Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 2348/2024
UDIENZA del 13/02/2025 tenuta dal giudice dr. Lucia CI
Alle ore 11:35 compaiono:
l'avv. Livia Frare in sostituzione dell'avv. MASSIMO CHIOSSI per Controparte_1 presente personalmente l'avv. CLAUDIA GALIGANI per Controparte_2
L'avv. Frare si riporta agli atti e replica alla comparsa avversaria ritenendo il ricorso tempestivo applicandosi alla controversia il rito del lavoro, pertanto la pendenza della lite si ha al momento di deposito del ricorso che è intervenuto nei termini;
ribadisce il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del che ha elevato la sanzione opposta, CP_2 mentre il si è difesa con una comparsa del tutto scarna limitandosi a sostenere la CP_2 natura pubblica della strada senza nulla provare sul punto;
richiama altresì il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, avendo il giudice a quo ritenuto la strada privata a uso pubblico senza che nessuna parte avesse dedotto tale natura e, al riguardo, ritiene inammissibile la difesa del che solo in sede di appello ha sostenuto la natura di CP_2 strada privata ad uso pubblico, in ogni caso ribadisce che la strada in questione è privata e non ad uso pubblico in base agli elementi meglio descritti in atti (segnala in proposito Cons.
Stato sez. VI 10.10.2022 n. 8652) dichiarando non sussistenti i requisiti individuati dalla giurisprudenza per potersi definire la strada di uso pubblico.
L'avv. Galigani si riporta integralmente alla comparsa e contesta l'eccezione di inammissibilità di controparte perché anche in primo grado la difesa del si era CP_2 basata sulla natura di strada, quindi ai sensi del Codice della Strada connotata da uso pubblico, della via Ponchielli.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo.
Il giudice dott.ssa Lucia CI
Tribunale di Pistoia
In nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia CI nella causa n° 2348/2024 tra le parti:
Ricorrente in appello: Controparte_1 con l'avv. CHIOSSI MASSIMO ) C.F._1
Convenuto: , Controparte_2 con l'avv. GALIGANI CLAUDIA ( ) C.F._2
all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.1. impugna la sentenza n. 324/2024 emessa dal Giudice di Pace di Controparte_1
in data 9.5.2024 e con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'odierno CP_2 appellante avverso il verbale di violazione n. 018760/Y/23 Prot. 055560/2023 con cui la
Polizia Municipale di gli aveva contestato il divieto di sosta del veicolo Peugeot tg. CP_2
EF133EL, di proprietà del ricorrente in data 2.9.2023 in via Ponchielli. CP_2
L'appellante denuncia la violazione da parte del primo giudice delle norme in tema di onere della prova nonché il vizio di ultrapetizione della sentenza gravata, argomentando in ordine alla natura di strada privata del luogo ove sarebbe avvenuta la violazione contestata dalla
Polizia Municipale, infine l'erroneità dei motivi addotti dal giudicante e conclude per sentir
“respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in integrale riforma della sentenza del 9 maggio 2024 del Giudice di Pace di Pistoia RG Sent 324/2024 – RG
7194/2023 previe le declaratorie e/o le disapplicazioni del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, accertare e dichiarare l'annullamento del verbale di violazione n.
018760/Y/23 Prot. 055560/2023 del 02.09.2023 della Polizia Municipale di , in ogni CP_2 sua parte per le causali di cui in premessa e comunque dichiarare che nulla è dovuto da alla Polizia Municipale ed al in forza di detto verbale. Controparte_1 Controparte_2 In ogni caso con ogni pronuncia accessoria e conseguenziale anche in riferimento ad ogni altro atto connesso, precedente o successivo, se lesivo, anche se incognito e con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
I.2. Si costituisce in giudizio il convenuto, denunciando in primis la tardività CP_2 dell'appello con conseguente sua inammissibilità, nel merito argomentando circa l'infondatezza dei motivi di gravame e chiedendo:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, rigetti l'appello perché inammissibile, nonché infondato nel merito, confermando la sentenza di primo grado.
Con vittoria dei compensi legali, che si chiede di liquidare comprensivi, in luogo di IVA e CPA, degli oneri CPDEL relativi all'avvocatura pubblica ex art l co. 208 L. n. 266/2005 essendo i legali dell'Amministrazione avvocati, dipendenti pubblici, iscritti nell'elenco speciale dell'Ordine degli Avvocati di ”. CP_2
I.3. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, che viene contestualmente decisa nelle forme di cui all'art. 437 c.p.c., giusta il rinvio disposto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
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II. L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta di inammissibilità per tardività dell'appello deve essere disattesa.
L'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 dispone espressamente (co. 1) che “Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo
204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo” senza distinguere tra processo di primo grado e processo di appello e, ancora, senza dettare disposizioni specifiche e derogatorie per quest'ultimo: pertanto, come l'opposizione dinnanzi al Giudice di Pace è stata correttamente introdotta con ricorso, del pari correttamente è stato introdotto con ricorso il presente giudizio di appello, talché ai fini della verifica circa la tempestività di esso occorre guardare alla data di deposito del ricorso e non già alla data di notifica dell'atto di appello, come vorrebbe parte appellata.
Essendo stato il ricorso in appello depositato in data 5.12.2024, come risulta dallo storico del fascicolo telematico, lo stesso è senz'altro da dirsi tempestivo a fronte di una sentenza pubblicata in data 9.5.2024 e non notificata (circostanza incontestata). III. Nel merito, le censure svolte da parte appellante meritano accoglimento.
