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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2961/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD BO Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/6/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
RODOLFO TROMBELLA ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto legale giusta procura in atti Email_1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato STEFANIA Parte_2 C.F._2
RAPAIOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino n.433, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come precisate nelle comparse di costituzione depositate presso la Cancelleria telematica dall'Avvocato Stefania Rapaioli e dall'Avvocato Rodolfo Trombella in data 30/6/2025, di seguito testualmente riportate:
«1) La Sig.ra continuerà ad abitare presso la casa del figlio in Viareggio, via Piave 38 e il Parte_1
Sig. in via Nino Bixio n.26, dove attualmente risiede in forza di un contratto di locazione, con Pt_2 un canone mensile di Euro 650,00; 2) i ricorrenti, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Per_1 stabiliscono a carico del Sig. il pagamento in favore della Sig.ra di una Pt_2 Parte_1 somma pari ad Euro 1.000,00, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate Iban già note, e oltre rivalutazione annuale Istat;
revocando così ogni obbligo nei confronti del figlio
1 sia per quanto riguarda l'assegno di mantenimento precedentemente fissato in Euro 750,00, Per_1 che tutte le spese straordinarie”. 3) i coniugi riconoscono fin da ora che, a seguito della cessazione della convivenza, i doveri di assistenza reciproca e di fedeltà si attenuano e sussistono nella minima misura del dovere di reciproco rispetto e dignità, onorabilità e decoro». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 7/8/1993, dal quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]) maggiorenne e attualmente economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 379/2024 pubblicata il 22/10/2024, passata in giudicato in data 5/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 21/5/2025, poi posticipata al 28/5/2025 e da ultimo rinviata all'udienza del 2/7/2025 al fine di consentire alle parti di costituirsi con un nuovo difensore. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, «salvo quanto previsto congiuntamente negli atti di costituzione dei nuovi difensori». Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio ritiene che le stesse Per_1 possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Viareggio (LU) in data 7/8/1993, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 55, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 1993; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore
RD BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD BO Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/6/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
RODOLFO TROMBELLA ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto legale giusta procura in atti Email_1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato STEFANIA Parte_2 C.F._2
RAPAIOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino n.433, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come precisate nelle comparse di costituzione depositate presso la Cancelleria telematica dall'Avvocato Stefania Rapaioli e dall'Avvocato Rodolfo Trombella in data 30/6/2025, di seguito testualmente riportate:
«1) La Sig.ra continuerà ad abitare presso la casa del figlio in Viareggio, via Piave 38 e il Parte_1
Sig. in via Nino Bixio n.26, dove attualmente risiede in forza di un contratto di locazione, con Pt_2 un canone mensile di Euro 650,00; 2) i ricorrenti, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Per_1 stabiliscono a carico del Sig. il pagamento in favore della Sig.ra di una Pt_2 Parte_1 somma pari ad Euro 1.000,00, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate Iban già note, e oltre rivalutazione annuale Istat;
revocando così ogni obbligo nei confronti del figlio
1 sia per quanto riguarda l'assegno di mantenimento precedentemente fissato in Euro 750,00, Per_1 che tutte le spese straordinarie”. 3) i coniugi riconoscono fin da ora che, a seguito della cessazione della convivenza, i doveri di assistenza reciproca e di fedeltà si attenuano e sussistono nella minima misura del dovere di reciproco rispetto e dignità, onorabilità e decoro». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 7/8/1993, dal quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]) maggiorenne e attualmente economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 379/2024 pubblicata il 22/10/2024, passata in giudicato in data 5/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 21/5/2025, poi posticipata al 28/5/2025 e da ultimo rinviata all'udienza del 2/7/2025 al fine di consentire alle parti di costituirsi con un nuovo difensore. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, «salvo quanto previsto congiuntamente negli atti di costituzione dei nuovi difensori». Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio ritiene che le stesse Per_1 possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Viareggio (LU) in data 7/8/1993, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 55, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 1993; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore
RD BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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