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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA GI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2117/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Studi E Servizi Alle Imprese Srl - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16537 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16537 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 16537 del 23/12/2021 emesso per il recupero della Tassa Smaltimento Rifiuti Urbani per gli anni 2016 e 2017, oggetto del successivo atto di pignoramento di fitti e pigioni n. 100790001046100002 emesso dal Concessionario del servizio di riscossione per il Comune di Mascalucia Studi e Servizi alle Imprese S.r.L. e notificato il 13/09/2023, a mezzo del quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 5.594,00: a fondamento del ricorso il Ricorrente_1 ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 16537 del 23/12/2021, la decadenza del potere accertativo del tributo per scadenza del termine quinquennale nonché la prescrizione del tributo.
Si è costituito in giudizio il Concessionario per il Comune di Mascalucia Studi e Servizi alle Imprese S.r.l. rilevando da un lato che il contribuente aveva presentato richiesta di rateazione per il medesimo atto di avviso di pignoramento di canoni di locazione sì da avere riconosciuto il debito, avendo viepiù provveduto al pagamento parziale dell'intero importo dovuto per le causali e gli anni di imposta in questione, e dall'altro che l'avviso di accertamento esecutivo risultava ritualmente notificato sì da avere efficacemente interrotto i termini di prescrizione avuto alresì riguardo alla normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia Covid 19 di cui al D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, senza comunque sottacere che, essendo i motivi di ricorso attinenti esclusivamente agli atti prodromici e presupposti, di competenza dell'Ente impositore e non già del Concessionario, occorreva l'integrazione del conraddittorio stante l'assoluta estraneità e la carenza di legittimazione processuale in capo al Concessionario.
Con successiva memoria Ricorrente_1 ha contestato la ritualità della notifica del prodromico avviso di accertamento, essendosi la parte resistente limitata a produrre copia della relata di notifica in calce all'atto priva di qualsiasi indicazione circa le modalità di notifica, nonché della sottoscrizione del messo notificatore nonché la stampa di un "tracking postale" riferito ad una C.A.D. non collegabile in alcun modo all'avviso di accertamento per cui è lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte di disattendere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per il semplice fatto che, avendo questi già presentato, nel settembre del 2023, richeista di rateizzazione del debito tributario al Concessionario della Riscossione, ha da un lato mostrato di essere a conoscenza dell'avviso di accertamento esecutivo n.
16537 del 23/12/2021, prodromico al provvedimento impugnato nella presente sede, sin dalla predetta data sì da essere incappato nella decadenza di legge per il decorso del termine di sessanta giorni ai fini della tempestiva impugnazione, e dall'altro di avere interrotto ogni termine prescrizionale a seguito del riconoscimento del debito e del pagamento delle prime due rate i cui importi sono stati correttamnete decurtati dal Concessionario odierno convenuto ai fini della determinazione delle ragioni di dare ed avere tra le parti: ogni questione afferente la rituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 16537 del 23/12/2021, fatta valere dal Ricorrente_1 con la memoria difensiva, cade pertanto di interesse e perde rilevanza, stante gli effetti scaturenti dalla invocata rateazione sopra menzionati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate ad Ricorrente_1 nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1; 2) Condanna Ricorrente_1, in favore della Studi e Servizi alle Imprese S.r.l., delle spese di lite liquidate in Euro 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA GI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2117/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Studi E Servizi Alle Imprese Srl - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16537 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16537 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 16537 del 23/12/2021 emesso per il recupero della Tassa Smaltimento Rifiuti Urbani per gli anni 2016 e 2017, oggetto del successivo atto di pignoramento di fitti e pigioni n. 100790001046100002 emesso dal Concessionario del servizio di riscossione per il Comune di Mascalucia Studi e Servizi alle Imprese S.r.L. e notificato il 13/09/2023, a mezzo del quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 5.594,00: a fondamento del ricorso il Ricorrente_1 ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 16537 del 23/12/2021, la decadenza del potere accertativo del tributo per scadenza del termine quinquennale nonché la prescrizione del tributo.
Si è costituito in giudizio il Concessionario per il Comune di Mascalucia Studi e Servizi alle Imprese S.r.l. rilevando da un lato che il contribuente aveva presentato richiesta di rateazione per il medesimo atto di avviso di pignoramento di canoni di locazione sì da avere riconosciuto il debito, avendo viepiù provveduto al pagamento parziale dell'intero importo dovuto per le causali e gli anni di imposta in questione, e dall'altro che l'avviso di accertamento esecutivo risultava ritualmente notificato sì da avere efficacemente interrotto i termini di prescrizione avuto alresì riguardo alla normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia Covid 19 di cui al D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, senza comunque sottacere che, essendo i motivi di ricorso attinenti esclusivamente agli atti prodromici e presupposti, di competenza dell'Ente impositore e non già del Concessionario, occorreva l'integrazione del conraddittorio stante l'assoluta estraneità e la carenza di legittimazione processuale in capo al Concessionario.
Con successiva memoria Ricorrente_1 ha contestato la ritualità della notifica del prodromico avviso di accertamento, essendosi la parte resistente limitata a produrre copia della relata di notifica in calce all'atto priva di qualsiasi indicazione circa le modalità di notifica, nonché della sottoscrizione del messo notificatore nonché la stampa di un "tracking postale" riferito ad una C.A.D. non collegabile in alcun modo all'avviso di accertamento per cui è lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte di disattendere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per il semplice fatto che, avendo questi già presentato, nel settembre del 2023, richeista di rateizzazione del debito tributario al Concessionario della Riscossione, ha da un lato mostrato di essere a conoscenza dell'avviso di accertamento esecutivo n.
16537 del 23/12/2021, prodromico al provvedimento impugnato nella presente sede, sin dalla predetta data sì da essere incappato nella decadenza di legge per il decorso del termine di sessanta giorni ai fini della tempestiva impugnazione, e dall'altro di avere interrotto ogni termine prescrizionale a seguito del riconoscimento del debito e del pagamento delle prime due rate i cui importi sono stati correttamnete decurtati dal Concessionario odierno convenuto ai fini della determinazione delle ragioni di dare ed avere tra le parti: ogni questione afferente la rituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 16537 del 23/12/2021, fatta valere dal Ricorrente_1 con la memoria difensiva, cade pertanto di interesse e perde rilevanza, stante gli effetti scaturenti dalla invocata rateazione sopra menzionati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate ad Ricorrente_1 nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1; 2) Condanna Ricorrente_1, in favore della Studi e Servizi alle Imprese S.r.l., delle spese di lite liquidate in Euro 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota