Accoglimento
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02435/2026REG.PROV.COLL.
N. 03603/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2025, proposto dalla società SO.G.EN.IT. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Velluto e Gaetano Alfarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi difensori AN & IG in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
contro
il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama, n. 68;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V ter, n. 4230/2025, pubblicata il 26 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione prodotte dalle parti e dato per presente l’avvocato Giuseppe Velluto, che ne ha fatto espressa richiesta;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il consigliere AR AR PE; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La SO.G.EN.IT. s.r.l. (di seguito anche la società) impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso il provvedimento con il quale il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A. (di seguito anche il Gestore o il GSE) ha rigettato la richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0381694024517R436, avente ad oggetto, per quanto qui di interesse, la realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alta efficienza per strade destinate al traffico motorizzato nel Comune di Cerasole d’Alba, riconducibile alla scheda tecnica 29Tb.
2. Nel corso dell’istruttoria il GSE, con nota del 20 settembre 2017, chiedeva alla società una serie di integrazioni documentali, tra cui “ lo stato di avanzamento dei lavori [SAL]che consenta di verificare la data di fine lavori per singolo tratto stradale rendicontato ”; in esito a tale richiesta l’odierna appellante produceva una relazione sullo stato finale del progetto redatta dal progettista e direttore dei lavori, da cui emergeva la data di conclusione dei lavori per ciascun tratto di strada rendicontato, che tuttavia il Gestore non riteneva sufficiente, di talché il 27 novembre 2017 adottava il preavviso di rigetto.
In data 24 gennaio 2018 il GSE emetteva, infine, il provvedimento reiettivo originariamente avversato non ritenendo sufficienti le controdeduzioni espressamente formulate sul punto dall’interessata e la relativa produzione documentale complessiva, comprendente anche la determinazione n. 63/2017 del citato ente locale, recante “ Lavori di efficientamento energetico e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica – 1° lotto approvazione SAL finale (CIG …) ”, con espressa approvazione della Relazione sullo stato finale del progetto, nonché cinque “ Rapportini di lavoro ”, uno per ciascun tratto stradale oggetto di rendicontazione, recanti la data di ultimazione dei lavori rispettivamente eseguiti, sottoscritti dalla ditta appaltatrice e vistati dall’Amministrazione comunale committente.
3. Il T.a.r. respingeva il gravame ritenendo, in estrema sintesi, che:
- la normativa vigente ratione temporis , ed in particolare le Linee guida per la valutazione dei progetti di efficienza energetica, avrebbe espressamente richiesto “ la certificazione dello stato di avanzamento lavori, elemento imprescindibile per determinare la data di avvio del progetto (…) non potendosi che ritenere inadeguata la sola relazione finale e i rapportini di lavoro privi di una certificazione SAL specifica, che di per sé non vale solo come mera constatazione di un fatto costruttivo/realizzativo, ma anche, e soprattutto, come assunzione di responsabilità su quanto costruito/realizzato ”;
- il preavviso di rigetto avrebbe chiaramente indicato la necessità del SAL, come pure ribadito nel provvedimento di rigetto, di talché non potrebbero ritenersi violate le garanzie partecipative vertendosi, ai sensi dell’art. 21- octies della legge n. 241/1990, in una situazione in cui il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso.
4. La società impugna detta pronuncia, affidandosi ai motivi di seguito sinteticamente riepilogati:
I. contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la normativa applicabile non fornirebbe alcun elenco tassativo ed esaustivo di quale documentazione il soggetto proponente sia tenuto a trasmettere ai fini dell’accesso agli incentivi e, nel caso di specie, sarebbe stata adeguata quella esibita al Gestore, essendo finalizzata ad attestare, come richiesto in sede istruttoria, la data di fine lavori dei singoli tratti di strada interessati dall’intervento; e ciò, anche in considerazione del fatto che i Rapportini di lavoro, attestanti la progressione dei lavori di efficientamento, risultano “ validati e controfirmati ” anche dai “ soggetti pubblici responsabili dell’intervento ”, svolgendo conseguentemente “ una funzione esattamente identica a quella degli stati di avanzamento lavori, sotto un profilo sia formale che sostanziale ”; a conferma di ciò, la determinazione n. 63/2017 del Comune di Cerasole d’Alba recherebbe nell’oggetto l’indicazione “ Approvazione SAL finale ”; l’indicazione della “ certificazione degli stati di avanzamenti lavori ” tra la “ documentazione da conservare ” nel contesto della scheda tecnica 29Tb non andrebbe intesa in senso tassativo ma assumerebbe a tal fine “ una mera funzione esemplificativa utile a guidare l’attività del proponente ”;
II. la sentenza gravata sarebbe viziata anche laddove avrebbe omesso di rilevare la “ grave violazione delle garanzie procedimentali del privato e dei principi di trasparenza, leale collaborazione e legittimo affidamento ad esse connessi, da ultimo sussunti nell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 ”; secondo l’appellante il giudice di prime cure avrebbe ignorato che il GSE aveva omesso qualsivoglia considerazione e motivazione circa la pretesa idoneità della documentazione esibita in sede istruttoria, di talché la sentenza appellata, anziché rilevare detto vizio procedimentale, avrebbe erroneamente considerato legittima un’attività amministrativa che si sarebbe posta in contrasto con le regole fondamentali dell’agire amministrativo anche sul piano procedurale.
5. Il GSE, con memoria del 30 gennaio 2026, controdeduce sulle doglianze di parte appellante, insistendo per il rigetto.
6. Con memoria di replica del 10 febbraio 2026 la società contesta le argomentazioni di controparte, insistendo per l’accoglimento.
7. All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa è stata ritualmente chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è fondato e come tale merita accoglimento.
8.1. Con riferimento alla prima doglianza deve in primo luogo rilevarsi che sia nella richiesta di integrazione documentale, sia nel preavviso di rigetto e nel provvedimento reiettivo il GSE ha sempre fatto riferimento allo “ stato di avanzamento dei lavori ” come documento idoneo a “ verificare la data di fine lavori per singolo tratto stradale rendicontato ”.
Non convince, pertanto, la tesi sostenuta dal Gestore in sede di appello secondo cui “ la documentazione trasmessa dall’Appellante (i.e. la Relazione sullo stato finale del progetto, i Rapportini dei Lavori e la Determinazione n. 63 del Comune di Cerasole d’Alba), non è idonea a dimostrare la ‘data di avvio del progetto’. Come richiesto dal GSE con la nota in data 20.09.2017, l’Appellante avrebbe dovuto fornire gli stati avanzamento lavori a partire dalla data di inizio lavori dai quali sarebbe stato possibile verificare la ‘data di avvio del progetto’, ovverosia la data in cui lo stesso raggiunge la sua dimensione minima ”, che lo stesso Gestore a tal fine indica, citando gli artt. 1 e 10 delle Linee guida, come “ una dimensione tale da permettere il riconoscimento di una quota di risparmio netto integrale non inferiore a 20 tep/anno (…) ”, precisando che “ in caso di mancato conseguimento di tale risparmio il progetto non è ammissibile ai fini della presentazione della RVC ”.
Nelle medesime memorie, vale osservare, l’Amministrazione “ tradisce ”, per così dire, il proprio orientamento secondo il quale vi sarebbe coincidenza tra “ data di fine lavori ” e “ data di avvio del progetto ” laddove ribadisce che “ con il Preavviso di rigetto il GSE ha rappresentato all’Appellante che la RVC non risultava conforme alle previsioni di cui al D.M. 11 gennaio 2017 in quanto non era stato fornito lo stato di avanzamento dei lavori che consentiva di identificare la data di fine lavori per singolo tratto stradale rendicontato e, quindi, la data di ‘avvio del progetto ’” (vgs. pag. 7).
