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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8791 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Baire, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Baire, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 25/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25/09/2010 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Pula, anno 2010, numero 40, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi sono economicamente indipendenti e provvederanno personalmente al proprio sostentamento.
2) Il figlio minore , nato a [...] il [...] C.F. Per_1
di cittadinanza italiana, residente in [...], rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario e continuerà a ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione,
Pag. 2 di 4 mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Su accordo di entrambi i genitori il minore manterrà la sua residenza anagrafica presso l'abitazione paterna sita in Capoterra, nella Via Vulcano n. 10, di proprietà esclusiva del signor . CP_1
3) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre congiuntamente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4) Il minore , vista l'età anagrafica e considerata la breve distanza tra le Per_1 abitazioni dei genitori, trascorrerà con gli stessi tempi paritari, secondo un calendario regolato dal principio di alternanza di settimana in settimana.
In particolare, un genitore terrà il figlio con sé, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì successivo all'ingresso a scuola (ore 18:00 del lunedì nel periodo delle vacanze scolastiche).
Lo stesso genitore terrà altresì il minore con sé nella settimana successiva dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì all'ingresso a scuola (ore 18:00 nel periodo delle vacanze scolastiche).
L'altro genitore, pertanto, terrà il bambino con sé dalla giornata del lunedì all'uscita di scuola sino alla giornata del mercoledì all'orario di ingresso a scuola (ore 18:00 del mercoledì nel periodo delle vacanze estive scolastiche) e poi nuovamente nel fine settimana successivo secondo i tempi e le modalità sopra specificati.
Ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, si occuperà di andare a prendere e di riaccompagnare il bambino a scuola nonché di accompagnare il minore in palestra per lo svolgimento dell'attività sportiva e in qualsiasi altro luogo in cui il minore dovrà svolgere altre attività (es. feste di compleanno, visite mediche programmate, ed altre attività ludico/ricreative).
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi e delle esigenze del minore, con possibilità, laddove lo preferisca, di tenere ciascuno il bambino con Per_1 sé anche a settimane alternate dalla giornata del venerdì dall'uscita di scuola fino alla giornata del venerdì successivo all'ingresso a scuola.
5) Per quanto concerne il periodo delle festività natalizie, il minore alternerà di anno in anno con ciascun genitore la vigilia di Natale sino alla mattina del 25 dicembre e il giorno di Natale sino alla mattina del 26 dicembre.
Pag. 3 di 4 Con lo stesso criterio di cui sopra, un genitore terrà con sé il figlio minore il 31 dicembre ed il 1° gennaio mentre l'altro lo terrà con sé il 5 ed il 6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, il minore trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore, così come alternate saranno le festività minori, salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Per quanto attiene al periodo delle vacanze estive (ovvero dal mese di giugno fino al mese di settembre), in deroga al normale calendario di cui sopra, ciascun genitore terrà con sé il bimbo in via esclusiva per due settimane (anche non consecutive), in corrispondenza con il periodo di ferie concordate con il datore di lavoro.
7) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento in via diretta del figlio nei periodi di permanenza dello stesso presso l'abitazione di ognuno.
L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
8) Le spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
Circa l'individuazione e le modalità di pagamento delle spese straordinarie, al fine di evitare future liti ed incomprensioni, le parti concordano fin d'ora di fare espresso riferimento alle linee guida del CNF del 2017 sul mantenimento dei figli minori, che si allegano al presente ricorso.
9) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e/o di lavoro.
Quanto alla richiesta di rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore, sarà sempre necessario il consenso scritto di entrambi i genitori.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8791 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Baire, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Baire, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 25/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25/09/2010 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Pula, anno 2010, numero 40, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi sono economicamente indipendenti e provvederanno personalmente al proprio sostentamento.
2) Il figlio minore , nato a [...] il [...] C.F. Per_1
di cittadinanza italiana, residente in [...], rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario e continuerà a ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione,
Pag. 2 di 4 mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Su accordo di entrambi i genitori il minore manterrà la sua residenza anagrafica presso l'abitazione paterna sita in Capoterra, nella Via Vulcano n. 10, di proprietà esclusiva del signor . CP_1
3) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre congiuntamente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4) Il minore , vista l'età anagrafica e considerata la breve distanza tra le Per_1 abitazioni dei genitori, trascorrerà con gli stessi tempi paritari, secondo un calendario regolato dal principio di alternanza di settimana in settimana.
In particolare, un genitore terrà il figlio con sé, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì successivo all'ingresso a scuola (ore 18:00 del lunedì nel periodo delle vacanze scolastiche).
Lo stesso genitore terrà altresì il minore con sé nella settimana successiva dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì all'ingresso a scuola (ore 18:00 nel periodo delle vacanze scolastiche).
L'altro genitore, pertanto, terrà il bambino con sé dalla giornata del lunedì all'uscita di scuola sino alla giornata del mercoledì all'orario di ingresso a scuola (ore 18:00 del mercoledì nel periodo delle vacanze estive scolastiche) e poi nuovamente nel fine settimana successivo secondo i tempi e le modalità sopra specificati.
Ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, si occuperà di andare a prendere e di riaccompagnare il bambino a scuola nonché di accompagnare il minore in palestra per lo svolgimento dell'attività sportiva e in qualsiasi altro luogo in cui il minore dovrà svolgere altre attività (es. feste di compleanno, visite mediche programmate, ed altre attività ludico/ricreative).
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi e delle esigenze del minore, con possibilità, laddove lo preferisca, di tenere ciascuno il bambino con Per_1 sé anche a settimane alternate dalla giornata del venerdì dall'uscita di scuola fino alla giornata del venerdì successivo all'ingresso a scuola.
5) Per quanto concerne il periodo delle festività natalizie, il minore alternerà di anno in anno con ciascun genitore la vigilia di Natale sino alla mattina del 25 dicembre e il giorno di Natale sino alla mattina del 26 dicembre.
Pag. 3 di 4 Con lo stesso criterio di cui sopra, un genitore terrà con sé il figlio minore il 31 dicembre ed il 1° gennaio mentre l'altro lo terrà con sé il 5 ed il 6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, il minore trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore, così come alternate saranno le festività minori, salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Per quanto attiene al periodo delle vacanze estive (ovvero dal mese di giugno fino al mese di settembre), in deroga al normale calendario di cui sopra, ciascun genitore terrà con sé il bimbo in via esclusiva per due settimane (anche non consecutive), in corrispondenza con il periodo di ferie concordate con il datore di lavoro.
7) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento in via diretta del figlio nei periodi di permanenza dello stesso presso l'abitazione di ognuno.
L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
8) Le spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
Circa l'individuazione e le modalità di pagamento delle spese straordinarie, al fine di evitare future liti ed incomprensioni, le parti concordano fin d'ora di fare espresso riferimento alle linee guida del CNF del 2017 sul mantenimento dei figli minori, che si allegano al presente ricorso.
9) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e/o di lavoro.
Quanto alla richiesta di rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore, sarà sempre necessario il consenso scritto di entrambi i genitori.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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