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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9434 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14773/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore dott.ssa Francesca Minieri Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Bruno Fedeli del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oggiona con TO ST (VA), via Alessandro Volta n. 25
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
Controparte_2
-resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies ss cpc, avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Varese di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. e 1.2. del d.lgs. 286/1998
IN FATTO Il ricorrente giungeva in Italia il 14.06.20161. In data 15.02.2023 presentava domanda presso gli uffici della Questura di Varese per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 TUI2. Con provvedimento del 02.03.2023, notificato il 06.03.2023, il Questore dalla Provincia di Varese rigettava l'istanza, facendo seguito alla decisione del 27.02.2023 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano con la quale aveva espresso parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, 1.2. del d.lgs. 286/1998. In data 04.04.2023 il ricorrente depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in relazione all'art. 19 ter D.lgs. 150/2011, mediante il quale impugnava il provvedimento di rigetto del Questore della Provincia di Varese e con ricorso cautelare depositato il 06.12.2023 ne chiedeva la sospensione.
In particolare, il ricorso si fonda sui seguenti elementi di fatto: dopo il suo ingresso in Italia avvenuto 14.06.2016, il signor ha seguito corsi di formazione e Pt_1 di alfabetizzazione che gli hanno consentito di apprendere la lingua italiana e ha reperito svariate attività lavorative regolari, a decorrere dall'anno 20183, che gli hanno permesso di condurre una vita dignitosa raggiungendo così l'indipendenza economica.
Con ordinanza del 17.10.2024 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento emesso Questore della Provincia di Varese di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 02.02.2023 e notificato il 06.03.2023.
Con decreto del 26.05.2025 il giudice fissava udienza di comparizione delle parti a trattazione scritta per la data del 09.09.2025.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 15.02.2023 trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto del momento di presentazione della domanda4. 3 Doc. 3 del ricorso introduttivo 4 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
►comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998: Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. pagina 2 di 5 Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno ricorrente è giunto in Italia il 14.06.2016 e ha dimostrato di aver radicato in Italia una vita privata sostanziatasi nello svolgimento di attività sociale e lavorativa. A sostegno della domanda, la difesa ha prodotto copiosa documentazione. In merito alla formazione:
- nel 2016-2017 il ha frequentato un corso di lingua italiana A1 presso CPIA Monza-Brianza (doc. 5 ricorso);
- negli anni successivi ha frequentato diversi corsi formativi professionalizzanti (doc. 5 ricorso): un corso di informatica base nel 2017- 2018, un laboratorio elettrico nel 2018, un laboratorio di falegnameria nel 2018, un corso di formazione generale nel 2021, un corso per settori ad alto rischio nel 2022. In merito all'attività lavorativa5:
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. 5 doc. 3 del ricorso introduttivo pagina 3 di 5 - dal 01.03.2018 al 15.07.2018 il ricorrente ha lavorato presso S.p.A. Banijai Italia;
- nel 2018 ha svolto attività di collaborazione presso DS XXXVI Italy S.R.L;
- nel 2019 ha lavorato presso Deliveriamo S.R.L.;
- nel 2020 presso e Just Eataly S.R.L.; Controparte_3
- nel 2021 presso Takeaway.com Express Italy S.R.L. e Kinnsland S.R.L.;
- nel 2022 presso Takeaway.com Express Italy S.R.L. e Elle CP_4 come operaio addetto al confezionamento con contratto a tempo pieno e determinato6;
- infine, dal 01.02.2023 il ricorrente lavora presso Veneta Logistics S.R.L., con contratto dapprima a tempo determinato7 poi trasformato a tempo indeterminato dal 01.02.20248. Inoltre, a riprova dell'attività lavorativa svolta e dell'indipendenza economica raggiunta, la difesa ha prodotto: CU 20199; CU 202210; CU 202411; CU 202512; buste paga 202213; buste paga 2023-202414; buste paga 202515. Infine, dall'Estratto conto in atti16, si evince che il ricorrente ha percepito redditi CP_5 dal 2018 al 2025 pari rispettivamente a € 7.469, € 3.995, € 8.164, € 6.822, € 26.537, € 20.922, € 23.908 e € 13.293 (fino al 30.06.2025). Con note scritte del 05.09.2025, la difesa ha confermato che “Il signor Parte_1 lavora ancora per la “Veneta Logistic S.r.l.” con un contratto di lavoro full
[...] già a tempo indeterminato dal mese di febbraio dell'anno 2024 (cfr. doc. 25) e la persistenza dell'attività lavorativa è dimostrata dal CUD 2025 (doc. 29), dalle buste paga dell'anno 2025 (doc. 30) e dall'estratto contributivo rilasciato dall' CP_5
(doc. 31)”. In merito alla situazione abitativa: il ricorrente vive con un connazionale in un appartamento sito in Lonate Pozzolo e regolarmente locato17. Con note scritte del 05.09.2025, la difesa ha confermato che “il ricorrente vive stabilmente presso l'abitazione sita in via Roma n. 4 / I a Lonate Pozzolo (VA), condotta in locazione dal suo amico IR UM ED (doc. 28), contribuendo al pagamento delle spese domestiche”. In definitiva, il ricorrente, durante i molti anni di permanenza in Italia, si è pienamente integrato. Lo stesso, infatti, lavora con continuità dal 2018, percepisce una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa e ha una collocazione abitativa autonoma. Il suo rimpatrio determinerebbe la fine del percorso di crescita soprattutto lavorativo e violerebbe il diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008. Sulle spese Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'Avvocatura dello Stato presente giudizio. Si provvede inoltre con separato decreto alla liquidazione dei compensi del difensore de ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con revoca del beneficio a partire dal 1.1.2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Varese, emesso il 02.03.2023 e notificato il 06.03.2023 e riconosce a nato il [...] in [...], il diritto al rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008 e, per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-nulla sulle spese. Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Vannicelli
Il giudice relatore Dott.ssa Elena Masetti Zannini
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 doc. 4 del ricorso introduttivo 2 docc.
