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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1410/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2397/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229009711516 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229009711516 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 844/2025 depositato il
23/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3912/2024 del 14.05.2024, depositata il 16.05.2024, la C.G.T. di primo grado di Catania, ritenuto che la intimata Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva dato prova dell' avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese alla impugnata intimazione di pagamento, notificata al contribuente in data
25.05.2022 e ritenuta, di conseguenza, prescritta la azionata pretesa, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1, annullava la impugnata intimazione di pagamento, limitatamente ai crediti portati dalle cartelle di pagamento con finale 3972, 4776 e 3219, relative alla imposta IRPEF ed IVA – Anno 2008
e Tassa automobilistica Anno 2010 e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza, lamentando la disposta compensazione delle spese di giudizio e ne ha chiesto, pertanto, la parziale riforma, con condanna di DE alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, premesso che le cartelle di pagamento con finale 3972 e 3219 si erano annullate ai sensi dell' art. 4 D.L.n.119/2018, ha proposto appello in via incidentale, documentando che la cartella di pagamento con finale 4776, si era regolarmente notificata al Ricorrente_1, in data 17.09.2012, sicchè non era a dirsi di credito di imposta prescritto, tenuto conto, oltretutto, che detto termine si era sospeso dal 01.01.2014 al 15.06.2014, con la legge n. 147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) e, poi, sospeso, per effetto dei provvedimenti legislativi succedutisi nel periodo pandemico da COVID, ha chiesto, pertanto, rigettarsi l'avverso appello ed, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma dell' impugnato capo di sentenza, dichiararsi legittima la intimazione di pagamento oggetto di ricorso con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento con finale 4776, con vittoria delle spese di giudizio.
Con memoria difensiva depositata il 29.04.2025, il Ricorrente_1, ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale di DE, in quanto la cartella con finale 4776, non si era validamente notificata , per essersi effettuata a mani di terzi, ma non seguita dall'invio all'interessato della raccomandata informativa prevista dall'art.60, c.1, lett.
B-bis del DPR n. 600/1973, con conseguente decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal recupero della imposta in questione, pretesa, comunque, prescritta per decorso del termine, così come per decorso del termine quinquennale di legge erano a dirsi prescritte le irrogate sanzioni e gli interessi ed ha chiesto, pertanto, accogliersi l'appello principale e rigettarsi l'appello incidentale di DE e distrarsi le spese in favore del difensore antistatario.
La causa alla adunanza in camera di consiglio del 16.05.2025 si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva Questa Corte che è pregiudiziale l'esame dell'appello incidentale, all'esito dello stesso, condizionandosi la decisione sulle spese di giudizio.
Sulla validità della notifica della sopradetta cartella, va osservato, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, che nella ipotesi di notifica a mezzo posta, con consegna a familiare convivente, non è richiesto,
l'invio al destinatario della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, c.1, lett. B-bis del DPR n. 600/1973, presumendosi, stante il rapporto familiare del consegnatario del relativo plico con il destinatario della notifica, che il primo ne abbia fatto consegna allo stesso e salvo che, quest'ultimo, non abbia dato prova contraria
(Cass.civ., sez. lav., 09/02/2022, n. 4160).
Nella specie, pertanto, la cartella di pagamento con finale 4776, sottesa alla impugnata intimazione di pagamento, si ebbe validamente a notificare al Ricorrente_1, mediante consegna al proprio coniuge, ne consegue il rigetto del ricorso, teso a negare la pretesa portata dalla cennata cartella sottesa alla impugnata intimazione di pagamento, con esclusione di quanto preteso a titolo di sanzioni e per gli interessi maturati prima del quinquennio dalla notifica in data 17/05/2022 della suddetta intimazione di pagamento, in quanto soggetti al termine quinquennale di prescrizione, per non fondarsi la cartella di pagamento su sentenza passata in cosa giudicata (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/06/2024, n. 16893).
Per le restanti cartelle di pagamento con finale 3972 e 3219, va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto annullate a termini dell'art.4 D.L. n.119/2018.
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione va, pertanto, accolto nei visti termini ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata legittima la intimazione di pagamento impugnata con riferimento alla cartella di pagamento con finale 4776 e non dovute perché prescritte le sanzioni, alla pari degli interessi maturati prima del quinquennio dalla notifica in data 17/05/2022 della suddetta intimazione di pagamento.
