Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 49
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per notifica tardiva all'agente della riscossione

    La Corte condivide la prospettazione della ricorrente, ritenendo corretta la tesi della legittimazione concorrente e che il difetto di tempestiva notifica all'agente della riscossione non comportasse inammissibilità della domanda dato che la Regione BR era stata convenuta in giudizio.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sul merito della domanda

    La Corte, preso atto della non inammissibilità della domanda, ritiene fondato il rilievo della difesa del contribuente circa l'omessa pronuncia sul merito.

  • Accolto
    Vizio nella notifica delle cartelle esattoriali

    La Corte rileva un palese vizio nella notifica delle cartelle esattoriali a causa di un fraintendimento nell'indirizzo, che ha comportato la palese invalidità delle notifiche. Di conseguenza, anche il preavviso di fermo amministrativo, fondato su tali cartelle, viene travolto da tale invalidità.

  • Accolto
    Mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione

    La Corte rileva che al difetto delle notifiche delle cartelle consegua il rilievo della mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 49
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 49
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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