1-2 del ricorso introduttivo pagina 1 di 5 6 doc. 6 del ricorso introduttivo 7 doc. 7 del ricorso introduttivo 8 doc. 25 del deposito del 09.02.2024 9 docc.
8-9 del ricorso introduttivo 10 docc. 10-11 del ricorso introduttivo 11 doc. 26 del deposito del 08.07.2024 12 doc. 29 del deposito del 05.09.2025 13 doc. 12 del ricorso introduttivo 14 doc. 13 del ricorso introduttivo, doc. 21 del deposito del 01.09.2023, doc. 12 del deposito del 06.12.2023, doc. 22 del deposito del 11.01.2024, doc. 24 del deposito del 09.02.2024, doc. 27 del deposito del 08.07.2024 15 doc. 30 del deposito del 05.09.2025 16 doc. 31 del deposito del 05.09.2025 17 docc. 14, 15, 16 del ricorso introduttivo pagina 4 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore dott.ssa Francesca Minieri Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Bruno Fedeli del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oggiona con TO ST (VA), via Alessandro Volta n. 25
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
Controparte_2
-resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies ss cpc, avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Varese di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. e 1.2. del d.lgs. 286/1998
IN FATTO Il ricorrente giungeva in Italia il 14.06.20161. In data 15.02.2023 presentava domanda presso gli uffici della Questura di Varese per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 TUI2. Con provvedimento del 02.03.2023, notificato il 06.03.2023, il Questore dalla Provincia di Varese rigettava l'istanza, facendo seguito alla decisione del 27.02.2023 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano con la quale aveva espresso parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, 1.2. del d.lgs. 286/1998. In data 04.04.2023 il ricorrente depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in relazione all'art. 19 ter D.lgs. 150/2011, mediante il quale impugnava il provvedimento di rigetto del Questore della Provincia di Varese e con ricorso cautelare depositato il 06.12.2023 ne chiedeva la sospensione.
In particolare, il ricorso si fonda sui seguenti elementi di fatto: dopo il suo ingresso in Italia avvenuto 14.06.2016, il signor ha seguito corsi di formazione e Pt_1 di alfabetizzazione che gli hanno consentito di apprendere la lingua italiana e ha reperito svariate attività lavorative regolari, a decorrere dall'anno 20183, che gli hanno permesso di condurre una vita dignitosa raggiungendo così l'indipendenza economica.
Con ordinanza del 17.10.2024 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento emesso Questore della Provincia di Varese di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 02.02.2023 e notificato il 06.03.2023.
