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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/2025 promossa da: NE AC
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da verbale del 26.9.2025
FATTO E DIRITTO nato a [...] il [...] e residente in 900 BURNLEY RD CAP 28210 Parte_1
28210 28210 RL - NO AR STATI_UNITI - C.F. privo di C.F._1 discendenti legittimi o legittimati, coniugato con - madre dell'adottanda - chiedeva di Persona_1 adottare la maggiorenne , nata nelle FILIPPINE il 15/04/2005, C.F. Persona_2 C.F._2 cittadina italiana, al quale era legato da vincoli di affetto reciproco ingenerati dalla pluriennale convivenza, seppure non continuativa, durante la quale si era sempre comportato come genitore dell'adottanda, avendo sposato sua madre.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto l'adottanda e la madre dell'adottanda nonché moglie dell'adottante, manifestavano il consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco, il ricorrente ribadiva di essersi sempre comportato come genitore della ragazza e manifestava la volontà di consolidare tale situazione anche sul piano giuridico.
L'adottanda, non coniugata, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente e chiedeva di sostituire il proprio cognome con quello dell'adottante. La madre dell'adottanda, nonché coniuge dell'adottante, manifestava l'assenso all'adozione, mentre il padre dell'adottanda risultava sconosciuto – come da atto di nascita legalizzato, allegato in atti.
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Quanto al cognome, va evidenziato che l'art. 299, comma 1, c.c. dispone che “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (v. Corte Cost., sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135). La norma, tuttavia, non consente al Tribunale di disporre, con la sentenza di adozione, la sostituzione del cognome dell'adottato (o di uno dei cognomi, come nel caso di specie) con quello dell'adottante, trattandosi di modifica del cognome che andrà eventualmente richiesta al Prefetto con il procedimento previsto dall'art. 89 DPR 396/2000.
In queste sede occorre, dunque, anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, sicché quest'ultimo, in seguito alla sentenza di adozione, si chiamerà Parte_2
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di , nata nelle FILIPPINE il 15/04/2005, da parte di nato Persona_2 Parte_1 a PISTOIA (PT) il 06/11/1977, C.F. e residente in 900 BURNLEY RD CAP 28210 C.F._1 28210 28210 RL - NO AR STATI UNITI con tutti gli effetti di legge.
Dispone che anteponga al proprio cognome quello dell'adottante AC e si chiamerà Persona_2
. Parte_2
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/2025 promossa da: NE AC
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da verbale del 26.9.2025
FATTO E DIRITTO nato a [...] il [...] e residente in 900 BURNLEY RD CAP 28210 Parte_1
28210 28210 RL - NO AR STATI_UNITI - C.F. privo di C.F._1 discendenti legittimi o legittimati, coniugato con - madre dell'adottanda - chiedeva di Persona_1 adottare la maggiorenne , nata nelle FILIPPINE il 15/04/2005, C.F. Persona_2 C.F._2 cittadina italiana, al quale era legato da vincoli di affetto reciproco ingenerati dalla pluriennale convivenza, seppure non continuativa, durante la quale si era sempre comportato come genitore dell'adottanda, avendo sposato sua madre.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto l'adottanda e la madre dell'adottanda nonché moglie dell'adottante, manifestavano il consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco, il ricorrente ribadiva di essersi sempre comportato come genitore della ragazza e manifestava la volontà di consolidare tale situazione anche sul piano giuridico.
L'adottanda, non coniugata, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente e chiedeva di sostituire il proprio cognome con quello dell'adottante. La madre dell'adottanda, nonché coniuge dell'adottante, manifestava l'assenso all'adozione, mentre il padre dell'adottanda risultava sconosciuto – come da atto di nascita legalizzato, allegato in atti.
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Quanto al cognome, va evidenziato che l'art. 299, comma 1, c.c. dispone che “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (v. Corte Cost., sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135). La norma, tuttavia, non consente al Tribunale di disporre, con la sentenza di adozione, la sostituzione del cognome dell'adottato (o di uno dei cognomi, come nel caso di specie) con quello dell'adottante, trattandosi di modifica del cognome che andrà eventualmente richiesta al Prefetto con il procedimento previsto dall'art. 89 DPR 396/2000.
In queste sede occorre, dunque, anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, sicché quest'ultimo, in seguito alla sentenza di adozione, si chiamerà Parte_2
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di , nata nelle FILIPPINE il 15/04/2005, da parte di nato Persona_2 Parte_1 a PISTOIA (PT) il 06/11/1977, C.F. e residente in 900 BURNLEY RD CAP 28210 C.F._1 28210 28210 RL - NO AR STATI UNITI con tutti gli effetti di legge.
Dispone che anteponga al proprio cognome quello dell'adottante AC e si chiamerà Persona_2
. Parte_2
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi