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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/02/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7995/2024 promossa da:
nato a [...]/RS, Brasile il 17.07.1992 CP_1 Parte_1
nata a [...]̃o Francisco de Assis/RS, Brasile il 22.04.1954 Persona_1
nato a [...]/RS, Brasile il 12.11.1993 Parte_2
nata a [...]/RS, Brasile, il 04.08.1992 Parte_3
nata a [...]/RS, Brasile, l'11.02.1983, in nome Parte_4
proprio e unitamente al padre nato a [...]/RS, Brasile, il Controparte_2
04.09.1973 entrambi in qualità di esercitanti della responsabilità genitoriale di:
[...]
nato a [...]/RS, Brasile, l'08.11.2016 e Persona_2 Parte_5
nato a [...]/RS, Brasile, il 21.03.2014
[...]
nato a [...]/R5, Brasile, il 27.04.2005 Persona_3
, nato a [...]/RS, Brasile, il 14.03.1976 in nome proprio e Persona_4 Pt_4
unitamente alla madre , nata a [...]/RS, Brasile, il 09.01.1978 Controparte_3
entrambi in qualità di esercitanti della responsabilità genitoriale di: Controparte_4
, nato ad [...]/RS, Brasile, il 10.07.2010 e
[...] Controparte_5
, nata ad [...]/RS, Brasile, il 05.09.2013
[...]
, nata a [...]̃o Francisco de Assis/RS, Brasile, il 04.07.1948 Controparte_6
nato a [...]/RS, Brasile, il 23.11.1983 in nome proprio e Controparte_7
unitamente alla madre: nata a [...]̃o Francisco de Assis/RS, Controparte_8
Brasile, 11 29.08.1980 entrambi in qualità di esercitanti della responsabilità genitoriale di:
1 nato ad [...]/RS, Brasile, il 31.12.2012 e Persona_5 Persona_6
nata a [...]/RS, Brasile, il 05.10.2016
[...]
nata a [...]/RS, Brasile, il 14.09.1984 in nome proprio e Parte_6
unitamente al padre nato a [...]/R5, Brasile, il 28.07.1984 entrambi Persona_7
in qualità di esercitanti della responsabilità genitoriale di: , Parte_7
nata a [...]́polis/SC, Brasile, il 19.05.2014
nata a [...]/RS, Brasile, il 14.03.2011 rappresentata Parte_8
dalla madre ata a Santiago/RS, Brasile, il 31.10.1979 Persona_8
in qualità di unica rappresentante responsabile e madre della minorenne (a causa del decesso del padre Persona_9
tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima CF
, sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185 pec: C.F._1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_9
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che Persona_10 gli ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_9
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_10
nato in [...] nel Comune di Ceres (Provincia di Torino) il giorno 27.08.1877 figlio di CP_5
e di (cfr. doc. in atti n. 2); il quale emigrato in Brasile non si
[...] Parte_9
naturalizzava cittadino brasiliano e, quindi, non rinunciava alla cittadinanza italiana come risulta
2 dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dalla Segreteria Nazionale di Giustizia
Dipartimento di Migrazioni del Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “NON RISULTA fino alla presente data registro di naturalizzazione in nome di
[...]
o o o Persona_10 Persona_10 Persona_11
o figlio di e di Persona_12 Persona_10 Parte_9 CP_5
, originario dell'Italia, nato il [...].” ( cfr. doc. in atti n. 35).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_9 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_9
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_10
non comparso.
Il Pubblico Ministero in data 29.07.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Quanto all'interesse ad agire, si osserva quanto segue. Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 ma sposata in epoca successiva spetta in primo luogo al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_9 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità,
3 quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano tutti residenti in Brasile, presentavano domanda per l'accertamento della loro cittadinanza ma in alcune occasioni pur avendo provveduto alla prenotazione in fila superavano il termine previsto dalla normativa per la finalizzazione del procedimento di riconoscimento per via consolare. In altre ipotesi non riescivano nemmeno ad inserirsi in lista di attesa, a mezzo il portale “Prenot@mi” così come previsto dalla normativa vigente (cfr. doc. in atti n. 36 – 37).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato Controparte_9
o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
***
Quanto alla competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, essa sussiste, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n.
13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono
4 assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
***
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 03.12.1898 l'avo si sposava con (cfr. doc. in Persona_10 CP_11
atti n. 3), e dal loro matrimonio nasceva il 15.12.1920 (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_13
- in data 22.10.1947 si coniugava con (cfr. doc. in atti n. 5), e Persona_13 Persona_14
dalla loro unione nascevano: il 22.04.1954 (cfr. doc. in atti n. 6), Persona_1 Parte_10
il 30.06.1963 (cfr. doc. in atti n.11), il 30.04.1952 (cfr. doc. in atti n.
[...] Parte_11
17), il 09.02.1967 (cfr. doc. in atti n. 22) e il Persona_9 Controparte_6
04.07.1948 (cfr. doc. in atti n. 25);
Discendenti di Parte_12
- dall'unione more uxorio tra e nascevano: Persona_1 Parte_13 [...]
il 17.07.1992 (cfr. doc. in atti n. 7) e il Persona_15 Parte_2
12.11.1993 (cfr. doc. in atti n. 9);
Discendenti Parte_10
- in data 26.10.1990 si coniugava con (cfr. doc. in Parte_10 Parte_14
atti n. 12) e dal loro matrimonio nascevano: il 04.08.1992 (cfr. doc. in Parte_3
atti n. 13) e il 27.04.2005 (cfr. doc. in atti n. 14); Persona_3
- dall'unione more uxorio tra e nasceva Parte_10 Persona_16 [...]
il 14.09.1984 (cfr. doc. in atti n. 15), la quale dall'unione more uxorio con Parte_6 Per_7
partoriva il 19.05.2014 (cfr. doc. in atti n. 16);
[...] Parte_7
Discendenti di Parte_11
- in data 22.07.1976 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 18) e dal Parte_11 CP_12
loro matrimonio nasceva il 23.11.1983 (cfr. doc. in atti n. 19), dalla cui Controparte_7
5 unione more uxorio con nascevano: Vicente il giorno Controparte_8 Persona_5
31.12.2012 (cfr. doc. in atti n. 20) e il 05.10.2016 (cfr. doc. in atti n. 21); Persona_6
Discendenti di Persona_9
- dall'unione more uxorio tra e nasceva Persona_9 Persona_17
il 14.03.2011 (cfr. doc. in atti n. 23); Parte_8
Discendenti Della Pt_15 Controparte_6
- in data 15.01.1972 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 26) e dal Controparte_6 CP_13
loro matrimonio nascevano: il 14.03.1976 (cfr. doc. in atti n. 27) e la Parte_16
il 11.02.1983 (cfr. doc. in atti n. 31); Parte_4
- in data 28.01.2006 contraeva matrimonio con Parte_16 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 28) e dal loro matrimonio nascevano: il Controparte_4
10.07.2010 (cfr. doc. in atti n. 29) e il 05.09.2013 (cfr. doc. Controparte_5
in atti n. 30);
- in data 27.10.2012 si sposava con (cfr. doc. in Parte_4 Controparte_2
atti n. 32) e dal loro matrimonio nascevano: il 08.11.2016 (cfr. Persona_2
doc. in atti n. 33) e il 21.03.2014 (cfr. doc. in atti n. 34). Parte_5
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , italiano nato il [...] nel Persona_10
comune di ceres prov. di Torino (cfr. doc. in atti n. 2), in quanto nato in [...] cittadini italiani
6 dopo l'unità d'Italia del 1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in Brasile il 15.12.1920 (cfr. doc. in atti n. 4) e si univa in Persona_13
matrimonio il 22.10.1947 con (cfr. doc. in atti n. 5). Tuttavia, costoro, non Persona_18
avendo abdicato alla cittadinanza italiana (di cui erano titolari jure sanguinis), potevano – a loro volta e sempre jure sanguinis – trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza sopra ripercorsa.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a Persona_15
nato a [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...]; Parte_2 Pt_3 Pt_3
nata in [...], il [...]; nata a [...]
[...] Parte_4
Brasile, l'11.02.1983; nato in [...], l'[...]; Persona_2
nato in [...], il [...]; Parte_5 Persona_3
nato in [...], il [...]; , nato in [...], il
[...] Parte_16
14.03.1976; , nato in [...], il [...]; Controparte_4
, nata in [...], il [...]; Controparte_5 [...]
, nata in [...], il [...]; nato in CP_6 Controparte_7
Brasile, il 23.11.1983; nato in [...], il [...]; Persona_5 [...]
nata in [...] il [...]; nata in Persona_6 Parte_6
Brasile, il 14.09.1984; , nata in [...], il [...]; Parte_7
nata in [...], il [...] il diritto alla cittadinanza Parte_8
italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
7 - ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_10
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 23 gennaio 2025.
