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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSSO PIERO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Asti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Costigliole D'Asti - Via Roma 5/9 14055 Costigliole D'Asti AT
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di A - 02575140062
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020249003297589000 DIRITTO ANNUALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020249003297589000 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020130000409467001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020140002412867000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
per parte ricorrente nel ricorso 63/2025:
-accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 01020249003297589000 e delle relative cartelle di pagamento n. 01020130000409467001 e 01020140002412867000, per omessa notifica degli atti prodromici, per omessa notifica delle cartelle esattoriali medesime, nonché per intervenuta prescrizione del credito erariale ad esse sotteso e per l'effetto ordinare la cancellazione dei ruoli iscritti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a carico della ricorrente.
-con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15% spese generali,
Iva e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. per parte resistente nel ricorso 63/2025: -accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché conforme alle norme di legge, dichiarare la legittimità degli atti opposti e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, spese che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 543/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 63/2025 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
01020249003297589000, notificata il 16/4/2025, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione alle seguenti cartelle esattoriali: n. 01020130000409647001 diritto annuale Camera di Commercio anno 2008 di € 422,72, n. 01020140002412867000 Tariffa Rifiuti e tributo provinciale anno 2012 di €
243,68, richiedendone alla Corte l'accoglimento per i motivi esposti in ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16/12/2025 la Corte pronunciava la decisione come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto.
La cartella n. 01020130000409647001, avente ad oggetto il diritto annuale della Camera di
Commercio per l'anno 2008, andava notificata entro i cinque anni successivi ex art. 2948 comma 1 n.
4 codice civile “…tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Nel caso di specie la notifica è avvenuta il 16/9/2019 (all. 3 resistente), quindi ben oltre il termine quinquennale di prescrizione (cfr. Cass. 34890/2023).
Anche la cartella di pagamento n. 01020140002412867000, relativa alla Tariffa rifiuti e tributo provinciale per l'anno 2012, risulta prescritta. Ai sensi dell'art. 1 commi 161-163 L. 296/2006 la notifica andava effettuata entro il quinto anno successivo (cfr. Cass. 15674/2022), ma dopo le notifiche del 6/8/2014-8/11/2016-16/9/2019 (all. 4-5-6-7 resistente), l'atto qui impugnato risulta notificato il
16/4/2025 e, quindi, oltre il termine di cinque anni.
Resta assorbito ogni altro motivo di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Asti in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente a rifondere parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 200,00 oltre pesi di legge in favore del difensore antistatario.
Asti, 16/12/2025
Il Giudice
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSSO PIERO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Asti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Costigliole D'Asti - Via Roma 5/9 14055 Costigliole D'Asti AT
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di A - 02575140062
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020249003297589000 DIRITTO ANNUALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020249003297589000 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020130000409467001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020140002412867000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
per parte ricorrente nel ricorso 63/2025:
-accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 01020249003297589000 e delle relative cartelle di pagamento n. 01020130000409467001 e 01020140002412867000, per omessa notifica degli atti prodromici, per omessa notifica delle cartelle esattoriali medesime, nonché per intervenuta prescrizione del credito erariale ad esse sotteso e per l'effetto ordinare la cancellazione dei ruoli iscritti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a carico della ricorrente.
-con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15% spese generali,
Iva e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. per parte resistente nel ricorso 63/2025: -accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché conforme alle norme di legge, dichiarare la legittimità degli atti opposti e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, spese che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 543/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 63/2025 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
01020249003297589000, notificata il 16/4/2025, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione alle seguenti cartelle esattoriali: n. 01020130000409647001 diritto annuale Camera di Commercio anno 2008 di € 422,72, n. 01020140002412867000 Tariffa Rifiuti e tributo provinciale anno 2012 di €
243,68, richiedendone alla Corte l'accoglimento per i motivi esposti in ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16/12/2025 la Corte pronunciava la decisione come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto.
La cartella n. 01020130000409647001, avente ad oggetto il diritto annuale della Camera di
Commercio per l'anno 2008, andava notificata entro i cinque anni successivi ex art. 2948 comma 1 n.
4 codice civile “…tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Nel caso di specie la notifica è avvenuta il 16/9/2019 (all. 3 resistente), quindi ben oltre il termine quinquennale di prescrizione (cfr. Cass. 34890/2023).
Anche la cartella di pagamento n. 01020140002412867000, relativa alla Tariffa rifiuti e tributo provinciale per l'anno 2012, risulta prescritta. Ai sensi dell'art. 1 commi 161-163 L. 296/2006 la notifica andava effettuata entro il quinto anno successivo (cfr. Cass. 15674/2022), ma dopo le notifiche del 6/8/2014-8/11/2016-16/9/2019 (all. 4-5-6-7 resistente), l'atto qui impugnato risulta notificato il
16/4/2025 e, quindi, oltre il termine di cinque anni.
Resta assorbito ogni altro motivo di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Asti in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente a rifondere parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 200,00 oltre pesi di legge in favore del difensore antistatario.
Asti, 16/12/2025
Il Giudice