Articolo 3 della Legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 settembre 1950
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Versione
14 giugno 1990
Art. 3.
Le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se non appartengono alle Amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprieta' dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimita' del provvedimento di requisizione.
L'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21.
Per ciascuna bombola e' dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di ((lire 3.000)) salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali. ((Il corrispettivo di punzonatura puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.)) ((2)) L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprieta'.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 6) che le presenti modifiche "acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
Entrata in vigore il 14 giugno 1990
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