Con decreto del 26.05.2025 il giudice fissava udienza di comparizione delle parti a trattazione scritta per la data del 09.09.2025.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 15.02.2023 trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto del momento di presentazione della domanda4. 3 Doc. 3 del ricorso introduttivo 4 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
►comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998: Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. pagina 2 di 5 Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno ricorrente è giunto in Italia il 14.06.2016 e ha dimostrato di aver radicato in Italia una vita privata sostanziatasi nello svolgimento di attività sociale e lavorativa. A sostegno della domanda, la difesa ha prodotto copiosa documentazione. In merito alla formazione:
- nel 2016-2017 il ha frequentato un corso di lingua italiana A1 presso CPIA Monza-Brianza (doc. 5 ricorso);
- negli anni successivi ha frequentato diversi corsi formativi professionalizzanti (doc. 5 ricorso): un corso di informatica base nel 2017- 2018, un laboratorio elettrico nel 2018, un laboratorio di falegnameria nel 2018, un corso di formazione generale nel 2021, un corso per settori ad alto rischio nel 2022. In merito all'attività lavorativa5:
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. 5 doc. 3 del ricorso introduttivo pagina 3 di 5 - dal 01.03.2018 al 15.07.2018 il ricorrente ha lavorato presso S.p.A. Banijai Italia;
- nel 2018 ha svolto attività di collaborazione presso DS XXXVI Italy S.R.L;
- nel 2019 ha lavorato presso Deliveriamo S.R.L.;
- nel 2020 presso e Just Eataly S.R.L.; Controparte_3
- nel 2021 presso Takeaway.com Express Italy S.R.L. e Kinnsland S.R.L.;
- nel 2022 presso Takeaway.com Express Italy S.R.L. e Elle CP_4 come operaio addetto al confezionamento con contratto a tempo pieno e determinato6;
- infine, dal 01.02.2023 il ricorrente lavora presso Veneta Logistics S.R.L., con contratto dapprima a tempo determinato7 poi trasformato a tempo indeterminato dal 01.02.20248. Inoltre, a riprova dell'attività lavorativa svolta e dell'indipendenza economica raggiunta, la difesa ha prodotto: CU 20199; CU 202210; CU 202411; CU 202512; buste paga 202213; buste paga 2023-202414; buste paga 202515. Infine, dall'Estratto conto in atti16, si evince che il ricorrente ha percepito redditi CP_5 dal 2018 al 2025 pari rispettivamente a € 7.469, € 3.995, € 8.164, € 6.822, € 26.537, € 20.922, € 23.908 e € 13.293 (fino al 30.06.2025). Con note scritte del 05.09.2025, la difesa ha confermato che “Il signor Parte_1 lavora ancora per la “Veneta Logistic S.r.l.” con un contratto di lavoro full
[...] già a tempo indeterminato dal mese di febbraio dell'anno 2024 (cfr. doc. 25) e la persistenza dell'attività lavorativa è dimostrata dal CUD 2025 (doc. 29), dalle buste paga dell'anno 2025 (doc. 30) e dall'estratto contributivo rilasciato dall' CP_5
(doc. 31)”. In merito alla situazione abitativa: il ricorrente vive con un connazionale in un appartamento sito in Lonate Pozzolo e regolarmente locato17. Con note scritte del 05.09.2025, la difesa ha confermato che “il ricorrente vive stabilmente presso l'abitazione sita in via Roma n. 4 / I a Lonate Pozzolo (VA), condotta in locazione dal suo amico IR UM ED (doc. 28), contribuendo al pagamento delle spese domestiche”. In definitiva, il ricorrente, durante i molti anni di permanenza in Italia, si è pienamente integrato. Lo stesso, infatti, lavora con continuità dal 2018, percepisce una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa e ha una collocazione abitativa autonoma. Il suo rimpatrio determinerebbe la fine del percorso di crescita soprattutto lavorativo e violerebbe il diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008. Sulle spese Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'Avvocatura dello Stato presente giudizio. Si provvede inoltre con separato decreto alla liquidazione dei compensi del difensore de ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con revoca del beneficio a partire dal 1.1.2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Varese, emesso il 02.03.2023 e notificato il 06.03.2023 e riconosce a nato il [...] in [...], il diritto al rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008 e, per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-nulla sulle spese. Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Vannicelli
Il giudice relatore Dott.ssa Elena Masetti Zannini
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 doc. 4 del ricorso introduttivo 2 docc.
1-2 del ricorso introduttivo pagina 1 di 5 6 doc. 6 del ricorso introduttivo 7 doc. 7 del ricorso introduttivo 8 doc. 25 del deposito del 09.02.2024 9 docc.
8-9 del ricorso introduttivo 10 docc. 10-11 del ricorso introduttivo 11 doc. 26 del deposito del 08.07.2024 12 doc. 29 del deposito del 05.09.2025 13 doc. 12 del ricorso introduttivo 14 doc. 13 del ricorso introduttivo, doc. 21 del deposito del 01.09.2023, doc. 12 del deposito del 06.12.2023, doc. 22 del deposito del 11.01.2024, doc. 24 del deposito del 09.02.2024, doc. 27 del deposito del 08.07.2024 15 doc. 30 del deposito del 05.09.2025 16 doc. 31 del deposito del 05.09.2025 17 docc. 14, 15, 16 del ricorso introduttivo pagina 4 di 5