Ma, a ben vedere, il Gestore non ha mai richiesto alla società di dimostrare la quota di risparmio netto integrale derivante dall’intervento di efficientamento energetico oggetto della RVC – vale a dire, per l’appunto, la “ data di avvio del progetto ” propriamente intesa in base alle richiamate Linee guida –, essendosi limitato, come ricordato, a chiedere sì il SAL, ma al fine di verificare esclusivamente la “ data di fine lavori ” per ciascun tratto di strada rendicontato, dato questo che invero risulta chiaramente indicato nella Relazione del progettista innanzi richiamata, nonché sui Rapportini di lavoro esibiti dalla società con riferimento ai singoli tratti stradali interessati; Relazione, vale osservare, che è poi espressamente richiamata nella determina n. 63 del 4 dicembre 2017 del Comune committente, laddove, come sostenuto dall’appellante, si approvano “ lo Stato Finale e le Verifiche Finali dei lavori ”.
In altri termini, deve ritenersi che esibendo la documentazione innanzi richiamata, che per tali specifiche finalità ben può considerarsi equipollente al SAL, la società abbia sufficientemente adempiuto l’obbligo di documentare la “ data di fine lavori ”, non essendo stato richiesto dal GSE di documentare la diversa “ data di avvio del progetto ”, che avrebbe presupposto, come innanzi ricordato, la dimostrazione del risparmio energetico conseguito a seguito dell’intervento; profilo, questo, che, in effetti, dalla documentazione esibita dall’appellante non emerge ma che, come detto, non era stato richiesto dal Gestore.
Deve quindi osservarsi che, quanto meno in sede di preavviso di rigetto, laddove l’intendimento dell’Amministrazione fosse stato effettivamente quello di accertare la “ data di avvio del progetto ”, quale innanzi richiamata, il GSE ben avrebbe potuto – e dovuto – darne specificamente atto rettificando ed integrando la richiesta di integrazione documentale, cosicché la società, laddove fosse stata in condizione di farlo, avrebbe in ipotesi potuto adempiere alla richiesta medesima in sede di osservazioni ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Del resto, deve necessariamente ritenersi che il Gestore abbia notevole dimestichezza con la terminologia tecnica di settore, vieppiù laddove si pensi che le stesse Linee guida dal medesimo evocate forniscono all’art.1 – opportunamente, sia consentito – un dettagliato elenco delle “ definizioni ” a questi fini applicabili.
Giova anche, per completezza, richiamare l’orientamento espresso dalla sezione in un caso per certi versi analogo, secondo il quale si verte in un’ipotesi di “ assenza di un previo paradigma di riferimento in ordine a quale sola documentazione dovesse essere considerata utile a dimostrazione dei fatti costituenti presupposto per un legittimo accesso alla contribuzione ”, con l’ulteriore precisazione secondo cui “ se di carenza si vuole parlare, essa piuttosto sta nella circostanza che in alcun modo il GSE ha stabilito previamente ed in modo rigoroso quali soli atti sarebbero stati ritenuti rilevanti ed attendibili nel corso degli accertamenti istruttori postumi, relativi alla verifica di tutte le condizioni di ammissibilità alla contribuzione in discorso ” (Cons. Stato, sez. II, n. 11345/2022).
8.2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva la fondatezza anche della seconda censura, dal momento che, in virtù di quanto rilevato, il provvedimento reiettivo originariamente avversato è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, di talché non può ritenersi in tal caso applicabile l’art. 21- octies della legge n. 241/1990 posto che l’esito dell’istruttoria ben avrebbe potuto, nei termini innanzi indicati, avere esito diverso.
9. In virtù delle superiori considerazioni complessive l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, devono essere annullati i provvedimenti originariamente avversati, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, di rieditare l’azione amministrativa nel rispetto – va da sé – delle necessarie garanzie procedimentali.
10. Le spese del doppio grado di giudizio sono poste, come di regola, a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla i provvedimenti originariamente avversati.
Condanna il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. alla refusione a favore della società appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RD RL, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
AR AR PE, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR PE | RD RL |
IL SEGRETARIO