Atteso l'esito del giudizio e la parziale riforma della impugnata sentenza, si rigetta l'appello del contribuente e si compensano tra le parti anche le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara legittima la intimazione di pagamento con riferimento alla cartella di pagamento con finale 4776 e non dovute sanzioni ed interessi. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento con finale 3972 e 3219. Rigetta l'appello principale del contribuente e compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
AM CH
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2397/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229009711516 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229009711516 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 844/2025 depositato il
23/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3912/2024 del 14.05.2024, depositata il 16.05.2024, la C.G.T. di primo grado di Catania, ritenuto che la intimata Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva dato prova dell' avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese alla impugnata intimazione di pagamento, notificata al contribuente in data
25.05.2022 e ritenuta, di conseguenza, prescritta la azionata pretesa, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1, annullava la impugnata intimazione di pagamento, limitatamente ai crediti portati dalle cartelle di pagamento con finale 3972, 4776 e 3219, relative alla imposta IRPEF ed IVA – Anno 2008
e Tassa automobilistica Anno 2010 e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza, lamentando la disposta compensazione delle spese di giudizio e ne ha chiesto, pertanto, la parziale riforma, con condanna di DE alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, premesso che le cartelle di pagamento con finale 3972 e 3219 si erano annullate ai sensi dell' art. 4 D.L.n.119/2018, ha proposto appello in via incidentale, documentando che la cartella di pagamento con finale 4776, si era regolarmente notificata al Ricorrente_1, in data 17.09.2012, sicchè non era a dirsi di credito di imposta prescritto, tenuto conto, oltretutto, che detto termine si era sospeso dal 01.01.2014 al 15.06.2014, con la legge n. 147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) e, poi, sospeso, per effetto dei provvedimenti legislativi succedutisi nel periodo pandemico da COVID, ha chiesto, pertanto, rigettarsi l'avverso appello ed, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma dell' impugnato capo di sentenza, dichiararsi legittima la intimazione di pagamento oggetto di ricorso con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento con finale 4776, con vittoria delle spese di giudizio.
Con memoria difensiva depositata il 29.04.2025, il Ricorrente_1, ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale di DE, in quanto la cartella con finale 4776, non si era validamente notificata , per essersi effettuata a mani di terzi, ma non seguita dall'invio all'interessato della raccomandata informativa prevista dall'art.60, c.1, lett.
B-bis del DPR n. 600/1973, con conseguente decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal recupero della imposta in questione, pretesa, comunque, prescritta per decorso del termine, così come per decorso del termine quinquennale di legge erano a dirsi prescritte le irrogate sanzioni e gli interessi ed ha chiesto, pertanto, accogliersi l'appello principale e rigettarsi l'appello incidentale di DE e distrarsi le spese in favore del difensore antistatario.
La causa alla adunanza in camera di consiglio del 16.05.2025 si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva Questa Corte che è pregiudiziale l'esame dell'appello incidentale, all'esito dello stesso, condizionandosi la decisione sulle spese di giudizio.
Sulla validità della notifica della sopradetta cartella, va osservato, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, che nella ipotesi di notifica a mezzo posta, con consegna a familiare convivente, non è richiesto,
l'invio al destinatario della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, c.1, lett. B-bis del DPR n. 600/1973, presumendosi, stante il rapporto familiare del consegnatario del relativo plico con il destinatario della notifica, che il primo ne abbia fatto consegna allo stesso e salvo che, quest'ultimo, non abbia dato prova contraria
(Cass.civ., sez. lav., 09/02/2022, n. 4160).
Nella specie, pertanto, la cartella di pagamento con finale 4776, sottesa alla impugnata intimazione di pagamento, si ebbe validamente a notificare al Ricorrente_1, mediante consegna al proprio coniuge, ne consegue il rigetto del ricorso, teso a negare la pretesa portata dalla cennata cartella sottesa alla impugnata intimazione di pagamento, con esclusione di quanto preteso a titolo di sanzioni e per gli interessi maturati prima del quinquennio dalla notifica in data 17/05/2022 della suddetta intimazione di pagamento, in quanto soggetti al termine quinquennale di prescrizione, per non fondarsi la cartella di pagamento su sentenza passata in cosa giudicata (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/06/2024, n. 16893).
Per le restanti cartelle di pagamento con finale 3972 e 3219, va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto annullate a termini dell'art.4 D.L. n.119/2018.
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione va, pertanto, accolto nei visti termini ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata legittima la intimazione di pagamento impugnata con riferimento alla cartella di pagamento con finale 4776 e non dovute perché prescritte le sanzioni, alla pari degli interessi maturati prima del quinquennio dalla notifica in data 17/05/2022 della suddetta intimazione di pagamento.
Atteso l'esito del giudizio e la parziale riforma della impugnata sentenza, si rigetta l'appello del contribuente e si compensano tra le parti anche le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara legittima la intimazione di pagamento con riferimento alla cartella di pagamento con finale 4776 e non dovute sanzioni ed interessi. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento con finale 3972 e 3219. Rigetta l'appello principale del contribuente e compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
AM CH