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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 25.6.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 17008/24 R.G. tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Severino Nappi, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente RICORRENTE
Contro
con sede legale in Roma, in persona di institore, in forza dei poteri CP_1 CP_2 conferiti con atto del Notaio Dott. del 9 marzo 2023, n. rep. 104422- Raccolta N. Persona_1
27651, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Bolognesi e Massimiliano Grant, giusta procura depositata telematicamente RESISTENTE nonché
, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Controparte_3
Grande, nr. 21, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, in virtù di procura depositata telematicamente
RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato in data 19.07.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio le resistenti deducendo:
- che aveva presentato dinanzi al Tribunale di Napoli ricorso avverso e Controparte_4
al fine di ottenere, in via principale, la dichiarazione e accertamento della Controparte_5 sussistenza ovvero della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente e la previo accertamento della natura Controparte_5 fittizia del contratto di associazione in partecipazione tra le due società;
- che il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva, con sentenza del 7 giugno 2023, dichiarato la costituzione tra il ricorrente e di un rapporto Controparte_5 di lavoro subordinato dal 02.1.2014 con livello di inquadramento posseduto da ultimo alle dipendenze di e disposto la reintegra con un'indennità Controparte_4 onmicomprensiva nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione;
- di aver diritto alla costituzione del rapporto di lavoro con OR Controparte_1 CP_5 e di essere riammesso in servizio con Livello di inquadramento C 1 del CCNL della
[...]
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie, con mansioni di tecnico, quale corrispondente del livello C del CCNL Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata in cui il ricorrente era stato inquadrato dalla società interposta;
- di aver, pertanto, richiesto alla società la reintegra dell'istante, tramite messa a disposizione delle proprie energie lavorative, ed il pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non pagate;
- che, nonostante l'intervenuta sentenza del Tribunale di Napoli, la non Controparte_1 aveva reimmesso in servizio l'istante né pagato le retribuzioni spettanti.
Tanto premesso, chiedeva che questo Giudice volesse: 1) in esecuzione della sentenza n. 3873/2023 del 7 giugno 2023, resa dal Tribunale del Lavoro di Napoli, Giudice dott. Coppola, e previo accertamento del mancato ripristino da parte di (GI del rapporto di lavoro con il sig. Controparte_1 Controparte_5
condannare la in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Controparte_1
a pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 26.212,20 a titolo di retribuzione maturate e non corrisposte per i motivi dedotti nella parte motiva del presente atto, come esattamente specificato e indicato nei conteggi allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla maturazione di ciascun credito e sino al soddisfo, ovvero la minore o maggior somma che il Giudice accerti in corso di giudizio, nonché la somma di Euro
1.941,63 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, come ugualmente specificato nei conteggi allegati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante, il tutto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria da calcolarsi alla data di maturazione di ciascun credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., a versare Controparte_1 all' i contributi previdenziali dovuti al ricorrente in ragione delle retribuzioni allo CP_3 stesso spettanti relative al periodo compreso tra il mese di giugno 2023 e l'effettivo ripristino del rapporto di lavoro de quo;
3) in tutti i casi, condannare la società in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo;
4) munire l'emenda sentenza di clausola esecutiva. La NU . si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15.11.2024 CP_1 CP_1 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- l'insussistenza del diritto del ricorrente alle pretese economiche;
- l'infondatezza delle pretese relative al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto. Tanto premesso, chiedeva che questo Giudice volesse:
1) in via principale, nel merito: rigettare il ricorso ex adverso proposto, in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, condannare la NU al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, in caso di condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni richieste nel ricorso, voglia detrarre l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum.
Con vittoria delle spese di lite. La NU si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 15.11.2024 con la CP_3 quale ha resistito alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- che all'istituto non risultava alcun rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e la resistente società;
- di non esser stato coinvolto nel giudizio di accertamento del rapporto di lavoro menzionato dal ricorrente. Tanto premesso, chiedeva che questo Giudice volesse: 1) condannare, nei limiti della prescrizione, il datore di lavoro soccombente in solido al versamento dei contributi accertati come evasi, e non prescritti, oltre alle sanzioni previste per legge con vittoria di spese, competenze ed onorari. Dichiarare inoltre inammissibile il ricorso per le ulteriori domande giudiziali per carenza del requisito di legge della consumata prescrizione, ovvero infondato in fatto ed in diritto per carenza di allegazione e prova dei diritti reclamati. In ogni caso si chiede di accertare la legittimità della condotta dell' , cui non risulta pervenuta alcuna tempestiva denuncia di CP_3 omissione contributiva. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
***** Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, sull'eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali, la stessa si ritiene infondata, in quanto la domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto il versamento dei contributi previdenziali al lavoratore spettanti relativi al periodo intercorrente dal 7 giugno 2023, data della Sentenza del Tribunale di Napoli, (coprendo l'indennità risarcitoria il danno anche di natura previdenziale per il periodo pregresso) all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro. Quanto al merito, dalla valutazione delle domande giudiziali contenute nel ricorso e delle allegazioni della stessa parte istante, il ricorso deve essere accolto nei limiti che seguono. L'odierno procedimento segue precedente ricorso depositato dal ricorrente volto, in sintesi, all'accertamento e costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nei confronti della OR previo accertamento Controparte_1 Controparte_5 della natura fittizia e fraudolenta del contratto di associazione in partecipazione ovvero della violazione delle norme in tema di associazione in partecipazione e/o di interposizione di manodopera. Il ricorso veniva deciso con sentenza, statuente la costituzione tra l'istante e la società CP_5 di un rapporto di lavoro subordinato dal 02.01.2014 con livello di inquadramento
[...] posseduto da ultimo alle dipendenze di . CP_4
Pertanto, nell'attuale giudizio ed in esecuzione della citata sentenza, il ricorrente chiede l'accertamento del mancato rispristino del rapporto di lavoro ed il pagamento in suo favore di € 26.212,20 “a titolo di retribuzione maturate e non corrisposte per i motivi dedotti nella parte motiva …, come esattamente specificato e indicato nei conteggi allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante …”, nonché il pagamento del T.f.r. ed il versamento all' dei CP_3 contributi previdenziali dovuti.
A sostegno delle proprie domande, per quanto di rilevanza, il ricorrente ha depositato la sentenza statuente la costituzione del rapporto di lavoro, ultima busta paga, CCNL mobilità/attività ferroviarie e rinnovo CCNL, messa a disposizione delle proprie energie lavorative con diffida di pagamento delle retribuzioni maturate e non pagate sino all'effettiva reintegra nonché relativi conteggi. Ed invero, dalle risultanze istruttorie emerge il mancato ripristino del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la (OR , nonostante la sentenza accertativa del Controparte_1 Controparte_5 diritto del ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro dal 02.01.2014.
La suddetta sentenza è stata regolarmente notificata dal lavoratore, a mezzo p.e.c. in data 21.06.2023, con comunicazione di messa a disposizione delle proprie energie lavorative. Ad oggi, nulla è stato posto in essere dalla in ordine alle statuizioni ivi contenute. Controparte_1
Sull'inquadramento professionale, il ricorrente ha affermato: “in applicazione delle statuizioni contenute nella cennata sentenza, ha diritto alla costituzione ex tunc del rapporto di lavoro con (GI , ed ha, conseguentemente, diritto ad essere riammesso in Controparte_1 Controparte_5 servizio con inquadramento nel Livello C 1 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie, con le mansioni di “tecnico”, il quale è corrispondente al livello C del CCNL Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata in cui il è stato inquadrato dalla società interposta Pt_1 [...]
”. CP_4
Ebbene, sul punto deve rilevarsi che il livello e le connesse differenze retributive richieste dal ricorrente sono relative a differente CCNL (Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie).
Al contrario, la sentenza, dichiarativa del rapporto di lavoro sulle cui basi si fonda l'odierno giudizio di quantificazione, ha disposto preciso e differente livello di inquadramento retributivo, ossia quello da ultimo posseduto dal lavoratore alle dipendenze della società Controparte_4 circostanza che lo stesso ricorrente precisa in ricorso ed indica con l'allegazione dell'ultima busta paga (Operaio Livello C). La invocata corrispondenza dei due livelli di inquadramento dei differenti CCNL non può provarsi sulla scorta della documentazione in atti né tantomeno affermarsi. Il ricorrente non ha allegato il CCNL Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata relativo al livello di inquadramento dell'ultima busta paga del lavoratore. Invero, gli allegati conteggi delle retribuzioni maturate e non pagate nonché il computo del preteso T.f.r., sono stati sviluppati sulla base di un livello di inquadramento relativo ad altro CCNL.
Peraltro il TFR non è dovuto in ragione del ripristino del rapporto di lavoro. Per la determinazione del dovuto può farsi integrale riferimento ai conteggi da ultimo depositati dall'istante, che possono essere recepiti e fatti propri da questo giudice, perché facenti corretto riferimento al CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari,
Accordo vigilanza privata e servizi di sicurezza del 30 maggio 2023, con applicazione degli scatti di anzianità di cui all'art. 25 CCNL di comparto che costituiscono un diritto determinato dal solo solo passaggio del tempo di tal chè è irrilevante la corresponsione degli stessi da parte di
[...]
; ne deriva che la NU deve essere condannata al pagamento della CP_4 Controparte_1 somma di € 17.139,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sulle singole poste retributive ricapitalizzate di anno in anno, dal dal dì del dovuto di ciascuna di esse all'effettivo soddisfo. La NU deve altresì essere condannata al versamento dei relativi contributi previdenziali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara il mancato ripristino del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condanna la NU al pagamento della somma di € 17.139,62, oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione sulle singole poste retributive ricapitalizzate di anno in anno, dal dal dì del dovuto di ciascuna di esse all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta la domanda relativa al pagamento del TFR;
3) Condanna la NU al versamento dei contributi previdenziali all' Controparte_1 CP_3 per le retribuzioni di cui al capo 1);
4) Condanna la NU al pagamento delle spese di lite dell'istante che si Controparte_1 liquidano in € 2695,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito;
5) Condanna la NU al pagamento delle spese di lite dell' che si Controparte_1 CP_3 liquidano in € 2695,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, lì 25.6.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)