TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa
OR ES LI, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 99 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “mediazione”, e vertente
TRA
con cod. fisc e P. IVA con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Casoria (NA) alla via G. Marconi n. 27, iscritta con REA NA - 971427 nel ruolo degli Agenti di per la Provincia di Napoli, in persona del suo Parte_2 amministratore unico e legale rappresentante per la carica dom.to presso Controparte_1 la sede legale della società, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore
NA (C.F. ) presso il quale è elett.te dom.ta in Napoli alla Via C.F._1
Arenaccia n. 67.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] Pt_1
Pietro Trav. I n. 12 – elettivamente domiciliata in Napoli alla P.zza C.F._2
G. Bovio n. 8 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Maddanu - dal C.F._3 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da verbale di precisazione delle conclusioni
1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi dell'art.132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come modificati dalla l.69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art.58, comma 2, l. citata.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha riassunto – a seguito di Parte_1 ordinanza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 10.10.2022 – il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3625 del 03.05.2021, con il quale il
Tribunale di Napoli aveva ingiunto a il pagamento dell'importo di € Controparte_2
6.100,00 oltre accessori e spese a titolo di provvigione in favore della società attrice per l'attività di mediazione immobiliare.
Si è costituita in giudizio deducendo che alcun contratto era mai Controparte_2 intervenuto con la società attrice e anche nell'atto di compravendita l'acquirente assumeva l'impegno di corrispondere la provvigione solo laddove fosse effettivamente dovuto, contestando quindi anche in quella sede il credito oggetto di causa;
che la proposta di acquisto accettata dal venditore e il cedolino provvigionale venivano sottoscritti da
[...] cui lo richiedeva il pagamento della provvigione;
ancora la Per_1 Parte_1 mancata prova dei presupposti per il riconoscimento della provvigione e l'eccessività dell'importo richiesto, rispetto a quello richiesto al venditore;
infine eccepiva l'inadempimento del mediatore per la mancata comunicazione di difformità edilizie e dell'assenza del certificato di abitabilità .
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, atteso che dalle risultanze istruttorie acquisite non può porsi in dubbio che lo abbia svolto attività di Parte_1 mediazione per la vendita dell'appartamento di proprietà di e Parte_3 sito in Via San Pietro I Traversa n. 12 identificato in NCEU al Parte_4 Pt_1 foglio 9 p.lla 64 sub 102 cat.A2 cl.6 vani 6 e il sub 17 cat. lastrico solare della consistenza114 mq.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge inequivocabilmente che il
30.11.2020 veniva inviata ai venditori e allo (già Parte_1 Controparte_3 da e una manifestazione di interesse all'acquisto con Persona_1 Controparte_2 richiesta di un termine di 30 giorni per formulare una proposta vincolante (doc. all. memoria
2
II termine attore); altresì che veniva formulata proposta di acquisto per sé o per persona da nominare dal sig. in data 27.11.2020, con consegna della caparra e Persona_1 sottoscrizione del cedolino provvigioni, con previsione del pagamento al momento della conoscenza dell'accettazione della proposta da parte del venditore;
che la proposta è stata condizionata risolutivamente al buon fine dell'istruttoria reddituale della pratica di mutuo da parte dell'istituto bancario scelto dal proponente (cfr. proposta casa Casoria in prod. convenuta); infine che in data 26.2.2021 la signora con atto di Controparte_2 compravendita del notaio Repertorio n. 111248 Raccolta n.48425, Persona_2 trascritto il 18.03.2021 al n. 13274 di Registro generale ed al n. 9744 di Registro Particolare acquistava gli immobili oggetto della proposta dal sig. , procuratore Parte_5 speciale dei venditori e all'art. 6 del succitato atto di compravendita, era contenuta la seguente dichiarazione: “Con riferimento al disposto dell'art.35, comma 22, del Decreto
Legge n.223 del 4 luglio 2006, le parti, edotte sul tenore degli artt. 3 e 76 del DPR
445/2000, dichiarano di essersi avvalse dell'intermediazione immobiliare della società
" " con sede legale in alla Via Marconi n.27 REA n. Na- Parte_1 Pt_1
971427, partita IVA e codice fiscale in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_1
nato a San Giorgio a [...] il [...] codice fiscale Controparte_1
, corrispondendo la parte venditrice la somma di Euro 1.800,00 C.F._4
(milleottocento) IVA inclusa a mezzo bonifico bancario di pari importo effettuato in data
13/02/2021 su Banca ING avente CRO:1001210468034689 bonificati su conto di detta società, giusta fattura n.4/2020 del 13/02/2021, impegnandosi la parte acquirente a corrispondere la somma di Euro 6.100,00 (seimilacento) IVA inclusa a mezzo bonifico bancario di pari importo a favore di detta società entro l'08/03/2021, giusta fattura n.
5/2021 del 25/02/2021 se dovuto” (cfr. Atto di compravendita in prod. attore).
Giova fin a subito chiarire che in tema di mediazione "Il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle
3
trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.8676 del 09/04/2009, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.21836 del 25/10/2010, Rv.615141 e Cass. Sez. 3,
Sentenza n.10833 del 16/05/2014, Rv.631000). Con riguardo all'individuazione della
“conclusione dell'affare”, la più recente giurisprudenza ha affermato che "Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art.2932 c. c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico- giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c. in caso di inadempimento che, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo (Cass. Sez. U, Sentenza n.4628 del 06/03/2015,), non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio"
(Cass. 30083 del 26.6.2019; Cass. Civ. sez. VI n. 7781 del 10.4.2020; in termini analoghi, ovverosia per l'individuazione del momento costitutivo del diritto del mediatore alla provvigione con quello in cui viene sottoscritto, alternativamente, il contratto definitivo ovvero un contratto preliminare che consenta alla parte non inadempiente di ricorrere alla tutela in forma specifica ex art.2932 c.c., e quindi che possa essere ritenuto "atto conclusivo
4
dell'affare", cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.6599 del 11/05/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza
n.16678 del 26/11/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n.19557 del 10/09/2009).
In tale recente approdo, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, la Corte di
Cassazione, superando l'orientamento meno restrittivo, ha avuto modo di chiarire che, poichè il diritto del mediatore alla provvigione deriva dalla conclusione dell'affare, ai fini della relativa insorgenza non è sufficiente un accordo preparatorio (quale una proposta irrevocabile non seguita dall'accettazione, ovvero un preliminare di preliminare), non idoneo a vincolare ambo le parti né ad assicurare alla parte non inadempiente l'accesso alla tutela di cui all'art.2932 c.c., bensì soltanto a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo programmato. In particolare, alla luce dei più recenti approdi interpretativi in tema di contratto preliminare (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n.4628 del 06/03/2015), la richiamata giurisprudenza ritiene superata la ricostruzione in termini di contratto di opzione del negozio giuridico costituito dalla sottoscrizione della proposta di acquisto, poi accettata dal promittente venditore, occorrendo infatti piuttosto distinguere se, in concreto, le parti abbiano inteso, con la proposta e la successiva accettazione, avviare un procedimento negoziale multifase, articolato in un cd. preliminare di preliminare, costituito mediante l'accettazione della proposta, in un successivo contratto preliminare e poi in un rogito definitivo di compravendita, ovvero dar vita più semplicemente ad un "tradizionale" procedimento bifase, articolato in un accordo ad effetti preliminari e in un successivo contratto definitivo. Per condurre tale disamina occorre tener conto delle modalità con cui si è estrinsecata in concreto la volontà negoziale delle parti, poiché anche la mera proposta di acquisto, se contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo e termini di adempimento), è idonea a costituire contratto preliminare nel momento in cui essa viene accettata dal promittente venditore e si costituisce tra le parti un vincolo giuridico assistito dalla tutela di cui all'art.2932 c.c. (cfr. Cass. 30083 del 26.6.2019, in motivazione).
