Articolo 70 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
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15 gennaio 1870
Art. 70.

Le Commissioni temporanee, istituite con la Legge 14 agosto 1862, n. 800 , cesseranno col 1° gennaio 1870.

I conti che si trovassero a quell'epoca tuttora pendenti presso le medesime, saranno giudicati dalla Corte dei conti del Regno con le norme delle Leggi dei cessati Governi.

Il Presidente della Corte proporra' al Governo i provvedimenti necessari secondo il bisogno di questo transitorio servizio.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1869, n. 5413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L' articolo 70 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , e' posto in vigore a partire dal 1° gennaio 1870".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1870