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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 27/01/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21027 /2022
È presente l'avv. Andrea Adamo per l'opponente, il quale, tenuto conto dell'integrale soddisfazione in sede esecutiva del credito di cui al decreto opposto, onde evitare ulteriori oneri per le parti derivanti dall'imposta di registro dovuta per l'emittenda sentenza, chiede breve rinvio onde concordare con l'opposto la definizione della soccombenza virtuale.
È presente, altresì, ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
L'avvocato Pisanzio per l'opposta, si riporta alle conclusioni di cui alla memoria di CP_1 discussione e chiede che la causa sia decisa non potendo condividere la richiesta di controparte di rinvio atteso che giunge solo alla data odierna.
IL GIUDICE
Udita la discussione,
si ritira in camera di consiglio,
all'esito decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, di cui dà lettura ai procuratori, nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 21027 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. ( P.IV ), elett.te dom.ta Parte_1 P.IVA_1 in Napoli al C.so Umberto I, n. 190 presso lo studio dell'avv. Andrea Adamo, che la difende e rappresenta, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Alfonso Pisanzio, con cui elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Giulio Rodinò n. 18, come da procura in in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 4738/22, emesso in Parte_1 data 24.06.2022 dal Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €
23220,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della Controparte_3
, per mancato pagamento delle forniture di prodotti alimentari, indicate nelle fatture allegate al
[...] ricorso monitorio.
L'opponente negava l'ordinativo e la consegna della merce, siccome indicata nelle fatture e nei documenti di trasporto posti a sostegno della domanda monitoria, di cui disconosceva il valore probatorio. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo stante l'infondatezza dell'avversa pretesa e l'inesistenza del credito.
Si costituiva l'opposta, contestando gli avversi assunti e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'esito la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 maggio
2024, sostituita, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta e, quindi, viene decisa in pari data con la presente sentenza.
Innanzitutto si dà atto che la con atto a rogito per Notar del Parte_1 Per_2
28/10/22 si è fusa per incorporazione nella società e che successivamente con atto a Controparte_4 rogito per Notar del 15.11.222 iscritto in data 18.11.22, la società mutava la Per_3 Controparte_4 propria denominazione in Controparte_5
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Come detto, con ordinanza del 10.07.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base delle seguenti considerazioni: ritenuto che alla luce della domanda come proposta in sede monitoria e del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione, sussistono le condizioni, ai sensi dell'art 648 c.p.c.,per accogliere la suddetta richiesta, atteso che a fronte della documentazione prodotta dal creditore ingiungente, che allo stato prova il credito ( in particolare: fatture elettroniche,
DDT, corrispondenza intercorsa tra le parti), l'opposizione non appare fondata su prova scritta né di pronta soluzione, attesa anche la richiesta di concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., nonché la genericità del disconoscimento operato da parte opponente della documentazione di parte avversa
Orbene, all'esito della compiuta trattazione della controversia non sono emersi elementi che possano condurre ad un diverso convincimento del giudicante circa la dimostrazione del credito azionato in fase monitoria.
L'opponente si è, infatti, limitata ad una generica contestazione del credito di controparte, negando esistenza del rapporto e consegna della merce.
E tuttavia, la pretesa di parte opposta trova piena dimostrazione stante la produzione delle fatture elettroniche, rimaste insolute ( di rilievo probatorio ai sensi dell'art 2710 c.c. anche nella presente fase di opposizione), e dei documenti di trasporto ( v. fasc. parte opposta doc. n. 6).
Costituisce poi ammissione dell'esistenza dei rapporti tra le parti la missiva inviata dalla all'opposta, con cui veniva comunicata a quest'ultima, quale fornitrice, la incorporazione Controparte_6 con al e il consequenziale trasferimento dei rapporti in essere tra le parti ( v. doc. n. Controparte_4
5 produzione di parte opposta). A fronte di tale documentazione, le contestazioni di parte opponente circa il valore probatorio delle fatture e dei DDT si rilevano avere un tenore del tutto generico e non scalfiscono il convincimento del Tribunale.
Il carattere dilatorio della contestazione emerge dal contegno stesso di parte opponente che ha disconosciuto già DDT con l'atto di citazione, sebbene tali documenti non fossero allegati al ricorso monitorio, avendoli l'opposta prodotti solo con la successiva costituzione nel presente giudizio di opposizione
Ad ogni modo, le deduzioni di parte opponente, volte a negare la consegna della merce attraverso il disconoscimento del valore probatorio dei DDT, sono rimaste del tutto sprovviste di dimostrazione, non essendo in alcun modo comprovato ( in assenza di prova formatasi sul punto) che dipendenti e addetti diversi, da quelli indicati nell'atto di citazione, non potessero prendere in consegna delle merci presso l'azienda.
Peraltro, anche se la consegna fosse stata accettata da soggetti non normalmente addetti alla ricezione, tanto sarebbe questione che riguarda l'organizzazione dell' impresa opponente e non può interessare i terzi: infatti sui i DDT è stato, in ogni caso, apposto il timbro della Ifreschfood è tanto lascia serenamente desumere che la merce è stata consegnata ad addetti di tale azienda.
D'altronde corroborano il convincimento del giudice, le comunicazioni via whatsapp aventi ad oggetto gli ordinativi e la consegna della merce, prodotte dall'opposta ( v. doc. n. 7 fasc. parte opposta).
Rafforza, infine, il convincimento del Tribunale circa la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta l'inesistenza di contestazioni rispetto alle debenza delle somme portate nelle fatture azionate, mai formulate dall'opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo, nonostante i solleciti di pagamento pur inviati in precedenza dall'opposta ( v. fasc. monitorio, diffida del 29.04.2022).
Come è noto infatti, per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto ( v. Cass. n. 22353/2010).
Ne risulta, allora, che il credito azionato dall'opposta con la domanda monitoria risulta pienamente comprovato.
L'opposizione va, quindi, rigettata. In limine, si osserva che non sussistono i presupposti per dichiararsi cessata la materia del contendere a fronte di pagamenti eseguiti dall'opponente solo a seguito di procedura esecutiva, che non lasciano desumere ammissione della altrui pretesa e rinuncia all'azione, nonché considerata anche l'opposizione manifestata da controparte, che ha insistito per la decisione nel merito della controversia.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, devono quindi seguire la soccombenza dell'opponente. La liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore della domanda e in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'effettiva attività processuale espletata.
Tenuto conto della condotta processuale complessiva dell'opponente, non si ravvedono i presupposti per disporre condanna ex art 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 4738/22;
2) condanna ( già , al pagamento, in favore dell' Controparte_7 Parte_1 opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 3387,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Alfonso Pisanzio
Napoli, 27.1. 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 27/01/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21027 /2022
È presente l'avv. Andrea Adamo per l'opponente, il quale, tenuto conto dell'integrale soddisfazione in sede esecutiva del credito di cui al decreto opposto, onde evitare ulteriori oneri per le parti derivanti dall'imposta di registro dovuta per l'emittenda sentenza, chiede breve rinvio onde concordare con l'opposto la definizione della soccombenza virtuale.
È presente, altresì, ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
L'avvocato Pisanzio per l'opposta, si riporta alle conclusioni di cui alla memoria di CP_1 discussione e chiede che la causa sia decisa non potendo condividere la richiesta di controparte di rinvio atteso che giunge solo alla data odierna.
IL GIUDICE
Udita la discussione,
si ritira in camera di consiglio,
all'esito decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, di cui dà lettura ai procuratori, nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 21027 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. ( P.IV ), elett.te dom.ta Parte_1 P.IVA_1 in Napoli al C.so Umberto I, n. 190 presso lo studio dell'avv. Andrea Adamo, che la difende e rappresenta, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Alfonso Pisanzio, con cui elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Giulio Rodinò n. 18, come da procura in in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 4738/22, emesso in Parte_1 data 24.06.2022 dal Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €
23220,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della Controparte_3
, per mancato pagamento delle forniture di prodotti alimentari, indicate nelle fatture allegate al
[...] ricorso monitorio.
L'opponente negava l'ordinativo e la consegna della merce, siccome indicata nelle fatture e nei documenti di trasporto posti a sostegno della domanda monitoria, di cui disconosceva il valore probatorio. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo stante l'infondatezza dell'avversa pretesa e l'inesistenza del credito.
Si costituiva l'opposta, contestando gli avversi assunti e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'esito la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 maggio
2024, sostituita, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta e, quindi, viene decisa in pari data con la presente sentenza.