Non va poi sottaciuto che la giurisprudenza ha riconosciuto che nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione
(o risoluzione) del contratto stesso;
ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare
5
di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, posto che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del
1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali e non a quelli con efficacia obbligatoria (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20132 del 22/06/2022 ).
Dall'esame del documento contenente la proposta di acquisto sottoscritta da Per_1
emerge che in concreto la volontà negoziale delle parti era quella di concludere, in
[...] caso di accettazione della proposta, secondo lo schema “bifase” enunciato dalla richiamata giurisprudenza, un vero e proprio accordo preliminare in vista del successivo contratto definitivo (come tale suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art 2932 cc in caso di inadempimento) e non un mero accordo preparatorio diretto a regolamentare alcuni aspetti in vista del successivo e progressivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo. In tal senso, si osserva che la proposta di acquisto contiene indubbiamente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo e termini di adempimento), ed è pertanto idonea a costituire contratto preliminare nel momento in cui essa viene accettata dal promittente venditore e si costituisce tra le parti un vincolo giuridico assistito dalla tutela di cui all'art.2932 c.c. Ne discende, dunque, che il predetto accordo concluso tra le parti integra gli estremi della conclusione dell'affare di cui all'art 1755 cc, nel senso sopra specificato dalla più recente giurisprudenza i cui approdi si ritiene di condividere.
Convenzioni di tal tipo, come affermato dalla giurisprudenza, devono ritenersi valide e non contrarie a norme imperative anche quando siano dirette a garantire la provvigione al mediatore nel caso dell'acquisizione di una mera proposta conforme alle condizioni dell'incarico di vendita (cfr. in tal senso Corte di Appello Roma sent. 544 del 23.1.2020;
Cass. 8374/2009 "Nel contratto di mediazione atipica -configurarle nelle ipotesi in cui il mediatore, evitando l'alea intrinseca alla mediazione, si garantisce la provvigione con
l'acquisizione di una proposta di acquisto conforme alle condizioni previste e predefinite nell'incarico di vendita, senza necessità di conclusione dell'affare - la prestazione caratterizzante del mediatore è pur sempre quella di mettere in relazione due o più parti in vista della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, sicché non viene meno l'obbligo del mediatore di compiere l'attività demandatagli in modo esauriente 'e funzionale all'interesse della parte alla conclusione dell'affare...").
6
Del resto, va ancora osservato come le pattuizioni intervenute tra il mediatore immobiliare e il proponente in ordine al pagamento della provvigione prevedessero espressamente il pagamento della provvigione “al momento in cui il proponente avrà conoscenza della avvenuta accettazione della proposta di acquisto”. Nel caso di specie, le parti hanno previsto espressamente (e non risulta contestato) che il diritto al compenso nascesse per il mediatore nel momento in cui fosse stata comunicata l'accettazione della proposta, così individuata concordemente la conclusione dell'affare di cui all'art. 1755 c.c.
Senonché, parte attrice ha richiesto il pagamento della provvigione non a Persona_1 firmatario della proposta (formulata per sé o per persona da nominare) e del cedolino provvigioni, ma a , sul presupposto che quest'ultima avesse assunto in sede Controparte_2 di stipula dell'atto pubblico di compravendita l'impegno di corrispondere al mediatore la provvigione di € 6.100,00 (seimilacento) IVA inclusa a mezzo bonifico bancario.
A riguardo, osserva il Tribunale che come affermato dalla giurisprudenza, nel caso in cui le parti dell'affare sostituiscano altri a sé stesse, debitore della provvigione nei confronti del mediatore è unicamente la parte originaria con la quale il mediatore ha avuto contatto (si veda in tal senso Cass. 8850/2001 (in motivazione): “Ora non c'è dubbio che il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti dell'affare sostituiscano altri a sé stesse nella stipulazione del contratto (Cass. 7 giugno 1990 n. 5457; 9 ottobre 1978 n. 4494); ma in tale ipotesi deve ritenersi che debitore della provvigione sia unicamente il soggetto originario, essendo costui la persona con la quale il mediatore ha avuto contatto. Col secondo soggetto contraente potrebbe instaurarsi soltanto un nuovo rapporto di mediazione che, sostituendo e assorbendo quello originario, crei un obbligo al pagamento della provvigione unicamente a carico del soggetto subentrante;
e ancora “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 6552 del 16/03/2018); tuttavia nel caso di specie, non solo è dimostrato che la convenuta non sia rimasta estranea alla fase delle trattative avvalendosi Controparte_2
7
dell'opera del mediatore, ma anche che la stessa sostituitasi al nella posizione di Per_1 acquirente si è riconosciuta come obbligata a pagare la provvigione pattuita dal (cfr. Per_1 cedolino provvigione e fattura) con il mediatore.
Per quanto concerne l'assunto della convenuta secondo cui la misura della provvigione richiesta, se effettivamente dovuta, sarebbe sproporzionata occorre ribadire che non può farsi luogo ad una liquidazione secondo gli usi o l'equità, posto che nel contratto di compravendita la convenuta si è riconosciuta debitrice proprio dell'importo di € 6100,00 Iva inclusa, e dunque della stessa misura della provvigione pattuita dal Per_1
Tanto chiarito, occorre da ultimo verificare se sussista l'inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto di mediazione.
Per quanto in questa sede più interessa, la violazione degli obblighi incombenti sul mediatore e la correlativa conseguente responsabilità ben può legittimare sia il diniego della provvigione sia, allorché questa sia stata corrisposta, legittimare la richiesta restituzione della somma indebitamente pagata. In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che "Poiché nella mediazione, che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, i soggetti del contratto sono tenuti all'obbligo generale e reciproco della buona fede, il quale si concreta a norma dell'art. 1759 c.c. nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza (compreso lo stato d'insolvenza dell'altra parte), la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all'art. 1218 c.c., l'inadempimento del mediatore rispetto agli obblighi nascenti dalla mediazione ed indicati nell'art. 1759, comma 1 cit., per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione." (Cassazione civile sez. III, 27 maggio 1993, n. 5938; Sez. 2 -
, Ordinanza n. 11371 del 02/05/2023).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare.
Dalla lettura combinata dell'art. 1759, comma 1, c.c. con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989, si desume, invero, la natura
8
professionale dell'attività del mediatore, il quale (pur non essendo tenuto, se non in forza di uno specifico impegno contrattuale, a svolgere apposite indagini di natura tecnico – giuridica) riveste comunque un ruolo che gli permette di “svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare” (art. 3, comma 1, legge n. 39 del
1989; si vedano già Cass. Sez. 3, n. 6389 del 2001; Sez. 3, n. 5107 del 1999). L'obbligo ex art. 1759, comma 1, c.c. consente di configurare la responsabilità del mediatore anche ove questi dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato. In questi limiti possono rilevare, in caso di mediazione immobiliare, le informazioni afferenti alla contitolarità del diritto di proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore. Hanno peso, in particolare, ai fini dell'obbligo di informazione di cui all'art. 1759, comma 1, c.c., le circostanze relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possano influire sia sulla prestazione del consenso al contratto, sia comunque nel senso di determinare le parti a concludere il contratto a diverse condizioni (Cass. Sez. 2, n. 15577 del 2022; Sez. 2, n. 784 del 2020; Sez. 2, n. 27482 del 2019; Sez. 3, n. 16623 del 2010; Sez. 3, n. 5777 del 2006;
Sez. 3, n. 16009 del 2003; Sez. 3, n. 6714 del 2001).
E dunque, anche la mancata informazione sull'esistenza di una irregolarità urbanistica o edilizia relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, rende lo stesso responsabile verso il cliente
(affiancandosi tale responsabilità alla eventuale responsabilità del venditore) e può essere fatta valere dall'acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione (Cass. Sez. 3, n. 16623 del 2010; Sez. 3, n. 6926 del 2012; Sez. 2, n. 20132 del 2022).
Pertanto, il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, particolari indagini di natura tecnico-giuridica
(come l'accertamento della libertà da pesi dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è, pur tuttavia, gravato, in positivo, dall'obbligo di comunicare le
9
circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero, in tal caso, di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente. (Cass. Sez. 3 Ordinanza 34503 del 11.12.2023).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato l'inadempimento del mediatore per aver promosso in vendita un immobile affetto da difformità edilizie e privo del certificato di abitabilità.
Da quanto innanzi rilevato, non può assumersi alcuna responsabilità del mediatore rispetto agli obblighi di cui all'art.1759 cc, posto che questi ha osservato l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, né risulta aver fornito informazioni non veritiere (v. Cass.
n.29229/2019, n.16623/2010).
Invero, nella proposta di acquisto sono state comunicate le informazioni influenti per la conclusione dell'affare relative alla provenienza dell'immobile, alla descrizione catastale, nonché l'assenza della certificazione di agibilità e la non conformità degli impianti.
Peraltro, nell'atto pubblico di compravendita, si dà atto della regolarità urbanistica dell'immobile avendo il Comune di rilasciato il permesso a costruire in sanatoria n, Pt_1
184/2017 in data 24/07/2017 a seguito di istanza di condono e del fatto che per i successivi interventi di manutenzione straordinaria per una diversa distribuzione degli spazi interni, è stata presentata al Comune di in data 28/01/2019 CILA n.5714 con comunicazione Pt_1 di fine lavori al Comune di in data 05/03/2019 Prot. 13884 del 06/03/2019. Pt_1
Infine, viene altresì dato atto che in data 20/02/2021 prot. 14682 è stata presentata al
Comune di segnalazione certificato di agibilità, integrata in data 25/02/2021 pro. Pt_1
16012 e che la parte acquirente dichiarava di aver verificato la legittimità urbanistica dell'immobile in oggetto a mezzo proprio tecnico di fiducia dispensando il notaio da responsabilità.
Ciò posto, ad avviso del Tribunale, l'accertamento della conformità dell'immobile promesso in vendita al titolo edilizio è una attività che richiede cognizioni tecniche proprie di professionisti tecnici abilitati (architetto, ingegnere, ecc.) e il dovere di diligenza
10
incombente sul mediatore non può spingersi sino al punto di obbligarlo a compiere spontaneamente, vale a dire in assenza di un incarico specifico, indagini di natura tecnico- giuridica richiedenti competenze specifiche e l'esecuzione di verifiche tecniche presso le autorità locali.
Del resto, nella specie, neppure sono state indicate dalla parte convenuta quali sarebbero le difformità dell'immobile taciute dal mediatore.
D'altra parte, l' non era stata neppure incaricata dal cliente di svolgere particolari Pt_6 indagini di natura tecnico giuridica sulla situazione urbanistica del bene, e in particolare sulla conformità al titolo edilizio avendo parte convenuta incaricato un proprio tecnico per la verifica della situazione urbanistica ed edilizia.
In definitiva, dunque, va condannata al pagamento in favore di Controparte_2 [...] dell'importo di € 6100, 00 oltre interessi ai sensi dell'art 1284 c.c. dalla data di Parte_1 notifica del ricorso e del decreto al soddisfo.
Infine, va disattesa la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. di condanna per lite temeraria, difettando la prova dei relativi presupposti. La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. Civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. Ord. N. 21570 del
30.11.2012).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 147/2022, discostandosi dai valori medi tenuto conto della non complessità della questione e dell'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_2 pagamento nei confronti di dell'importo di € 6.100,00 Parte_1
11
oltre interessi legali al tasso di cui all'art 1284 c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Controparte_2 di che liquida in complessivi euro 264,00 per spese Parte_1 ed € 4237,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Aversa in data 20 novembre 2025
Il Giudice
(Dott.ssa OR ES LI)
12