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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. EN RE - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, a seguito di discussione tramite deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1861 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in proprio e nella qualità di moglie ed erede di rappresentata Parte_1 Persona_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Labruzzo, ed elettivamente domiciliati in Alcamo, corso
Gen. Medici, 10 attrice
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Natale Controparte_1
Di AR ed elettivamente domiciliato in Alcamo nella via Damiano Chiesa n. 4;
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Damiano Ciacio Parte_2 ed elettivamente domiciliato in Alcamo, via Soldato Toti n. 33;
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Pipitone ed Parte_3 elettivamente domiciliato in Alcamo, Via M. Rostagno n. 4; convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio i suesposti soggetti al fine di sentirne pronunciare condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale patito a causa del decesso del coniuge
[...]
rappresentando che: Per_1
“il sig. dipendente della società Mediterranea Costruzioni soc. coop., in data 31 agosto 2012 si trovava Persona_1
a prestare la propria attività lavorativa presso il cantiere edile sito in Alcamo (TP) località c/da Montagna;
i lavori consistevano nella realizzazione di tre villette plurifamiliari ad uso residenziali, censite nel NCEU del Comune di
Alcamo al foglio n. 7 p.lle 267-269-266 e 888, terreno di proprietà della società G.L.B. s.r.l. il cui amministratore unico era il sig. Parte_3 ottenuto il titolo abilitativo, la società G.L.B. s.r.l. ha commissionato la realizzazione delle opere edili alla società Mediterranea Costruzioni soc. coop., giusto contratto di appalto del 16.03.2012, ove figurava quale “coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e esecuzione dei lavori” il geom. Controparte_1 di contro le opere relative agli scavi ed allo sbancamento erano stati affidati alla società C.E.S.A. s.r.l., di cui sempre il convenuto era amministratore e legale rappresentante;
Parte_3 nel primissimo pomeriggio del 31 agosto 2012, ovvero alle ore 14.30 circa, il sig. è stato vittima di un Persona_1 incidente sul lavoro, in quanto mentre si trovava nel cantiere edile ove si stavano effettuando i lavori si verificò un evento franoso dal quale derivò il seppellimento e poi la morte del il quale era sui luoghi unitamente ad altri Persona_1 operai ed al suo datore di lavoro . Parte_2
In seguito a tali accadimenti si è celebrato procedimento penale a carico degli odierni convenuti, per il reato di cui agli artt. 113, 40 comma 2, 589 comma 3 c.p. (si rimanda alle sentenze in atti per la compiuta descrizione del capo di imputazione), conclusosi con sentenza del Tribunale di Trapani del 2.2.2017 (dep.
20.3.2017): il Tribunale ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato ascritto e, dichiarate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha condannato Controparte_1
e alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, alla pena
[...] Parte_3 Parte_2 di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
I convenuti, inoltre, sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati:
“- alla parte civile costituita da liquidarsi nella competente sede civile, assegnando alla stessa una Parte_1 provvisionale di Euro 74.757,07 (valutate all'attualità e fino al soddisfo nonché già detratte le somme dovute all' CP_2
- alla parte civile costituita , liquidati nella somma di € 189.437,58 (valutate all'attualità e fino al Controparte_3 soddisfo).
- alla parte civile costituita di Trapani, liquidati nella somma di € 188.350,67 (valutate all'attualità e fino al CP_4 soddisfo)”.
La pronuncia di primo grado è stata confermata dapprima dalla sentenza del 23 ottobre 2020 emessa nell'ambito del procedimento n. 3956/17 Reg. App. la Corte di Appello di Palermo Sezione II Penale e, infine, con sentenza n. 27607/2022 del 15 luglio 2022 la Corte Suprema di Cassazione Quarta Sezione
Penale ha rigettato i ricorsi presentati da tutti e tre gli imputati, rendendo così definitive le condanne.
A sostegno della domanda, ha allegato una ctp psicologica a firma della dott.ssa Pt_1 Persona_2
, attestante la sussistenza di un danno di tipo psichico “di tipo gravissimo” e altresì di un “danno
[...] esistenziale”, dei quali l'attrice chiede ristoro economico.
Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti hanno contestato le ragioni di parte attrice. Tutti, in particolare, hanno eccepito che il giudice penale si sarebbe già pronunciato, in via definitiva, in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale tanto nei confronti dell'odierna attrice, quanto nei riguardi di figlia dell'attrice. Parte_1 Controparte_3
Tenuto conto di quanto già liquidato dall' in favore di , il Tribunale di Trapani – con CP_4 Pt_1 pronuncia confermata dalla Corte di Appello e da ultimo dalla Corte di cassazione – ha condannato gli odierni convenuti al pagamento della sola somma di € 74.757,07 (somma derivante dalla differenza tra la quantificazione del danno non patrimoniale effettuata in sede penale e quanto già corrisposto dall' ). CP_4
Inoltre, hanno chiesto che sia tenuto in debito conto il comportamento colposo tenuto dal creditore, nel momento in cui ha chiesto all'escavatorista di effettuare modifiche allo scavo non concordate con il geometra. Conseguentemente, gli stessi andrebbero sollevati dal pagamento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Infine, i convenuti hanno chiesto che sia determinato il rispettivo grado di corresponsabilità, tenuto conto del diverso ruolo tenuto dagli stessi – ognuno con le proprie specifiche osservazioni – nella causazione dell'evento mortale.
Preso atto della mancata accettazione, da parte dei convenuti, della proposta conciliativa avanzata dal
Tribunale in data 27.3.2024, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc, sostituita dal deposito di note scritte in conformità al disposto dell'art. 127 ter c.p.c.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia infondata nei termini di cui appresso.
L'odierno procedimento origina dalla tragica scomparsa di coniuge dell'attrice, Persona_1 Pt_1
Sono stati ritenuti responsabili della scomparsa dell'uomo i tre convenuti, nei confronti dei
[...] quali è stata pronunciata la menzionata sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Penale – del 2.2.2017
(dep. 20.3.2017), confermata in toto nei seguenti gradi di giudizio.
Ebbene, la pronuncia in esame ha così statuito in ordine ai profili risarcitori (pagg. 42 e ss.)
“All'affermazione della penale responsabilità segue la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite partì civili e , rispettivamente moglie e figlia del (cfr. sul punto Parte_1 Controparte_3 Pt_4
Cass. sez. U, sent. del 1° luglio 2002 n. 9556; Cass. 31.05.2003, n. 8828, secondo la quale l'evento morte determina
«l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affitti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare»).
La quantificazione del danno complessivo prospettato dalla — patrimoniale e non patrimoniale (biologico Parte_1 iure proprio) – va rimessa al Giudice civile, non essendovi acquisiti in questa sede tutti gli elementi utili a pervenire a tale determinazione”.
Immediatamente dopo tale affermazione, dalla quale si evince la volontà di rinviare in sede civile la quantificazione del danno complessivamente patito dall'attrice, il Giudice penale scrive “Può invece determinarsi la provvisionale con riferimento alla in relazione al danno non patrimoniale. Al contempo deve fin Pt_1
d'ora quantificarsi il danno da risarcire alla ”. Controparte_3 Nel corso del paragrafo, il Tribunale di Trapani – Sezione Penale – riconosce che “le parti civili Pt_1
e risultano legati da un forte vincolo parentale con la vittima (coniuge convivente e figlia
[...] Controparte_3 non convivente)” e prosegue specificando che procedere alla liquidazione di quella particolare voce – dell'omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale – comunemente individuata come “danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, il Giudice penale premette che “Non pare allora revocabile in dubbio che il danno non patrimoniale subito vada inquadrato proprio nel danno da perdita del rapporto parentale, salvo poi verificare quali siano le circostanze di fatto da tenere in considerazione ai finì di un suo eventuale aumento, considerato che quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato). Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008)”.
Successivamente, il decidente fa ampio e corretto ricorso all'elaborazione giurisprudenziale in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, traendo diretto ed esplicito insegnamento dalle statuizioni cristallizzate nelle cd. “tabelle milanesi”.
Si legge, difatti, che “in relazione al danno da perdita del congiunto, la tabella di Milano prevede una forbice (tra un valore minimo e un valore massimo) che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno tra questi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto con la persona perduta.
Ciò posto, ai fini della liquidazione deve giungersi a una somma unica che tenga conto dei due profili — già evidenziati - delle conseguenze che la prematura scomparsa del congiunto ha prodotto sulla vita del nucleo familiare e su quella individuale di ciascuno dei componenti, nonché della sofferenza soggettiva toro cagionata dall'evento delittuoso (il ed. "danno morale"): profili che devono considerarsi in sede di "personalizzazione", coerentemente, del resto, con le indicazioni in tal senso fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno alla salute (cfr. Cass. S.U. 26972/2008, la quale da un lato ha affermato che costituisce una sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali derivanti da reato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, dall'altro ha precisato che il giudice, nella liquidazione di detto danno, debba procedere ad adeguata "personalizzazione").
Quanto alla personalizzazione per la sofferenza transeunte, tenuto conto della gravita del fatto perpetrato in uno alle modalità di verificazione dello stesso, può ragionevolmente ritenersi che, a fianco alla perdita parentale, i parenti abbiano subito un turbamento d'animo transeunte”.
Traendo le mosse dalle suesposte coordinate ermeneutiche, il Giudice ha affermato che “Tali criteri individuano, per il danno non patrimoniale (comprensivo del cd. danno morale soggettivo e del danno da perdita parentale) i seguenti importi: a favore del figlio per la morte di un genitore e del coniuge convivente non separato da € 163.990,00 a €
327.990,00”.
Prosegue infine “personalizzando” gli importi di cui alle tabelle milanesi alle diverse situazioni in cui versavano le parti civili, moglie e figlia del de cuius “Ebbene, quanto alla moglie , considerato il Parte_1 rapporto di convivenza e l'età della vittima e del danneggiato pare equo riconoscere l'importo di € 250.000,00.
Quanto alla figlia, considerando l'età della vittima e del danneggiato nonché l'assenza del rapporto di convivenza e
l'instaurazione di un proprio nucleo familiare di riferimento, pare equo determinare la somma da risarcirsi in €
180.000,00”.
Effettuate le operazione di rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi, la sentenza penale così CP_ conclude “Tuttavia, considerato che l' costituitasi anch'essa parte civile, ha agito in regresso nei confronti dell'imputato per l'importo di Euro 188,350,67 già corrisposto alla , l'imputato deve essere Parte_5 condannato al pagamento di detto importo in favore dell'ente previdenziale e per la differenza in favore della moglie (€
74.757,07 = € 263.167,74 - € 188.350,67). In definitiva, gli imputati vanno condannati al pagamento in favore: della dell'importo di € 74,757,07 (a titolo di provvisionale)”. Pt_1
La sentenza, mai impugnata specificamente dalla , è divenuta irrevocabile in seguito al rigetto dei Pt_1 ricorsi di legittimità presentati dagli odierni convenuti.
Ebbene, è di tutta evidenza che – di là dall'iniziale affermazione riportata nella sentenza penale – il
Tribunale di Trapani si sia già e integralmente pronunciato in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, da perdita del rapporto parentale, patito da La sentenza esplicitamente Parte_1 menziona la peculiare lesione di carattere non patrimoniale connessa alla perdita di uno stretto congiunto e fa applicazione dei criteri e dei valori delle “tabelle milanesi” precipuamente individuati per il cd. “danno da perdita del rapporto parentale”.
Sebbene la sentenza penale rimetta al giudice civile “la quantificazione del danno complessivo prospettato dalla
– patrimoniale e non patrimoniale (biologico iure proprio)”, la stessa procede alla precisa, puntuale Parte_1
e meticolosa quantificazione del danno non patrimoniale nella sua “voce” di danno da perdita del rapporto parentale, tanto nei riguardi della , quanto nei riguardi di Pt_1 Controparte_3
Detto in altri termini, il giudice penale ha ritenuto possibile liquidare direttamente il danno connesso alla morte del congiunto prendendo a riferimento i valori contenuti nelle tabelle redatte dal Tribunale di
Milano e procedendo, altresì, all'ulteriore operazione di “personalizzazione” dei valori ivi indicati, tenendo in debito conto le eterogenee situazioni della (moglie convivente del deceduto) e della Pt_1
(figlia ormai indipendente e che ha costituito un nucleo familiare a sé). CP_3
Con riferimento a tale voce di danno – unica oggi lamentata dall'attrice – non residua alcun margine di individuazione o rideterminazione: l'intero patimento esistenziale fisiologicamente connesso alla prematura scomparsa di un congiunto è stato analizzato e tradotto in termini monetari dal giudice penale all'esito del processo che ha portato alla condanna dei tre convenuti. Tutti gli aspetti enucleati in punto di quantum da parte attrice sono stati apprezzati e valutati nel corso del processo penale e hanno portato alla individuazione del danno non patrimoniale risarcibile nella misura di 250.000 €.
Al contrario, certamente non sono stati presi in considerazione in sede penale profili di danno patrimoniale (si pensi alle ipotetiche spese per supporto psicologico sostenute da o diverse uscite Pt_1 monetarie affrontate dall'attrice in conseguenza della morte del coniuge) o voci di danno non patrimoniale diverse da quello da perdita del rapporto parentale (es. il menzionato danno biologico iure proprio). Ancora, nulla ha statuito il giudice penale in ordine a profili risarcitori che potrebbe Pt_1 aver richiesto quale erede di tanto di natura patrimoniale, quanto di natura non Persona_1 patrimoniale.
Trattasi, in ogni caso, di voci di danno che non sono state in alcun modo menzionate o approfondite dall'attrice nell'atto di citazione o nelle seguenti memorie e che, pertanto, esulano dal fuoco dell'odierno processo.
A nulla rilevano le osservazioni – indubbiamente puntuali – di parte attrice in ordine alla individuazione dell'indennizzo versato dall' in favore della , corrispettivo monetario che avrebbe CP_4 Pt_1 esclusivamente liquidato il danno biologico permanente e connesso all'inabilità allo svolgimento di prestazione lavorativa: il Tribunale – Sezione Penale – dopo aver quantificato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale liquidabile alla ha deciso di “scomputare” quanto già corrisposto Pt_1 all'attrice dall'istituto previdenziale, ponendo solo il residuo, in solido, a carico dei coimputati, oggi convenuti.
Doglianze avverso tale scelta del giudice penale o volte a far valere l'incorrettezza del metodo di liquidazione dallo stesso seguito avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di appello, ritualmente invero presentato da Controparte_3
Diversamente, la statuizione sul punto è cristallizzata dal passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di tutte le parti dell'odierno giudizio: in questa sede, non viene in considerazione il valore probatorio che riveste la sentenza di condanna penale nel processo civile, bensì si è dinanzi alla integrale liquidazione dell'odierno petitum nel corso del giudizio penale.
In conclusione, il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale oggi chiesto dalla è stato integralmente liquidato dalla sentenza penale del Pt_1
Tribunale di Trapani del 2.2.2017, divenuta irrevocabile in ogni sua statuizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, ogni altra domanda assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dall'attrice; - Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in €
6.023,00 ciascuno, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trapani, in data 2.12.2025
Il Giudice
EN RE