TAR
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00120 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00627/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2025, proposto da SA GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Marongiu, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Bergamo di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e di ogni altro provvedimento presupposto, precedente e comunque connesso. N. 00627/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1- L'odierno ricorrente, cittadino indiano, ha fatto ingresso nel territorio italiano il
28.5.2022 con visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato / spettacolo in forza di nulla osta rilasciato in suo favore su richiesta del Circo Alessandro Grioni; ha successivamente ottenuto un permesso di soggiorno “per motivi di lavoro casi particolari” ex art. 27 TUI in scadenza al 29.4.2023, e ne ha poi richiesto alla Questura di Bergamo la conversione in un permesso per lavoro subordinato, allegando alla domanda documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa con mansione di “assemblatore in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche”.
2.- In data 21.5.2024 la Questura gli ha comunicato il preavviso di diniego della domanda, a riscontro del quale l'interessato ha prodotto documentazione attestante l'assunzione dal 2.1.2025 presso altra impresa con la qualifica di “operaio”.
3.- Ritenuta inidonea la documentazione trasmessa, la Questura ha respinto l'istanza con decreto del 20.2.2025, evidenziando che il permesso di soggiorno in possesso dello straniero non poteva essere convertito in un permesso per lavoro subordinato a ciò ostando il divieto di cui all'art. 40 d.p.r. n. 394/99.
4.- Con l'unico motivo di ricorso il GH SA lamenta che la Questura avrebbe dovuto valorizzare l'attività lavorativa svolta, la produzione di “regolari redditi”, N. 00627/2025 REG.RIC.
l'assenza di pregiudizi penali e di polizia, ritenendo tali circostanze preminenti rispetto al mero dato normativo che vieta il rinnovo del titolo di soggiorno.
5.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Bergamo con atto di stile, successivamente integrato da una relazione dell'Amministrazione con relativa documentazione.
5.- Con ordinanza n. 253 del 25.6.2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris.
6.- In difetto di ulteriore attività difensiva delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
7.- Il ricorso è infondato.
8.- Occorre premettere che l'art. 27 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 («Ingresso per lavoro in casi particolari») dispone, al comma 1, che “Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità
e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: (….) l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero”.
Tale norma va coordinata con l'art. 40 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 («Casi particolari di ingresso per lavoro»), il quale impedisce ogni possibilità di convertire i permessi di soggiorno rilasciati in applicazione della stessa in titoli per fini diversi, e, in particolare, per lavoro subordinato.
Nello specifico, infatti, il comma 23 del citato art. 40 stabilisce che “Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare N. 00627/2025 REG.RIC.
assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. ...”. La disposizione inoltre aggiunge che “I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall' articolo
14, comma 5” (il che non rileva nella fattispecie, essendo riferito alle ipotesi di rilascio del permesso per motivi di studio).
Dunque dalle disposizioni richiamate si evince che il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno rilasciati in “casi particolari di ingresso per lavoro” possono essere rinnovati soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo tipo di rapporto (cfr. TAR Veneto, sez. III, n. 2141 del 10 settembre 2024).
La giurisprudenza ha precisato al riguardo che “la disposizione di cui all'art. 27, integralmente intesa, va coordinata con quella contenuta nel comma 23 dell'art. 40 del D.P.R. 394/1999, il quale, senza operare alcuna distinzione o precisazione, conclude nel senso che <i>
4> … La chiara dicitura della disposizione contenuta nel regolamento non consente, in assenza di distinzioni espresse (che, come si è visto, laddove ritenute necessarie, sono state evidenziate), di disapplicare alle ipotesi dei lavoratori assunti presso i circhi il divieto di conversione del titolo di soggiorno ottenuto in via eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria» (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 15 dicembre 2016 n. 1334).
9.- Tanto premesso in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per “motivi di lavoro casi particolari”, è entrato in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato/settore spettacolo, a seguito di nulla osta rilasciato ex art. 27 c. 1 lett. l), del D. Lgs. 286/98, per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli N. 00627/2025 REG.RIC.
viaggianti, ed ha chiesto la conversione del titolo posseduto per lo svolgimento di attività lavorativa in un settore imprenditoriale e con qualifica (assemblatore in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche) diversi rispetto a quelli autorizzati con il nulla osta al lavoro, circostanze chiaramente preclusive della richiesta conversione.
9.1.- Inoltre, l'impossibilità di conversione del titolo posseduto è espressamente menzionata sia nel visto di ingresso sia nel nulla osta, i quali indicano che il nulla osta
“in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non può essere utilizzato per un diverso tipo di rapporto” e che “i permessi di soggiorno rilasciati a seguito del presente nulla osta non possono essere convertiti”.
10.- Pertanto, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione delle disposizioni normative sopra rammentate, le quali assumono portata vincolante, non essendo lasciato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità.
Conseguentemente, non può essere dato rilievo, a fronte dell'inequivoco dato positivo, all'attività lavorativa svolta dal ricorrente dopo la scadenza del titolo né al suo percorso di integrazione, perché ciò equivarrebbe a disapplicare la disciplina normativa inderogabilmente stabilita dal legislatore nella materia in esame.
