Versione
1 settembre 1950
1 settembre 1950
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14 giugno 1990
14 giugno 1990
Art. 3.
Le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se non appartengono alle Amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprieta' dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimita' del provvedimento di requisizione.
L'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21.
Per ciascuna bombola e' dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di ((lire 3.000)) salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali. ((Il corrispettivo di punzonatura puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.)) ((2)) L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprieta'.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 6) che le presenti modifiche "acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
Le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se non appartengono alle Amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprieta' dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimita' del provvedimento di requisizione.
L'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21.
Per ciascuna bombola e' dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di ((lire 3.000)) salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali. ((Il corrispettivo di punzonatura puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.)) ((2)) L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprieta'.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 6) che le presenti modifiche "acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 26/01/1957, n. 30Provvedimento: […] 2) che pure in contrasto con l'art. 42 della Costituzione sono le disposizioni dell'art. 3 della ricordata legge n. 640 del 1950, in quanto prevede una espropriazione, nei confronti dei proprietari di bombole per metano, prescindendo dallo accertamento del pubblico interesse, e senza concedere alcun indennizzo;Leggi di più...
- inammissibilita'.·
- ordinanza di rimessione·
- artt. 10 e 12: corrispettivo dovuto dagli utenti di bombole all'ente nazionale idrocarburi·
- oggetto: leggi ed atti aventi forza di legge·
- (per incompetenza o altre ragioni attinenti al giudizio a quo)·
- valutazione della rilevanza della questione·
- insindacabilita'.·
- metano·
- legittimita' costituzionale.·
- prestazioni personali e patrimoniali·
- impugnazione di regolamento·
- sent. 30/57 c. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- limitazioni del diritto di proprieta' delle bombole·
- sent. 30/57 d. riserva di legge·
- sent. 30/57 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale