Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesco Rocca, all'esito della camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3930 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuare entro il 16.6.2025 vertente tra
(c.f. ), con l'avv. Paolo Campana, Parte_1 C.F._1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
attore
e
(c.f. , con l'avv. Tatiana Controparte_1 C.F._2
Benelli;
(c.f. ), con l'avv. Enrico Barilli;
Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), con l'avv. Alessandra Eugenia Parte_2 C.F._4
Cantalupo;
(c.f. , con l'avv. Alessandra Parte_3 C.F._5
Eugenia Cantalupo;
(c.f. , con l'avv. Alessandra Eugenia Parte_4 C.F._6
Cantalupo;
(c.f. ), con l'avv. Monica Giuppi, ammessa al Parte_5 C.F._7
p.s.s.;
(c.f. ), con l'avv. Monica Giupi, ammessa al Controparte_3 C.F._8
p.s.s.; convenuti costituiti
(c.f. ; Controparte_4 C.F._9
(c.f. ); Controparte_5 C.F._10 convenute contumaci
Oggetto: fase di merito di opposizione agli atti esecutivi
1
Voglia il Tribunale adito, preliminarmente adottando i provvedimenti indilazionabili e previ gli incombenti di rito ex artt. 617, 618 e seguenti c.p.c., annullare, dichiarare nullo e/o revocare il provvedimento di rigetto del 7.7.2024, notificato in data 11.7.2024, emesso dal Tribunale di Pavia nel procedimento RG Es. n. 181/2024, Giudice Dott. Antonio Codega, con ogni conseguente statuizione, e per l'effetto procedere, previa convocazione delle parti con ogni conseguente statuizione, a:
- ordinare l'esecuzione del verbale di conciliazione n. 18/2022 del 22.07.2022 nel procedimento civile R.G. n. 3373/2020 del Tribunale di Pavia, Giudice Dott. A. F. Forcina, volto alle operazioni di divisione dell'asse ereditario del de cuius IG. come stabilite e Persona_1 concordate nel citato verbale di conciliazione giudiziale con le seguenti modalità:
- incaricare un Notaio per la stipula dell'atto di divisione così come disciplinato nel verbale di conciliazione n. 18/2022 del 22.07.2022, stabilendo le modalità di formalizzazione anche in assenza del convenuto che si rifiuta di presentarsi e/o partecipare;
Controparte_1
- ordinare a istituto di credito, da individuarsi, l'apertura di un libretto di deposito intestato al IG.
nato a [...] il [...], residente in [...]
Longo n. 14, C.F. su cui depositare la somma di € 83.519,34 così come C.F._2 disciplinato nel verbale di conciliazione al punto B n. 6, allo stesso spettante a seguito della formalizzazione dell'atto di divisione;
- assumere ogni altra statuizione per dare corso all'esatta e piena esecuzione del verbale di conciliazione n. 18/2022 del 22.07.2022 di cui al procedimento civile R.G. n. 3373/2020 del Tribunale di Pavia, Giudice Dott. A. F. Forcina, conciliazione giudiziale che ha stabilito e concordato tra le stesse parti oggi in causa le operazioni di divisione dell'asse ereditario del de cuius IG. Persona_1
- ritenuta sussistente la mala fede o la colpa grave ex art. 96 c.p.c., condannare il convenuto IG. al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore, da liquidarsi Controparte_1 secondo giustizia. Con vittoria di spese, anche per le fasi e i gradi precedenti.
Conclusioni per : Controparte_1
Nel merito: rigettare le domande di cui al ricorso ex art. 618 c.p.c. proposto da Parte_1
stante insussistenza dei presupposti di fatto e diritto e per l'effetto confermare
[...]
l'ordinanza di rigetto del 7 luglio 2024, ricorso ex art. 612 c.p.c.. proposto avanti all'intestato
Tribunale, rg 181/2024, con ogni conseguente statuizione di legge;
Rigettare, altresì, la domanda di cui all'esecuzione forzata del verbale di conciliazione n. 18/2022 del 22 luglio 2022, RG n. 3373/2022, stante natura infungibile degli obblighi di fare ovvero dimostrata incapacità di di sottoscrivere detto accordo viziato nel Controparte_1 consenso;
Rigettare la domanda di cui all'apertura di un libretto di deposito presso Istituto di credito intestato a stante impossibilità dello stesso di accedere ad un conto corrente;
Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di onorari, diritti e spese a favore del difensore antistatario.
Conclusioni per e Controparte_3 Pt_5
2 preliminarmente adottando i provvedimenti indilazionabili e previ gli incombenti di rito ex art. 617,
618 e seguenti cpc, - in adesione alle richieste di parte attrice, annullare, dichiarare nullo e/o revocare il provvedimento di rigetto del 07.07.2024 notificato in data 11/07/2024 emesso dal
Tribunale di Pavia nel procedimento RGE 181/2024 Giudice Dott. Antonio Codega, e per l'effetto procedere, previa convocazione delle parti con ogni conseguente statuizione a
- ordinare l'esecuzione del verbale di conciliazione n. 18/2022 del 22.07.22 a definizione del procedimento civile RG n. 3373/2020 del Tribunale di Pavia, Giudice Dott. A.F. Forcina, volto alle operazioni di divisione dell'asse ereditario del de cuius così come Persona_1 statuito e concordato nel predetto verbale di conciliazione giudiziale ed in particolare all'esecuzione del punto F di cui al predetto atto con le seguenti modalità
- indicare un Notaio per la stipula dell'atto di divisione così come disciplinato nel verbale di conciliazione n. 18/2022 del 22/07/2022, stabilendo le modalità di formalizzazione anche in assenza del convenuto che si rifiuta di presentarsi e/o partecipare;
Controparte_1
- ordinare ad istituto di credito, da individuarsi, l'apertura di un libretto di deposito intestato al IG.
nato a [...] il [...], residente in [...]
14 – c.f. su cui depositare la somma di € 83.519,34 così come disciplinato C.F._2 nel verbale di conciliazione al punto B n. 6, allo stesso spettante a seguito della formalizzazione dell'atto di divisione;
- assumere ogni altra statuizione per dar corso all'esatta e piena esecuzione del verbale di conciliazione n. 18/2022 del 22.07.2022 di cui al procedimento RG n. 3373/2020 del Tribunale di
Pavia, Giudice Dott. A.F. Forcina, conciliazione giudiziale che ha stabilito e concordato tra le stesse parti oggi in causa le operazioni di divisione dell'asse ereditario del de cuius IG.
[...]
Persona_1
Con vittoria di spese e competenze di lite, anche per le fasi e i gradi precedenti.
Conclusioni per , e : Parte_2 Parte_3 Parte_4
Nel merito in via principale: annullare, dichiarare nullo e/o revocare il provvedimento di rigetto del 7.7.2024, notificato in data
11.7.2024, emesso dal Tribunale di Pavia nel procedimento RG Es. n. 181/2024, e per l'effetto, previa individuazione delle modalità di esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto in data 22.7.2022 nella causa R.G. 3373/2020 del Tribunale di Pavia, procedere alle doverose e necessarie operazioni di divisione dell'asse ereditario del de cuius IG. così Persona_1 come stabilite e concordate nel suddetto verbale di conciliazione, nominando, se del caso, un Notaio per la formalizzazione delle operazioni di divisione. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e della precedente fase di opposizione ex art. 617 c.p.c.
***** Con atto di citazione l'attore in epigrafe ha introdotto il giudizio di merito susseguente all'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 612 c.p.c., con la quale ha rigettato il ricorso (doc. A dell'atto di citazione).
È utile precisare che in sede di opposizione agli atti esecutivi le parti presenti non hanno chiesto la 3 sospensione del titolo esecutivo ma si sono limitate a chiedere la fissazione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito (doc. B). Va premesso che la complessa vicenda di fatto, originata da un giudizio di divisione ereditaria conclusosi con il verbale di conciliazione giudiziale n. 18/2022 del 22.7.2022 nel procedimento civile R.G. n. 3373/2020 del Tribunale di Pavia che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio, è riassunta nell'atto di citazione.
La stessa non è oggetto di contestazione in quanto tale e pertanto può rinviarsi all'esame dell'atto di citazione.
Per quanto interessa in questa sede è sufficiente rimarcare le previsioni del verbale di conciliazione, raggiunta all'esito del giudizio di divisione ereditaria, che afferiscono alla posizione di unico coerede a non volere aderire all'esecuzione del verbale di Controparte_1 conciliazione.
All'udienza, tutte le parti, eccettuato appunto hanno chiesto Controparte_1
l'esecuzione dell'accordo di conciliazione mediante la nomina di un notaio, suggerendo la persona del notaio di Stradella. Persona_2
pur non opponendosi all'accoglimento del ricorso, ha espresso Controparte_2 perplessità sullo strumento dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c.
Quanto alle condizioni della conciliazione con riferimento a Controparte_1 come detto, unico erede ad aver sollevato resistenze rispetto all'esecuzione dello stesso, al punto 6 dell'accordo si prevede che egli dovrebbe percepire a titolo di divisione ereditaria la somma di €
83.519,34. È utile a questo punto esaminare le ragioni di resistenza addotte da Controparte_1
[...]
In primo luogo, il predetto convenuto ha eccepito che il ricorso ex art. 612 c.p.c. presuppone l'esecuzione di una sentenza di condanna ovvero di obblighi di fare/non fare avente carattere fungibile.
“Il verbale di conciliazione, presupposto della domanda azionata, ha carattere preliminare (benché costituisca un titolo esecutivo) e rappresenta un atto di natura personale ed infungibile.
Lo stesso, pertanto, non può essere attivato coattivamente bensì richiede, in caso di inadempimento, un giudizio che accerti e metta in esecuzione il titolo che la parte intende eseguire.
infatti avrebbe dovuto esperire un giudizio di cognizione ordinario Parte_1 al fine di ottenere una pronuncia costitutiva…Il verbale di conciliazione, infatti, ha natura di accordo preliminare e comporta un successivo adempimento per la piena esecuzione dello stesso
(come un contratto preliminare ordinario)”. Il convenuto ha poi allegato il proprio stato di tossicodipendenza e ha addotto che “ CP_1
in regime di coscienza e volontà, non avrebbe mai potuto sottoscrivere gli accordi di cui
[...] in verbale di conciliazione n. 18/2022”. Ha eccepito inoltre che “Lo stesso… è gravato da pendenze penali e amministrative che precluderebbero qualsivoglia accredito monetario in di lui favore ovvero si troverebbe senza alcuna casa ove abitare e senza la possibilità di intestarsi alcun nuovo immobile” (fin qui v. comparsa di risposta). ha evidenziato, invece, che a termini della pronuncia della Corte Parte_1 costituzionale n. 336/2022 e della Corte di cassazione n. 28871 del 5.10.2022, il verbale di 4 conciliazione è idoneo a fondare l'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c.
Ha in particolare richiamato il passaggio della sentenza della Corte costituzionale per cui “la conciliazione è da sempre inquadrata tra gli strumenti predisposti ad finiendas lites. Qualora si escludesse l'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione avente ad oggetto gli obblighi di cui all'art. 612 cod. proc. civ., si costringerebbe la parte a ripercorrere la strada di un processo di cognizione, così negando il valore di accelerazione della definizione della controversia che costituisce la principale caratteristica della conciliazione”. Gli altri convenuti si sono collocati sostanzialmente in linea con tale indirizzo difensivo.
In particolare, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella comparsa di costituzione hanno richiamato giurisprudenza di merito secondo cui “in caso di accordo raggiunto per la divisione dei beni ereditati e per la successiva formalizzazione dello stesso nella forma dell'atto pubblico, se una delle parti non si presenta all'incontro per procedere a questa formalità, l'altra parte non può ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c. una sentenza che tenga luogo del mancato consenso, in quanto l'accordo perfezionatosi ha già prodotto il suo effetto definitivo, perché le parti non si sono limitate a prendere accordi sulla formalizzazione dello stesso davanti al notaio, ma hanno provveduto alla assegnazione dei beni ereditari divisi” (Trib. Verbania, Sent. 1489/2022).
“...Deve quindi ritenersi che il verbale di conciliazione giudiziale costituisca titolo esecutivo idoneo alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, perché - come già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 - si deve ritenere che i presupposti di fungibilità e coercibilità in forma specifica dell'obbligo dedotto nel titolo siano stati considerati al momento della formazione dell'accordo conciliativo dal giudice che lo ha promosso e sotto la cui vigilanza esso è stato concluso (Cass. Civ. ordin. 28871/22)...” (Trib. Sassari, Sent. n. 196/2023 del 28.2.2023).
*****
La domanda formulata di esecuzione ex art. 612 c.p.c. non può accogliersi. Sono corrette le conclusioni raggiunte in fase cautelare dal giudice dell'esecuzione.
Il precedente di merito citato dai convenuti e CP_6 Parte_3 Pt_4
non si ritiene dirimente in senso contrario.
[...]
Nel caso esaminato dal Tribunale di Verbania, si legge nella parte motiva che “le parti non si sono limitate a prestare il proprio consenso rispetto alla sottoscrizione di un successivo atto di divisione, ma hanno direttamente proceduto all'assegnazione dei beni…, salvo l'impegno di riprodurre quanto pattuito in forma pubblica ai fini della trascrizione. Ne deriva l'inammissibilità dell'azione di cui all'art. 2932 c.c. atteso che l'inadempimento di una parte all'impegno di riprodurre
l'accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del mancato consenso e ciò poiché l'accordo perfezionato ha già prodotto il suo effetto definitivo”. Si tratta di un principio che può condividersi sul piano astratto ma non può applicarsi al nostro caso trattandosi di fattispecie non sovrapponibile. Si osserva che nella fattispecie in esame le parti non hanno previsto nel verbale di conciliazione l'impegno a una mera formalizzazione di un accordo divisionale ad efficacia reale in forma pubblica notarile. Al contrario si ritiene che l'accordo in questione contenga la previsione di impegni di natura obbligatoria.
5 Molteplici indici testuali contenuti nell'accordo di conciliazione depongono per la natura obbligatoria dello stesso e non ad efficacia reale. In altri termini non si ritiene che la volontà delle parti in sede conciliativa fosse quella di produrre immediati effetti traslativi.
Già sul piano strettamente terminologico le parti hanno impiegato il tempo futuro: “…diventerà proprietaria dell'appartamento…corrisponderà all'eredità…”, con ciò facendo intendere che la volontà delle stesse fosse quella di differire l'effetto traslativo in un secondo momento, secondo la tipica logica del contratto preliminare.
Al punto D) i coeredi “concordano che verrà formalizzata la suddetta divisione dinanzi ad un Notaio, scelto in accordo tra le parti…” (p. 6 del verbale di conciliazione).
“Le spese per il reperimento degli atti notarili di provenienza e per la documentazione catastale e urbanistica saranno a carico esclusivo della IG.ra . Pt_2
“Qualora dovessero risultare difformità catastali sui singoli immobili, le eventuali spese di sanatoria, tecniche e di aggiornamento delle schede catastali, saranno a carico esclusivo del coerede che diventerà titolare del diritto di proprietà dell'intero immobile oggetto di intervento” (p.
7 del verbale di conciliazione). Dal complessivo tenore delle clausole contenute nel verbale di conciliazione si ricava agevolmente che fosse interesse di tutti realizzare un atto che, solo all'esito dei rituali controlli notarili, producesse effetti traslativi e fosse poi trascritto per essere opponibile ai terzi.
In tal senso depongono univocamente i plurimi riferimenti contenuti agli adempimenti tipicamente notarili a tal fine (controlli sulla documentazione catastale e urbanistica, sugli atti di provenienza). Infatti, si fa espresso riferimento alla necessità di acquisire documentazione su eventuali sanatorie e aggiornamento delle schede catastali, qualificata delle parti come prodromica ai trasferimenti (v. par. D).
Dal momento che le parti richiamano la necessità di futuri controlli e verifiche sul piano catastale e urbanistico, può ribadirsi che l'atto esprima chiaramente l'intenzione dei contraenti di non voler produrre immediati effetti traslativi. Ancora in tal senso depone il par. G dell'accordo in cui si prevede che “a garanzia del pagamento del conguaglio dovuto dalla IG.ra dalla stessa verrà iscritta, al Controparte_2 momento dell'atto notarile, in favore della IG.ra ipoteca volontaria Parte_2 sull'appartamento…di cui la IG.ra diventerà titolare del diritto Controparte_2 di proprietà”. Si tratta di un ulteriore indice testuale del fatto che l'effetto traslativo è voluto dalle parti solo al momento dell'atto notarile, con il contestuale sorgere della garanzia ipotecaria. Il punto M indica che “Le parti dichiarano che, avvenuto l'esatto adempimento delle obbligazioni innanzi indicate, non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, conseguente o connessa alla successione del defunto IG. . Persona_1
È un altro riferimento alla natura obbligatoria dell'accordo.
Da ultimo si consideri anche che il negozio con causa conciliativa prevede il coinvolgimento di terzi (p. 7) non presenti in sede conciliativa e nell'attuale giudizio.
