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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/07/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 531 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Pasquale Andrizzi Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli, Avv. Giacinto A. Maria Greco, Avv. Silvia Parisi e Avv. Gianfranco Esposito
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Spese di lite. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 29.4.14 proponeva domanda di accertamento negativo del diritto Parte_1 CP_ dell' ad ottenere la restituzione della somma di euro 8.502,02 indebitamente corrisposta sull'assegno sociale goduto dal ricorrente, stante il superamento del reddito coniugale una volta riconosciuta al coniuge del la pensione categoria VO 14044116. Pt_1
CP_ 2) Nella resistenza dell' il tribunale di Vibo Valentia ha accolto il ricorso, per l'effetto dichiarando l'illegittimità della procedura recuperatoria intrapresa dall'ente, che ha condannato al rimborso di tutte le somme nel contempo trattenute. 2.1) In particolare, il tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal ricorrente, avendo accertato che il relativo corso era stato tempestivamente interrotto con una prima comunicazione del dicembre 2010. Ha quindi riportato plurimi passaggi della pronuncia di legittimità n° 13233/20, finendo per affermare che per tale ragione, cristallinamente e convincentemente esposta dalla giurisprudenza di legittimità soprarichiamata (cui quest'Ufficio si associa), l'odierno ricorrente deve nulla all'Ente previdenziale.
2.2) Il tribunale ha infine compensato le spese di lite in quanto la controvertibilità fattuale e giuridica della lite, nondimeno, consiglia, la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.
3) Di tale sentenza ha chiesto la parziale riforma con riguardo alla statuizione di Parte_1 compensazione delle spese di lite. Ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., evidenziando che il tribunale aveva accolto integralmente la domanda, per cui avrebbe dovuto regolare le spese di lite applicando il principio della soccombenza, mentre le aveva compensate sulla base di una motivazione insufficiente e senza chiarire le gravi ed eccezionali ragioni idonee a fondare tale decisione.
CP_ 4) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, evidenziando come il tribunale avesse dichiarato la infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, così come l'ulteriore doglianza relativa all'omesso pagamento della somma poi chiesta in restituzione dall'ente previdenziale.
5) L'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6) L'appello è infondato.
7) Preliminarmente occorre precisare che al presente giudizio, in quanto instaurato in data 29.4.14, si applica il disposto dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis vigente secondo cui: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
8) Ora, è vero che la motivazione con cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite si rivela inidonea a dar conto delle gravi ed eccezionali ragioni alla base della decisione adottata, ma tale decisione, integrata nei seguenti termini, deve essere comunque confermata.
9) In primo luogo, le gravi ed eccezionali ragioni devono ravvisarsi nel fatto che il tribunale ha accolto la domanda giudiziale sulla base di un orientamento di legittimità che si è affermato ben dopo la proposizione della domanda giudiziale del 2014.
10) In particolare, il giudice ha deciso la controversia in applicazione di un orientamento di legittimità affermatosi solo con la pronuncia n° 28771/18, non a caso richiamato, unitamente alla pronuncia 31372/19, nella pronuncia di legittimità 13233/20 espressamente citata dal tribunale di Vibo Valentia, il quale, per inciso, non ha speso alcuna parola per chiarire il perché al caso sottoposto alla sua attenzione dovesse applicarsi il succitato orientamento di legittimità.
11) Sussistevano dunque le gravi ed eccezionali ragioni a base della statuizione di compensazione anche considerando che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 7992/22) ha chiarito che l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.
12) La decisione di compensare le spese di lite, inoltre, si giustificava alla luce del contegno processuale del ricorrente che, da un lato, ha sollevato un'eccezione di prescrizione della pretesa CP_ restitutoria, tacendo del tutto il fatto, ampiamente documentato da e rilevato dal tribunale, che l'ente gli aveva notificato nelle sue stesse mani una precedente richiesta di pagamento in data 11.12.10; dall'altro, ha addirittura negato (cfr. lettera b del ricorso) di aver percepito la somma di euro 8.500,00 euro chiesta in restituzione;
ciò che il tribunale ha implicitamente, ma chiaramente, disatteso avendo reputato decisivo il differente aspetto di cui alla pronuncia di legittimità n° 13233/20.
13) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
14) Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Vibo Valentia n° 1091/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 531 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Pasquale Andrizzi Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli, Avv. Giacinto A. Maria Greco, Avv. Silvia Parisi e Avv. Gianfranco Esposito
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Spese di lite. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 29.4.14 proponeva domanda di accertamento negativo del diritto Parte_1 CP_ dell' ad ottenere la restituzione della somma di euro 8.502,02 indebitamente corrisposta sull'assegno sociale goduto dal ricorrente, stante il superamento del reddito coniugale una volta riconosciuta al coniuge del la pensione categoria VO 14044116. Pt_1
CP_ 2) Nella resistenza dell' il tribunale di Vibo Valentia ha accolto il ricorso, per l'effetto dichiarando l'illegittimità della procedura recuperatoria intrapresa dall'ente, che ha condannato al rimborso di tutte le somme nel contempo trattenute. 2.1) In particolare, il tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal ricorrente, avendo accertato che il relativo corso era stato tempestivamente interrotto con una prima comunicazione del dicembre 2010. Ha quindi riportato plurimi passaggi della pronuncia di legittimità n° 13233/20, finendo per affermare che per tale ragione, cristallinamente e convincentemente esposta dalla giurisprudenza di legittimità soprarichiamata (cui quest'Ufficio si associa), l'odierno ricorrente deve nulla all'Ente previdenziale.
2.2) Il tribunale ha infine compensato le spese di lite in quanto la controvertibilità fattuale e giuridica della lite, nondimeno, consiglia, la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.
3) Di tale sentenza ha chiesto la parziale riforma con riguardo alla statuizione di Parte_1 compensazione delle spese di lite. Ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., evidenziando che il tribunale aveva accolto integralmente la domanda, per cui avrebbe dovuto regolare le spese di lite applicando il principio della soccombenza, mentre le aveva compensate sulla base di una motivazione insufficiente e senza chiarire le gravi ed eccezionali ragioni idonee a fondare tale decisione.
CP_ 4) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, evidenziando come il tribunale avesse dichiarato la infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, così come l'ulteriore doglianza relativa all'omesso pagamento della somma poi chiesta in restituzione dall'ente previdenziale.
5) L'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6) L'appello è infondato.
7) Preliminarmente occorre precisare che al presente giudizio, in quanto instaurato in data 29.4.14, si applica il disposto dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis vigente secondo cui: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
8) Ora, è vero che la motivazione con cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite si rivela inidonea a dar conto delle gravi ed eccezionali ragioni alla base della decisione adottata, ma tale decisione, integrata nei seguenti termini, deve essere comunque confermata.
9) In primo luogo, le gravi ed eccezionali ragioni devono ravvisarsi nel fatto che il tribunale ha accolto la domanda giudiziale sulla base di un orientamento di legittimità che si è affermato ben dopo la proposizione della domanda giudiziale del 2014.
10) In particolare, il giudice ha deciso la controversia in applicazione di un orientamento di legittimità affermatosi solo con la pronuncia n° 28771/18, non a caso richiamato, unitamente alla pronuncia 31372/19, nella pronuncia di legittimità 13233/20 espressamente citata dal tribunale di Vibo Valentia, il quale, per inciso, non ha speso alcuna parola per chiarire il perché al caso sottoposto alla sua attenzione dovesse applicarsi il succitato orientamento di legittimità.
11) Sussistevano dunque le gravi ed eccezionali ragioni a base della statuizione di compensazione anche considerando che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 7992/22) ha chiarito che l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.
12) La decisione di compensare le spese di lite, inoltre, si giustificava alla luce del contegno processuale del ricorrente che, da un lato, ha sollevato un'eccezione di prescrizione della pretesa CP_ restitutoria, tacendo del tutto il fatto, ampiamente documentato da e rilevato dal tribunale, che l'ente gli aveva notificato nelle sue stesse mani una precedente richiesta di pagamento in data 11.12.10; dall'altro, ha addirittura negato (cfr. lettera b del ricorso) di aver percepito la somma di euro 8.500,00 euro chiesta in restituzione;
ciò che il tribunale ha implicitamente, ma chiaramente, disatteso avendo reputato decisivo il differente aspetto di cui alla pronuncia di legittimità n° 13233/20.
13) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
14) Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Vibo Valentia n° 1091/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale