di Villa San Giovanni, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Villa San Giovanni alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, se dovuti.