Ritiene, pertanto, il giudice che nel caso di specie si discuta al più di un obbligo di contrarre e non di effettuare le operazioni materiali volte a consentire la semplice esecuzione di accordi traslativi già perfetti. 6 Per tutte le ragioni che precedono è opinione del giudice che nella vicenda non ci si trovi al cospetto di adempimenti meramente materiali passibili di esecuzione di obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. ma di veri e propri obblighi di contrarre.
In dottrina è pacifica la considerazione per cui gli obblighi di fare citati dall'art. 612 c.p.c. sono solo quelli consistenti in una modificazione materiale della realtà, e dunque nel compimento o nella distruzione di un'opera, poiché essi devono estrinsecarsi in una prestazione fungibile che possa essere eseguita ad opera di terzi, senza la cooperazione del debitore. Va quindi accertato che il presente verbale di conciliazione non è passibile di esecuzione ex art. 612
c.p.c. non essendo questo lo strumento previsto dall'ordinamento per ottenere l'esecuzione in forma specifica di un impegno negoziale con effetti obbligatori - meramente preliminari.
In conclusione, può decisamente escludersi che l'accordo conciliativo possa essere eseguito nei termini richiesti dall'attore e dai convenuti aderenti all'azione, in assenza di nuovi atti negoziali che ne costituiscano progressiva definizione e con la partecipazione di tutte le parti coinvolte, secondo la classica progressione contratto preliminare – contratto definitivo. Del resto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rimarcato che “…. la stipulazione di un contratto preliminare…trova per lo più giustificazione nell'eIGenza delle parti di consacrare provvisoriamente l'accordo raggiunto, al fine di consentire, in vista della stipulazione del contratto definitivo, la verifica dell'esatta consistenza dell'immobile, della sua conformità alle norme urbanistiche e degli oneri tributari connessi al trasferimento” (n. 21045/2009).
Sono esattamente le eIGenze che le parti hanno manifestato in sede conciliativa.
Ai soli fini della regolamentazione delle spese tra l'attore e si consideri tuttavia CP_7 quanto segue.
Può escludersi che le ragioni addotte da al rifiuto di stipulare i Controparte_1 contratti definitivi siano meritevoli.
Da un lato, la documentazione prodotta in ordine allo stato di tossicodipendenza è datata 17.11.2022 e 26.6.2024.
Il verbale di conciliazione è datato 22.7.2022. Può escludersi quindi che la documentazione provi uno stato di incapacità al momento della stipulazione del verbale di conciliazione.
Depone nel senso della sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento della stipulazione dell'accordo di conciliazione giudiziale anche il doc. 3 di parte attrice datato 29.6.2023 in cui chiede ai coeredi di ridefinire le intese senza alcun accenno specifico alla CP_7 suddetta incapacità.
In via assorbente sul punto, si ritiene, così come già fatto nella fase sommaria dal giudice dell'esecuzione, che in ogni caso l'allegazione di tale mero stato non comprovi di per sé
l'incapacità di intendere e di volere.
Del resto, correttamente il convenuto ricorda che “La legge italiana…non prevede CP_7 un'incapacità automatica di agire per le persone tossicodipendenti”.
A riprova di tale incapacità non può dedursi l'assunta impossibilità per il convenuto
[...] di aprire un conto corrente, non essendo state spiegate con dovizia di dettagli le ragioni CP_7 di tale impossibilità. In conclusione, le domande di parte attrice non possono accogliersi ma sussistono gravi motivi, per le ragioni poc'anzi dette, per compensare le spese del presente giudizio, considerato il rifiuto 7 ingiustificato opposto da a cooperare per quanto necessario all'adempimento CP_7 dall'accordo di conciliazione da lui pure ratificato, rifiuto tanto più grave considerato il luogo giudiziale di perfezionamento dell'accordo, per definizione particolarmente di garanzia per le parti.
Va dichiarata la contumacia di e ritualmente citate ma non CP_4 Controparte_5 costituite. Possono compensarsi le spese anche nei confronti degli altri convenuti avendo aderito alle conclusioni dell'attore. Sulle spese.
Per quanto sopra detto sussistono gravi ragioni per compensare le spese del presente giudizio e per confermare la statuizione sulle spese della fase cautelare effettuata dal giudice dell'esecuzione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e CP_4 Controparte_5
2. respinge le domande dell'attore;
3. compensa le spese;
4. conferma la statuizione sulle spese della fase cautelare dell'opposizione effettuata dal giudice dell'esecuzione.
Pavia, 23.6.2025
Il Giudice
Francesco Rocca
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