11.- In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
12.- Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00627/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI RI EL BB
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00120 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00627/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2025, proposto da SA GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Marongiu, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Bergamo di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e di ogni altro provvedimento presupposto, precedente e comunque connesso. N. 00627/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1- L'odierno ricorrente, cittadino indiano, ha fatto ingresso nel territorio italiano il
28.5.2022 con visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato / spettacolo in forza di nulla osta rilasciato in suo favore su richiesta del Circo Alessandro Grioni; ha successivamente ottenuto un permesso di soggiorno “per motivi di lavoro casi particolari” ex art. 27 TUI in scadenza al 29.4.2023, e ne ha poi richiesto alla Questura di Bergamo la conversione in un permesso per lavoro subordinato, allegando alla domanda documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa con mansione di “assemblatore in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche”.
2.- In data 21.5.2024 la Questura gli ha comunicato il preavviso di diniego della domanda, a riscontro del quale l'interessato ha prodotto documentazione attestante l'assunzione dal 2.1.2025 presso altra impresa con la qualifica di “operaio”.
3.- Ritenuta inidonea la documentazione trasmessa, la Questura ha respinto l'istanza con decreto del 20.2.2025, evidenziando che il permesso di soggiorno in possesso dello straniero non poteva essere convertito in un permesso per lavoro subordinato a ciò ostando il divieto di cui all'art. 40 d.p.r. n. 394/99.
4.- Con l'unico motivo di ricorso il GH SA lamenta che la Questura avrebbe dovuto valorizzare l'attività lavorativa svolta, la produzione di “regolari redditi”, N. 00627/2025 REG.RIC.
l'assenza di pregiudizi penali e di polizia, ritenendo tali circostanze preminenti rispetto al mero dato normativo che vieta il rinnovo del titolo di soggiorno.
5.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Bergamo con atto di stile, successivamente integrato da una relazione dell'Amministrazione con relativa documentazione.
5.- Con ordinanza n. 253 del 25.6.2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris.
6.- In difetto di ulteriore attività difensiva delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
7.- Il ricorso è infondato.
8.- Occorre premettere che l'art. 27 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 («Ingresso per lavoro in casi particolari») dispone, al comma 1, che “Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità
e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: (….) l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero”.
Tale norma va coordinata con l'art. 40 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 («Casi particolari di ingresso per lavoro»), il quale impedisce ogni possibilità di convertire i permessi di soggiorno rilasciati in applicazione della stessa in titoli per fini diversi, e, in particolare, per lavoro subordinato.
Nello specifico, infatti, il comma 23 del citato art. 40 stabilisce che “Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare N. 00627/2025 REG.RIC.
assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. ...”. La disposizione inoltre aggiunge che “I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall' articolo
14, comma 5” (il che non rileva nella fattispecie, essendo riferito alle ipotesi di rilascio del permesso per motivi di studio).
Dunque dalle disposizioni richiamate si evince che il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno rilasciati in “casi particolari di ingresso per lavoro” possono essere rinnovati soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo tipo di rapporto (cfr. TAR Veneto, sez. III, n. 2141 del 10 settembre 2024).
La giurisprudenza ha precisato al riguardo che “la disposizione di cui all'art. 27, integralmente intesa, va coordinata con quella contenuta nel comma 23 dell'art. 40 del D.P.R. 394/1999, il quale, senza operare alcuna distinzione o precisazione, conclude nel senso che <i>
4> … La chiara dicitura della disposizione contenuta nel regolamento non consente, in assenza di distinzioni espresse (che, come si è visto, laddove ritenute necessarie, sono state evidenziate), di disapplicare alle ipotesi dei lavoratori assunti presso i circhi il divieto di conversione del titolo di soggiorno ottenuto in via eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria» (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 15 dicembre 2016 n. 1334).
9.- Tanto premesso in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per “motivi di lavoro casi particolari”, è entrato in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato/settore spettacolo, a seguito di nulla osta rilasciato ex art. 27 c. 1 lett. l), del D. Lgs. 286/98, per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli N. 00627/2025 REG.RIC.
viaggianti, ed ha chiesto la conversione del titolo posseduto per lo svolgimento di attività lavorativa in un settore imprenditoriale e con qualifica (assemblatore in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche) diversi rispetto a quelli autorizzati con il nulla osta al lavoro, circostanze chiaramente preclusive della richiesta conversione.
9.1.- Inoltre, l'impossibilità di conversione del titolo posseduto è espressamente menzionata sia nel visto di ingresso sia nel nulla osta, i quali indicano che il nulla osta
“in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non può essere utilizzato per un diverso tipo di rapporto” e che “i permessi di soggiorno rilasciati a seguito del presente nulla osta non possono essere convertiti”.
10.- Pertanto, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione delle disposizioni normative sopra rammentate, le quali assumono portata vincolante, non essendo lasciato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità.
Conseguentemente, non può essere dato rilievo, a fronte dell'inequivoco dato positivo, all'attività lavorativa svolta dal ricorrente dopo la scadenza del titolo né al suo percorso di integrazione, perché ciò equivarrebbe a disapplicare la disciplina normativa inderogabilmente stabilita dal legislatore nella materia in esame.
11.- In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
12.- Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00627/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI RI EL BB
IL SEGRETARIO