Quale necessaria premessa, occorre ribadire che nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, ivi comprese le sanzioni irrogate a fronte di violazioni del CdS, l'onere della prova sulla legittimità della sanzione e dunque, a monte, sulla illiceità del comportamento sanzionato grava sulla P.A. opposta ma titolare della pretesa sostanziale sottesa ai provvedimenti oggetto di opposizione: si richiama al riguardo, fra plurime pronunce concordanti, Cass. n. 1529/2018, Cass. ord. n. 1921/2019, Cass. ord. n. 5263/2020, Cass. ord. n. 11869/2020, Cass. ord. n. 30148/2024 così efficacemente massimata “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla
P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”.
Applicando tali principi alla presente controversia, si osserva come parte opponente abbia sin dal giudizio di primo grado (cfr. doc. 2 fasc. appellante, contenente l'intero fascicolo del ricorrente nel giudizio di prime cure) adempiuto al proprio onere di allegazione, deducendo la natura privata della strada ove si è verificata la condotta sanzionata e adducendo anche, in surplus rispetto agli oneri spettante sull'opponente, elementi indicativi di tale natura
(descrizione della strada de qua come a sfondo chiuso e utilizzata solo dai proprietari della strada e delle abitazioni che vi sorgono;
inserimento della strada nella lista delle strade private di cui alla delibera del Consiglio comunale di n. 494 del 3.5.1982 doc. 9 fasc. CP_2 ricorrente in primo grado;
produzione documentale comprovante la proprietà, in capo al medesimo opponente, di abitazione sita in detta strada e nella quale la stessa è definita “Via
Privata”, docc.
2-8 fasc. ricorrente in primo grado;
deposito in corso di giudizio di risposta ad una interrogazione consiliare del prot. 0128055 del 22.9.2023 che Controparte_2 confermava che la via Ponchielli era strada privata).
Rispetto a simili allegazioni, il convenuto si è difeso (cfr. doc. 3 fasc. appellante) CP_2 unicamente sostenendo che la via Ponchielli è indicata nel Catasto comunale come “strada pubblica” ma nulla provando né chiedendo di provare né, prima ancora, allegando circa l'effettiva ricorrenza delle caratteristiche che connotano una strada come “pubblica” essendo, come noto, a tal fine insufficiente il mero dato formale-nominalistico (ossia,
l'inserimento della strada negli elenchi di quelle pubbliche o private o, ancora, la sua denominazione come pubblica nei documenti catastali). Pertanto, già da questo punto di vista l'opposizione doveva essere accolta, stante il mancato adempimento del all'onere della prova su sé gravante ex art. 2697 c.c., peraltro a CP_2 fronte di specifiche e circostanziate censure mosse dalla controparte.
In un simile contesto, è anche da assentire la doglianza attorea inerente il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il primo giudice: questi infatti, disattendendo sia la prospettazione dell'opponente (strada privata), sia la tesi difensiva del (strada CP_2 pubblica), ha motivato il rigetto dell'opposizione invocando la natura di “strada privata a uso pubblico” di via Ponchielli: in tal modo, non solo introducendo un argomento mai sottoposto al contraddittorio fra le parti ma, se anche si vuol ritenere che ciò rientri nel potere qualificatorio dei fatti di stretta spettanza giudiziale, adducendo a proprio conforto dati mai allegati in giudizio dalle parti e, soprattutto, mai provati (quale, in particolare, la circostanza per cui “non risulta che la via Ponchielli, ove era in sosta l'autovettura accertata, sia strada interdetta al traffico pubblico e cioè con accesso chiuso e delimitato da una sbarra o da un cancello” mentre ciò che non risulta è l'avvenuta allegazione e prova in giudizio di tali elementi che quindi il giudicante non poteva porre a fondamento della propria pronuncia;
ché anzi, semmai e dinnanzi all'ulteriore considerazione del primo giudice per cui la strada de qua costituisce “raccordo con la pubblica via per lo sbocco e l'accesso a più unità immobiliari”, doveva condurre a far propendere per l'esclusione dell'uso pubblico della strada – comunque non provato dall'Amministrazione Comunale a ciò onerata – il fatto, questo sì specificamente allegato sin dall'atto di opposizione e non contestato dal CP_2 convenuto, per cui la via in questione è priva di sfondo e quindi, ragionevolmente, utilizzata e percorsa esclusivamente dagli abitanti degli immobili che vi sorgono.
Cosicché, ancora, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'ente pubblico rende viziata la pronuncia che si è fondata su elementi di prova mai acquisiti al giudizio.
Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto con integra riforma della sentenza impugnata.
IV. A carico del soccombente gravano le spese di entrambi i gradi di giudizio, con CP_2 riforma anche in parte qua della pronuncia di prime cure: la liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo della sanzione irrogata) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, eliminati i compensi per la fase istruttoria non tenutasi e ridotti quelli per la fase decisionale esauritasi in una breve discussione d'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello:
1) in accoglimento dell'interposto gravame e in riforma della sentenza n. 324/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 9.5.2024, annulla il verbale di violazione n. CP_2
018760/Y/23 Prot. 055560/2023 elevato in data 2.9.2023 dalla Polizia Municipale di nei confronti dell'odierno appellante CP_2 Controparte_1
2) condanna parte appellata alla refusione, in favore di parte appellante, Controparte_2 delle spese del giudizio di primo grado che liquida nell'importo di euro 250,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 70,00 per esborsi, nonché delle spese del presente giudizio di appello che liquida nell'importo di euro 362,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 91,50 per esborsi.
Pistoia, 13/02/2025
Il giudice dr. Lucia CI