Il giudice
Andrea Natale
A
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N
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a
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7995/2024 promossa da:
nato a [...]/RS, Brasile il 17.07.1992 CP_1 Parte_1
nata a [...]̃o Francisco de Assis/RS, Brasile il 22.04.1954 Persona_1
nato a [...]/RS, Brasile il 12.11.1993 Parte_2
nata a [...]/RS, Brasile, il 04.08.1992 Parte_3
nata a [...]/RS, Brasile, l'11.02.1983, in nome Parte_4
proprio e unitamente al padre nato a [...]/RS, Brasile, il Controparte_2
04.09.1973 entrambi in qualità di esercitanti della responsabilità genitoriale di:
[...]
nato a [...]/RS, Brasile, l'08.11.2016 e Persona_2 Parte_5
nato a [...]/RS, Brasile, il 21.03.2014
[...]
nato a [...]/R5, Brasile, il 27.04.2005 Persona_3
, nato a [...]/RS, Brasile, il 14.03.1976 in nome proprio e Persona_4 Pt_4
unitamente alla madre , nata a [...]/RS, Brasile, il 09.01.1978 Controparte_3
entrambi in qualità di esercitanti della responsabilità genitoriale di: Controparte_4
, nato ad [...]/RS, Brasile, il 10.07.2010 e
[...] Controparte_5
, nata ad [...]/RS, Brasile, il 05.09.2013
[...]
, nata a [...]̃o Francisco de Assis/RS, Brasile, il 04.07.1948 Controparte_6
nato a [...]/RS, Brasile, il 23.11.1983 in nome proprio e Controparte_7
unitamente alla madre: nata a [...]̃o Francisco de Assis/RS, Controparte_8
Brasile, 11 29.08.1980 entrambi in qualità di esercitanti della responsabilità genitoriale di:
1 nato ad [...]/RS, Brasile, il 31.12.2012 e Persona_5 Persona_6
nata a [...]/RS, Brasile, il 05.10.2016
[...]
nata a [...]/RS, Brasile, il 14.09.1984 in nome proprio e Parte_6
unitamente al padre nato a [...]/R5, Brasile, il 28.07.1984 entrambi Persona_7
in qualità di esercitanti della responsabilità genitoriale di: , Parte_7
nata a [...]́polis/SC, Brasile, il 19.05.2014
nata a [...]/RS, Brasile, il 14.03.2011 rappresentata Parte_8
dalla madre ata a Santiago/RS, Brasile, il 31.10.1979 Persona_8
in qualità di unica rappresentante responsabile e madre della minorenne (a causa del decesso del padre Persona_9
tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima CF
, sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185 pec: C.F._1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_9
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che Persona_10 gli ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_9
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_10
nato in [...] nel Comune di Ceres (Provincia di Torino) il giorno 27.08.1877 figlio di CP_5
e di (cfr. doc. in atti n. 2); il quale emigrato in Brasile non si
[...] Parte_9
naturalizzava cittadino brasiliano e, quindi, non rinunciava alla cittadinanza italiana come risulta
2 dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dalla Segreteria Nazionale di Giustizia
Dipartimento di Migrazioni del Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “NON RISULTA fino alla presente data registro di naturalizzazione in nome di
[...]
o o o Persona_10 Persona_10 Persona_11
o figlio di e di Persona_12 Persona_10 Parte_9 CP_5
, originario dell'Italia, nato il [...].” ( cfr. doc. in atti n. 35).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_9 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_9
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_10
non comparso.
Il Pubblico Ministero in data 29.07.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
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Quanto all'interesse ad agire, si osserva quanto segue. Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 ma sposata in epoca successiva spetta in primo luogo al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_9 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità,
3 quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano tutti residenti in Brasile, presentavano domanda per l'accertamento della loro cittadinanza ma in alcune occasioni pur avendo provveduto alla prenotazione in fila superavano il termine previsto dalla normativa per la finalizzazione del procedimento di riconoscimento per via consolare. In altre ipotesi non riescivano nemmeno ad inserirsi in lista di attesa, a mezzo il portale “Prenot@mi” così come previsto dalla normativa vigente (cfr. doc. in atti n. 36 – 37).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato Controparte_9
o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
***
Quanto alla competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, essa sussiste, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n.
13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono
4 assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
***
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 03.12.1898 l'avo si sposava con (cfr. doc. in Persona_10 CP_11
atti n. 3), e dal loro matrimonio nasceva il 15.12.1920 (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_13
- in data 22.10.1947 si coniugava con (cfr. doc. in atti n. 5), e Persona_13 Persona_14
dalla loro unione nascevano: il 22.04.1954 (cfr. doc. in atti n. 6), Persona_1 Parte_10
il 30.06.1963 (cfr. doc. in atti n.11), il 30.04.1952 (cfr. doc. in atti n.
[...] Parte_11
17), il 09.02.1967 (cfr. doc. in atti n. 22) e il Persona_9 Controparte_6
04.07.1948 (cfr. doc. in atti n. 25);
Discendenti di Parte_12
- dall'unione more uxorio tra e nascevano: Persona_1 Parte_13 [...]
il 17.07.1992 (cfr. doc. in atti n. 7) e il Persona_15 Parte_2
12.11.1993 (cfr. doc. in atti n. 9);
Discendenti Parte_10
- in data 26.10.1990 si coniugava con (cfr. doc. in Parte_10 Parte_14
atti n. 12) e dal loro matrimonio nascevano: il 04.08.1992 (cfr. doc. in Parte_3
atti n. 13) e il 27.04.2005 (cfr. doc. in atti n. 14); Persona_3
- dall'unione more uxorio tra e nasceva Parte_10 Persona_16 [...]
il 14.09.1984 (cfr. doc. in atti n. 15), la quale dall'unione more uxorio con Parte_6 Per_7
partoriva il 19.05.2014 (cfr. doc. in atti n. 16);
[...] Parte_7
Discendenti di Parte_11
- in data 22.07.1976 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 18) e dal Parte_11 CP_12
loro matrimonio nasceva il 23.11.1983 (cfr. doc. in atti n. 19), dalla cui Controparte_7
5 unione more uxorio con nascevano: Vicente il giorno Controparte_8 Persona_5
31.12.2012 (cfr. doc. in atti n. 20) e il 05.10.2016 (cfr. doc. in atti n. 21); Persona_6
Discendenti di Persona_9
- dall'unione more uxorio tra e nasceva Persona_9 Persona_17
il 14.03.2011 (cfr. doc. in atti n. 23); Parte_8
Discendenti Della Pt_15 Controparte_6
- in data 15.01.1972 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 26) e dal Controparte_6 CP_13
loro matrimonio nascevano: il 14.03.1976 (cfr. doc. in atti n. 27) e la Parte_16
il 11.02.1983 (cfr. doc. in atti n. 31); Parte_4
- in data 28.01.2006 contraeva matrimonio con Parte_16 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 28) e dal loro matrimonio nascevano: il Controparte_4
10.07.2010 (cfr. doc. in atti n. 29) e il 05.09.2013 (cfr. doc. Controparte_5
in atti n. 30);
- in data 27.10.2012 si sposava con (cfr. doc. in Parte_4 Controparte_2
atti n. 32) e dal loro matrimonio nascevano: il 08.11.2016 (cfr. Persona_2
doc. in atti n. 33) e il 21.03.2014 (cfr. doc. in atti n. 34). Parte_5
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , italiano nato il [...] nel Persona_10
comune di ceres prov. di Torino (cfr. doc. in atti n. 2), in quanto nato in [...] cittadini italiani
6 dopo l'unità d'Italia del 1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in Brasile il 15.12.1920 (cfr. doc. in atti n. 4) e si univa in Persona_13
matrimonio il 22.10.1947 con (cfr. doc. in atti n. 5). Tuttavia, costoro, non Persona_18
avendo abdicato alla cittadinanza italiana (di cui erano titolari jure sanguinis), potevano – a loro volta e sempre jure sanguinis – trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza sopra ripercorsa.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a Persona_15
nato a [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...]; Parte_2 Pt_3 Pt_3
nata in [...], il [...]; nata a [...]
[...] Parte_4
Brasile, l'11.02.1983; nato in [...], l'[...]; Persona_2
nato in [...], il [...]; Parte_5 Persona_3
nato in [...], il [...]; , nato in [...], il
[...] Parte_16
14.03.1976; , nato in [...], il [...]; Controparte_4
, nata in [...], il [...]; Controparte_5 [...]
, nata in [...], il [...]; nato in CP_6 Controparte_7
Brasile, il 23.11.1983; nato in [...], il [...]; Persona_5 [...]
nata in [...] il [...]; nata in Persona_6 Parte_6
Brasile, il 14.09.1984; , nata in [...], il [...]; Parte_7
nata in [...], il [...] il diritto alla cittadinanza Parte_8
italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
7 - ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_10
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 23 gennaio 2025.
Il giudice
Andrea Natale
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