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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
NO RG IU, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 576/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione BR - Via Leonardo Da Vinci N.6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Localita' Centi Colella-S.s. 17 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Riscossione L'Aquila - 06363391001
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 14/04/2025 Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400000506000 IRPEF 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400000506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400000506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400000506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400000506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420190003208827000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420200004437420000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420200004437420000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240014202142000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420230000501845000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di L'AQUILA, Ricorrente_1 ricorreva avverso il preavviso di fermo amministrativo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di L'AQUILA in relazione a tasse automobilistiche e altro relativa all'anno 2014, 2015, 2016 2019 e 2020. 179
La Corte di giustizia Provinciale, con la decisione n. 179 del 7 Aprile 2025 respingeva il ricorso.
Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Il ricorso si presenta accoglibile, dovendosi condividere il contenuto dell'appello proposto dal contribuente. Ricordiamo come la decisione di primo grado abbia dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la notifica a mezzo pec eseguita nei confronti dell'agenzia delle entrate riscossione sia stata effettuata solo in data successiva alla costituzione in giudizio della ricorrente.
Ricordiamo però come il ricorso di primo grado fosse stato proposto sia contro la Agenzia delle entrate riscossione che contro la Regione BR.
A tal riguardo nei suoi motivi di appello la ricorrente evidenzia come quindi in realtà non vi fosse litisconsorzio necessario tra tali posizioni, ma solo una legittimazione concorrente;
e si deve riconoscere come una tale prospettazione in diritto sia corretto e pienamente condivisibile.
Ed evidenzia inoltre la ricorrente come le contestazioni dalla stessa operate nel ricorso di primo grado riguardassero non solo l'attività di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'impugnato preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, ma anche il merito della pretesa impositiva.
Per cui nel caso in esame vi è la legittimazione passiva anche dell'ente titolare del credito tributario.
Ciò si deve affermare appunto sulla base di tali considerazioni ora esposte, le quali in effetti si devono ritenere condivisibili;
per cui si deve concludere come il difetto di tempestiva notifica alle Agenzia delle entrate riscossione non abbia comportato inammissibilità della domanda, in quanto la contribuente aveva convenuto in giudizio sia la Regione BR sia l'agenzia delle entrate.
A questo punto preso atto della circostanza che non vi è inammissibilità della domanda, deve condividersi il rilievo della difesa del contribuente secondo la quale vi sarebbe stata omessa pronuncia sul merito della domanda.
A questo punto andiamo allora ad esaminare se vi siano dei vizi invocabili in relazione alla mancata regolare notifica delle cartelle esattoriali poste alla base dell'atto impugnato.
La ricorrente assume la sussistenza delle seguenti circostanze: vi sarebbe un palese vizio nella notifica di tali cartelle.
Infatti è merso che la contribuente risiedeva in Indirizzo_1 della frazione di Roio del comune dell'Aquila; ma per un mero errore la notifica è stata sempre tentata sì in Indirizzo_1, ma Nella corrispondente via situata nel centro storico dell'Aquila.
Vi è quindi stato un fraintendimento nell'indirizzo, che ha comportato la palese invalidità della notifica delle cartelle esattoriali;
di conseguenza anche il preavviso di fermo che si fonda come presupposto necessario a tali sucartello viene travolto da tala invalidità.
E di conseguenza tra l'altro si rileva come al difetto della notifiche di tali cartelle consegua il rilievo della mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Il certificatodi residenza della contribuente comprova quindi le asserzioni fatte dalla difesa della stessa, evidenziando la diversità dell'indirizzo malgrado una apparente coincidenza
Da ciò segue la accoglibilità dell'appello proposto dal ricorrente.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce del rilievo che ci si trova davanti ad una questione che si presenta di estrema complessità formale, in cui la soccombenza dell'ente è derivata da un mero equivoco sull'indirizzo in atti disponibile per le notifiche, che sembrava apparentemente corretto;
per cui manca un atteggiamento effettivamente apprezzabilmente colposo dell'amministrazione Finanziaria.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese di giudizio tra le Parti
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
NO RG IU, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 576/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione BR - Via Leonardo Da Vinci N.6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Localita' Centi Colella-S.s. 17 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Riscossione L'Aquila - 06363391001
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 14/04/2025 Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400000506000 IRPEF 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400000506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400000506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400000506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400000506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420190003208827000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420200004437420000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420200004437420000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240014202142000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420230000501845000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di L'AQUILA, Ricorrente_1 ricorreva avverso il preavviso di fermo amministrativo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di L'AQUILA in relazione a tasse automobilistiche e altro relativa all'anno 2014, 2015, 2016 2019 e 2020. 179
La Corte di giustizia Provinciale, con la decisione n. 179 del 7 Aprile 2025 respingeva il ricorso.
Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Il ricorso si presenta accoglibile, dovendosi condividere il contenuto dell'appello proposto dal contribuente. Ricordiamo come la decisione di primo grado abbia dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la notifica a mezzo pec eseguita nei confronti dell'agenzia delle entrate riscossione sia stata effettuata solo in data successiva alla costituzione in giudizio della ricorrente.
Ricordiamo però come il ricorso di primo grado fosse stato proposto sia contro la Agenzia delle entrate riscossione che contro la Regione BR.
A tal riguardo nei suoi motivi di appello la ricorrente evidenzia come quindi in realtà non vi fosse litisconsorzio necessario tra tali posizioni, ma solo una legittimazione concorrente;
e si deve riconoscere come una tale prospettazione in diritto sia corretto e pienamente condivisibile.
Ed evidenzia inoltre la ricorrente come le contestazioni dalla stessa operate nel ricorso di primo grado riguardassero non solo l'attività di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'impugnato preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, ma anche il merito della pretesa impositiva.
Per cui nel caso in esame vi è la legittimazione passiva anche dell'ente titolare del credito tributario.
Ciò si deve affermare appunto sulla base di tali considerazioni ora esposte, le quali in effetti si devono ritenere condivisibili;
per cui si deve concludere come il difetto di tempestiva notifica alle Agenzia delle entrate riscossione non abbia comportato inammissibilità della domanda, in quanto la contribuente aveva convenuto in giudizio sia la Regione BR sia l'agenzia delle entrate.
A questo punto preso atto della circostanza che non vi è inammissibilità della domanda, deve condividersi il rilievo della difesa del contribuente secondo la quale vi sarebbe stata omessa pronuncia sul merito della domanda.
A questo punto andiamo allora ad esaminare se vi siano dei vizi invocabili in relazione alla mancata regolare notifica delle cartelle esattoriali poste alla base dell'atto impugnato.
La ricorrente assume la sussistenza delle seguenti circostanze: vi sarebbe un palese vizio nella notifica di tali cartelle.
Infatti è merso che la contribuente risiedeva in Indirizzo_1 della frazione di Roio del comune dell'Aquila; ma per un mero errore la notifica è stata sempre tentata sì in Indirizzo_1, ma Nella corrispondente via situata nel centro storico dell'Aquila.
Vi è quindi stato un fraintendimento nell'indirizzo, che ha comportato la palese invalidità della notifica delle cartelle esattoriali;
di conseguenza anche il preavviso di fermo che si fonda come presupposto necessario a tali sucartello viene travolto da tala invalidità.
E di conseguenza tra l'altro si rileva come al difetto della notifiche di tali cartelle consegua il rilievo della mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Il certificatodi residenza della contribuente comprova quindi le asserzioni fatte dalla difesa della stessa, evidenziando la diversità dell'indirizzo malgrado una apparente coincidenza
Da ciò segue la accoglibilità dell'appello proposto dal ricorrente.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce del rilievo che ci si trova davanti ad una questione che si presenta di estrema complessità formale, in cui la soccombenza dell'ente è derivata da un mero equivoco sull'indirizzo in atti disponibile per le notifiche, che sembrava apparentemente corretto;
per cui manca un atteggiamento effettivamente apprezzabilmente colposo dell'amministrazione Finanziaria.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese di giudizio tra le Parti