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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 494/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1” - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Casa Comunale 71013 San Giovanni Rotondo FG
Difeso da CF_Difensore_2 Sergio Alvaro Trovato -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001267 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000519 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 904/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.494/25
La “Ricorrente_1
” in personale del legale rappresentante pro-tempore dott. Rappresentante_1 a mezzo del prof. Avv. Difensore_1, impugnava con unico ricorso, n.2 avvisi di accertamento, per IMU e TASI, anno d'imposta 2019, asseritamente notificati dalla Publiservizi Srl e Comune di San Giovanni Rotondo, ma mai ritualmente portati a conoscenza della ricorrente, afferenti ad immobili della Fondazione.
Motivi ricorso A fondamento del ricorso richiama l'esenzione trattandosi di Enti non commerciali, attività di ricerca scientifica, che il Ministero della Sanità con decreto del 16 luglio 1991, ha riconosciuta quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (c.d. “IRCCS”) attività riconfermata, per quanto qui di interesse, con decreto del Ministero della Salute in data 5 dicembre 2012; ritiene quindi preliminarmente al merito, atteso il contratto con la Regione Puglia per l'accreditamento istituzionale degli enti ospedalieri ecclesiastici e degli Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico ai sensi della normativa contenuta nel d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., agli artt.
8 - bis, 8 - quater e 8 - quinquies, 8 - sexies, nonché dagli artt. 41 e 43 della Legge 833/785 e quale IRCCS, la Fondazione ha da sempre ritenuto integrato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti normativamente per il riconoscimento del diritto all'esenzione disposta in materia di IMU dal D.Lgs. n.504/92 art. 7 c.1 lett. i), utilizzato da un ente ecclesiastico non commerciale con finalità di religione e di culto e destinato allo svolgimento di attività sanitaria, di ricerca scientifica, nonché di religione e di culto, ovvero di cura delle anime. Chiede pertanto, per i motivi addotti, di annullare gli atti impugnati con condanna alle spese. La Publiservizi Srl, concessionaria del Comune di San Giovanni Rotondo, costituito a mezzo dell'avv. S. A. Trovato, rappresenta l'intervenuta conciliazione fuori udienza, inerente le varie controversie pendenti tra la Fondazione e l'Amministrazione comunale, rinunciando agli atti giudiziari ancora pendenti con riguardo al ricorso in trattazione;
chiede pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa sulla scorta dell'accordo conciliativo delle instaurate controversie, intervenuto tra le parti e sottoscritto in data 12/09/2025, con la compensazione delle spese, come depositato sul PTT, così come tra l'altro, oggetto di precedente sentenze n.1367/2025 intervenuta tra le parti.
La Corte quindi, assorbiti atti difensivi e ogni altra attività di giudizio, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Foggia il 11 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 494/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1” - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Casa Comunale 71013 San Giovanni Rotondo FG
Difeso da CF_Difensore_2 Sergio Alvaro Trovato -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001267 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000519 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 904/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.494/25
La “Ricorrente_1
” in personale del legale rappresentante pro-tempore dott. Rappresentante_1 a mezzo del prof. Avv. Difensore_1, impugnava con unico ricorso, n.2 avvisi di accertamento, per IMU e TASI, anno d'imposta 2019, asseritamente notificati dalla Publiservizi Srl e Comune di San Giovanni Rotondo, ma mai ritualmente portati a conoscenza della ricorrente, afferenti ad immobili della Fondazione.
Motivi ricorso A fondamento del ricorso richiama l'esenzione trattandosi di Enti non commerciali, attività di ricerca scientifica, che il Ministero della Sanità con decreto del 16 luglio 1991, ha riconosciuta quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (c.d. “IRCCS”) attività riconfermata, per quanto qui di interesse, con decreto del Ministero della Salute in data 5 dicembre 2012; ritiene quindi preliminarmente al merito, atteso il contratto con la Regione Puglia per l'accreditamento istituzionale degli enti ospedalieri ecclesiastici e degli Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico ai sensi della normativa contenuta nel d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., agli artt.
8 - bis, 8 - quater e 8 - quinquies, 8 - sexies, nonché dagli artt. 41 e 43 della Legge 833/785 e quale IRCCS, la Fondazione ha da sempre ritenuto integrato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti normativamente per il riconoscimento del diritto all'esenzione disposta in materia di IMU dal D.Lgs. n.504/92 art. 7 c.1 lett. i), utilizzato da un ente ecclesiastico non commerciale con finalità di religione e di culto e destinato allo svolgimento di attività sanitaria, di ricerca scientifica, nonché di religione e di culto, ovvero di cura delle anime. Chiede pertanto, per i motivi addotti, di annullare gli atti impugnati con condanna alle spese. La Publiservizi Srl, concessionaria del Comune di San Giovanni Rotondo, costituito a mezzo dell'avv. S. A. Trovato, rappresenta l'intervenuta conciliazione fuori udienza, inerente le varie controversie pendenti tra la Fondazione e l'Amministrazione comunale, rinunciando agli atti giudiziari ancora pendenti con riguardo al ricorso in trattazione;
chiede pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa sulla scorta dell'accordo conciliativo delle instaurate controversie, intervenuto tra le parti e sottoscritto in data 12/09/2025, con la compensazione delle spese, come depositato sul PTT, così come tra l'altro, oggetto di precedente sentenze n.1367/2025 intervenuta tra le parti.
La Corte quindi, assorbiti atti difensivi e ogni altra attività di giudizio, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Foggia il 11 dicembre 2025