Innanzitutto si dà atto che la con atto a rogito per Notar del Parte_1 Per_2
28/10/22 si è fusa per incorporazione nella società e che successivamente con atto a Controparte_4 rogito per Notar del 15.11.222 iscritto in data 18.11.22, la società mutava la Per_3 Controparte_4 propria denominazione in Controparte_5
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Come detto, con ordinanza del 10.07.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base delle seguenti considerazioni: ritenuto che alla luce della domanda come proposta in sede monitoria e del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione, sussistono le condizioni, ai sensi dell'art 648 c.p.c.,per accogliere la suddetta richiesta, atteso che a fronte della documentazione prodotta dal creditore ingiungente, che allo stato prova il credito ( in particolare: fatture elettroniche,
DDT, corrispondenza intercorsa tra le parti), l'opposizione non appare fondata su prova scritta né di pronta soluzione, attesa anche la richiesta di concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., nonché la genericità del disconoscimento operato da parte opponente della documentazione di parte avversa
Orbene, all'esito della compiuta trattazione della controversia non sono emersi elementi che possano condurre ad un diverso convincimento del giudicante circa la dimostrazione del credito azionato in fase monitoria.
L'opponente si è, infatti, limitata ad una generica contestazione del credito di controparte, negando esistenza del rapporto e consegna della merce.
E tuttavia, la pretesa di parte opposta trova piena dimostrazione stante la produzione delle fatture elettroniche, rimaste insolute ( di rilievo probatorio ai sensi dell'art 2710 c.c. anche nella presente fase di opposizione), e dei documenti di trasporto ( v. fasc. parte opposta doc. n. 6).
Costituisce poi ammissione dell'esistenza dei rapporti tra le parti la missiva inviata dalla all'opposta, con cui veniva comunicata a quest'ultima, quale fornitrice, la incorporazione Controparte_6 con al e il consequenziale trasferimento dei rapporti in essere tra le parti ( v. doc. n. Controparte_4
5 produzione di parte opposta). A fronte di tale documentazione, le contestazioni di parte opponente circa il valore probatorio delle fatture e dei DDT si rilevano avere un tenore del tutto generico e non scalfiscono il convincimento del Tribunale.
Il carattere dilatorio della contestazione emerge dal contegno stesso di parte opponente che ha disconosciuto già DDT con l'atto di citazione, sebbene tali documenti non fossero allegati al ricorso monitorio, avendoli l'opposta prodotti solo con la successiva costituzione nel presente giudizio di opposizione
Ad ogni modo, le deduzioni di parte opponente, volte a negare la consegna della merce attraverso il disconoscimento del valore probatorio dei DDT, sono rimaste del tutto sprovviste di dimostrazione, non essendo in alcun modo comprovato ( in assenza di prova formatasi sul punto) che dipendenti e addetti diversi, da quelli indicati nell'atto di citazione, non potessero prendere in consegna delle merci presso l'azienda.
Peraltro, anche se la consegna fosse stata accettata da soggetti non normalmente addetti alla ricezione, tanto sarebbe questione che riguarda l'organizzazione dell' impresa opponente e non può interessare i terzi: infatti sui i DDT è stato, in ogni caso, apposto il timbro della Ifreschfood è tanto lascia serenamente desumere che la merce è stata consegnata ad addetti di tale azienda.
D'altronde corroborano il convincimento del giudice, le comunicazioni via whatsapp aventi ad oggetto gli ordinativi e la consegna della merce, prodotte dall'opposta ( v. doc. n. 7 fasc. parte opposta).
Rafforza, infine, il convincimento del Tribunale circa la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta l'inesistenza di contestazioni rispetto alle debenza delle somme portate nelle fatture azionate, mai formulate dall'opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo, nonostante i solleciti di pagamento pur inviati in precedenza dall'opposta ( v. fasc. monitorio, diffida del 29.04.2022).
Come è noto infatti, per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto ( v. Cass. n. 22353/2010).
Ne risulta, allora, che il credito azionato dall'opposta con la domanda monitoria risulta pienamente comprovato.
L'opposizione va, quindi, rigettata. In limine, si osserva che non sussistono i presupposti per dichiararsi cessata la materia del contendere a fronte di pagamenti eseguiti dall'opponente solo a seguito di procedura esecutiva, che non lasciano desumere ammissione della altrui pretesa e rinuncia all'azione, nonché considerata anche l'opposizione manifestata da controparte, che ha insistito per la decisione nel merito della controversia.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, devono quindi seguire la soccombenza dell'opponente. La liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore della domanda e in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'effettiva attività processuale espletata.
Tenuto conto della condotta processuale complessiva dell'opponente, non si ravvedono i presupposti per disporre condanna ex art 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 4738/22;
2) condanna ( già , al pagamento, in favore dell' Controparte_7 Parte_1 opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 3387,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Alfonso Pisanzio
Napoli, 27.1. 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero