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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
IA TE PA Presidente
TE AR Consigliere relatore
Grazia IA Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: rapporti bancari nella causa iscritta al n. 411 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari piazza C.F._1
Repubblica n. 18 presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO con sede in Cagliari, in persona del Controparte_1
Presidente in carica, c.f. , elettivamente domiciliata in Cagliari P.IVA_1 via Marini n.4 presso lo studio dall'avv. Loredana Boi che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti autenticata in data 13.7. dal CP_2 notaio rep. 32.957; Persona_1
APPELLATA
All'udienza dell'11 luglio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello e da note depositate il 15 gennaio 2021): “si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte ed in particolare affinchè venga disposta la sollecitata CTU nonché per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello di seguito trascritte:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza n.
941/2018 (R.G. 1498/2013) del Tribunale di Cagliari del 20 marzo 2018, pubblicata il 27 marzo 2018 e notificata in data 29 marzo 2018, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, e pertanto:
1) accertare e dichiarare non dovuto dall'attore il saldo al 01/01/1990
(saldo di partenza della serie utile) ed errato il saldo al 31/03/2005 (di chiusura) in relazione al c/c n. 12500 intrattenuto con la convenuta;
accertare e dichiarare non dovuto dall'attore il saldo al 01/01/96 ( saldo di partenza della serie utile) ed errato il saldo al 30/06/2004 ( di chiusura) in relazione al c/c n. 16958;
2) accertare e dichiarare che non vi è alcuna pattuizione tra le parti riguardo la debenza da parte dell'attore di interessi passivi ultralegali, anatocistici, c.m.s. commissione per l'affidamento, commissione mancanza fondi, commissione disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per
l'istruttoria della pratica di fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese di tenuta conto, per singole operazioni nonché in genere alcun contratto che regoli il c/c per cui è causa e la collegata apertura di credito;
3) per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare il saldo reale del c/c n. 12500 e del c/c n. 16958 alla data della loro chiusura;
4) condannare la convenuta, a titolo di ripetizione di indebito, al pagamento in favore degli attori delle somme calcolate in base ai numeri che precedono, oltre interessi legali, quale differenza tra il saldo reale del c/c n.
12500 e del c/c n. 16958 alla data della sua chiusura e quello zero indicato nell'e/c in atti”.
Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.
Come da memoria di replica del 24 ottobre 2025: “ogni difesa, eccezione e distanza richiamata si insiste dunque per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate formulate nel primo grado ed in particolare affinché venga rimessa la causa sul ruolo per il calcolo
(anche) degli interessi attivi maturati in corso di rapporto, ed in subordine affinché venga ricalcolato il saldo alla chiusura dei conti in più euro
102.721,16 con condanna della banca al loro pagamento, con addebito alla stessa delle spese di CTU e delle spese di lite da liquidare a favore dello scrivente quale antistatario.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione e da note del 22 gennaio 2021):
“Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via preliminare:
1. dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c. per ragionevole improbabilità di essere accolta.
In via principale:
2. rigettare l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto.
In via di appello incidentale condizionato:
3. riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'Ordinanza istruttoria del 23.01.2014 là dove ha disposto l'ordine di esibizione dei documenti contrattuali in capo al nonché Controparte_1
l'Ordinanza del 16.06.2014, nella parte in cui conferma quella del
23.01.2014, per i motivi di cui all'espositiva della comparsa di costituzione e risposta in appello;
In via subordinata, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dal Voglia: Controparte_1
1. in via preliminare, revocare e/o modificare l'Ordinanza istruttoria del
23.01.2014 nella parte in cui ha disposto l'ordine di esibizione dei documenti contrattuali in capo al nonché l'Ordinanza del Controparte_1
16.06.2014, nella parte in cui conferma quella del 23.01.2014;
2. in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonchè per contrarietà a buona fede oggettiva ed in considerazione delle ulteriori eccezioni di cui all'espositiva della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.;
3. in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento che controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo ai rapporti dedotti nel presente giudizio, in specie al c/c n. 12500 e al conto anticipi n.
16958, risalenti ad oltre dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi anteriori al 13.02.2003, in specie degli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituiscono pagamento avvenuti per i titoli contestati ex adverso, ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, di affidamento, di disponibilità e mancanza fondi, di diritti per l'istruttoria del fido e della maggiorazione extrafido, delle spese di tenuta conto, di segreteria, per le singole operazioni e per qualsivoglia ulteriore titolo, prescrizione decorrente da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato da controparte, ovvero, nell'ipotesi in cui i rapporti de quibus risultassero assistiti da apertura di credito, a mezzo delle rimesse extrafido solutorie, nella loro integrità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria, secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la Sentenza n. 24418/2010;
4. Nel merito: in via principale, respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e/o in diritto.
In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi professionali con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali.”
Come da comparsa conclusionale del 10.10.2025:
“ L'Ill.ma Corte d'Appello adita, ferme restando le contestazioni formulate e la riserva di impugnazione della sentenza non definitiva, Voglia, in accoglimento dei rilievi formulati dall'azienda di credito, pure a mezzo della Consulente di parte nelle Osservazioni, nonché nella superiore espositiva, disporre integrazione della Consulenza Tecnica, al contempo instandosi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla convenuta.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari notificato il 13 febbraio 2013 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...] al fine di ottenere il ricalcolo del saldo nel rapporto di Controparte_1 conto corrente ordinario n. 12500 e del conto corrente anticipi n. 16958 nei periodi contabilmente documentati e la ripetizione delle somme versate in eccedenza all'istituto di credito.
In particolare, ha esposto che:
- era titolare del rapporto di conto corrente ordinario n. 12500 almeno dal
1980 e fino al 2005, anno della sua estinzione, nonché del rapporto di conto corrente anticipi n. 16958 dal 1991 e fino al 2004, anno di chiusura del conto;
- i suddetti rapporti non erano regolamentati da alcuna pattuizione scritta, anche in coerenza con la disciplina ratione temporis vigente, con la conseguenza che i saldi bancari portati negli estratti conto dovevano ritenersi errati perché conseguenti all'applicazione di interessi ultra legali, anatocistici e usurai nonché di commissioni e spese non dovute, applicazione illegittima in assenza di pattuizione scritta non potendo rilevare, rispetto all'invalidità di siffatte clausole, l'omessa contestazione degli estratti conto;
- in relazione al conto corrente n. 12500, l'errore di calcolo del saldo riscontrato fino al 31 dicembre 1987 si era trasferito necessariamente sul calcolo del saldo alla data del 1° gennaio 1990, inizio di una serie continua di estratti conto, e di conseguenza al saldo calcolato al 31 marzo 2005, data di chiusura del conto: in relazione al conto corrente n. 16958, l'errore di calcolo del saldo riscontrato fino al 30 novembre 1995 si era trasferito necessariamente sul calcolo del saldo alla data del 1° gennaio 1996, inizio di una serie continua di estratti conto, e di conseguenza al saldo calcolato al 30 giugno 2004, data di chiusura del conto;
il saldo doveva pertanto essere ricalcolato partendo da zero a far data dall'inizio della serie continua di estratti conto;
- nessuna prescrizione era intervenuta con riferimento all'azione di ripetizione di indebito, atteso che il termine era decorso dalla data di chiusura dei conti correnti.
Il costituitosi in giudizio ha concluso per Controparte_1 il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dal , eccependo: Pt_1
- la nullità dell'atto di citazione per sua genericità;
- l'inammissibilità della domanda in quanto l'attore non aveva mai impugnato e contestato gli estratti conto inviatigli;
- l'inammissibilità della domanda in quanto i pagamenti da lui effettuati erano intervenuti in adempimento di una obbligazione naturale ed, in ogni caso, in conformità a consolidati orientamenti giurisprudenziali sì che la ripetizione sarebbe stata contraria ai principi di correttezza e buona fede;
- la prescrizione dell'azione di restituzione nel termine di cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c., ovvero, in via subordinata, nel termine di prescrizione ordinario di 10 anni ex art. 2946 c.c., talché nessuna pretesa restitutoria avrebbe potuto essere avanzata per addebiti effettuati, a qualsiasi titolo, anteriormente al 13.2.2008 o, in subordine, al 13.2.2003; la prescrizione doveva ritenersi essere decorsa dalla data di ciascuna rimessa effettuata dal correntista in quanto avente natura solutoria perché effettuata su conti in passivo e non assistiti da alcun apertura di credito;
- la stipulazione per iscritto dei contratti di conto corrente intestati all'attore che aveva, pertanto, l'onere di produrli in giudizio al fine di provare il fatto costitutivo delle domande proposte;
- l'insussistenza di clausole contrattuali illegittime e comunque la correttezza degli addebiti operati;
- premesso che gli estratti conto erano stati inviati all'attore tempestivamente, come dimostrato dal fatto che egli ne aveva prodotto in giudizio una parte, era impossibile la ricostruzione completa degli addebiti e accrediti effettuati sui conti correnti e quindi la verifica dell'eventuale esistenza di pagamenti effettuati in eccedenza, senza che fosse possibile l'applicazione del criterio del “saldo zero” applicabile soltanto quando era la banca - quale attrice - ad avanzare una pretesa creditoria con conseguente onere di produzione della documentazione contabile. Con sentenza n. 941/2018 emessa il 20 marzo 2018 e pubblicata il 27 marzo 2018 il Tribunale di Cagliari ha rigettato le domande proposte da
, condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della controparte.
Il giudice di prime cure, richiamando un proprio consolidato orientamento, ha evidenziato che la domanda dovesse essere respinta stante la mancata produzione del contratto in quanto, solo attraverso l'esame del testo contrattuale, poteva essere valutata la validità o, l'eventuale, invalidità della clausola contrattuale asserita dal correntista.
Dato atto che la convenuta non aveva ottemperato all'ordine CP_3 di esibizione dei contratti contenuto nell'ordinanza del 16 giugno 2014, il
Tribunale, rilevato che non sussistevano ulteriori elementi probatori da leggersi congiuntamente al comportamento processuale della parte inadempiente all'ordine di esibizione, ha, pertanto, sostenuto che non potesse ritenersi ammesso il fatto che le diverse clausole contrattuali, oggetto dell'azione di nullità, avessero il contenuto indicato dall'attore.
Il giudice di prime cure ha, altresì, evidenziato che una seconda ragione giustificatrice del rigetto della domanda del , in conformità Pt_1 alla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata, era il fatto che egli non avesse depositato gli estratti conto attestanti la successione delle operazioni contabili verificatesi dall'inizio alla conclusione dei rapporti o dall'inizio dei rapporti fino al giorno in cui era chiesta la determinazione del saldo. “La serie degli estratti conto depositati in atti risulta dunque discontinua, ovvero integrata dagli estratti conto scalari, risultando perciò impossibile determinare, anche attraverso l'eventuale opera di un consulente tecnico, l'esatta situazione patrimoniale del conto corrente”, non potendo ovviare gli estratti conto a scalare né essendo possibile fare riferimento alla documentazione relativa ad un solo periodo del rapporto.
Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2018 ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Il costituitosi in giudizio, ha rassegnato le Controparte_1 conclusioni in epigrafe trascritte. All'udienza del 28 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta a decisione con rinuncia delle parti ai termini per il deposito di atti difensivi finali, in quanto già depositati.
Con sentenza non definitiva n. 30/2023 pubblicata il 24 gennaio
2023 la Corte ha così statuito:
“La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto dalla parte appellata;
- dichiara la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la previsione di interessi in misura ultra legale, la capitalizzazione degli interessi, le commissioni di massimo scoperto, le ulteriori commissioni ed oneri comunque denominati;
- dichiara l'intervenuta prescrizione delle eventuali rimesse in tutto e in parte solutorie anteriori al 13 febbraio 2003;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio”.
La Corte:
- ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- ritenuto, alla luce delle emergenze istruttorie in atti, che i contratti di accensione dei conti correnti per cui è causa fossero verbali, ha dichiarato la nullità per difetto di forma scritta delle clausole che prevedevano l'applicazione di interessi passivi ultralegali e usurai, la capitalizzazione degli interessi passivi, le commissioni di massimo scoperto, le commissioni per spese varie;
- ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'appello incidentale condizionato dell'istituto di credito volto a censurare la pronuncia dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non avendo né il Tribunale né questa Corte tratto alcuna conseguenza rilevante ai fini della decisione dalla sua inottemperanza;
- ha ritenuto fondato il secondo motivo di appello con il quale Parte_1
aveva censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva
[...] ritenuto che la documentazione contabile prodotta fosse insufficiente al fine di procedere alla quantificazione delle somme illegittimamente addebitate;
considerato che
l'esame degli estratti conto in atti aveva consentito di accertare che, in realtà, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 2005 per quanto riguarda il conto corrente n. 12500 e per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 2004 per quanto riguarda il conto n. 16958, essi non erano tutti presenti, a differenza di quanto sostenuto dal ha Pt_1 ritenuto di rimettere la causa in istruttoria e disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare se, sulla base degli estratti conto acquisiti agli atti e della documentazione prodotta (o di quell'altra eventualmente ritenuta utile dell'Ausiliario, acquisita previa autorizzazione della Corte), fosse possibile descrivere, con riferimento all'arco temporale dei rapporti quale indicato dal correntista o, eventualmente, per un periodo più ristretto, un andamento dei conti che potesse considerarsi attendibile sia per la metodologia utilizzata al fine del ricalcolo, sia in ragione del risultato conseguito, valutato anche alla luce del raffronto fra i dati rilevati dagli estratti conto e i ricalcoli effettuati, senza capitalizzazione alcuna, espungendo le commissioni di massimo scoperto applicate nonché le commissioni e gli oneri comunque determinati con addebito di interessi conteggiati secondo la misura legale prevista dal codice civile, partendo dal saldo al 1° gennaio 1990 e dal saldo al 1° gennaio 1996 rispettivamente saldo di partenza della serie asserita utile degli estratti conto del conto corrente n.12500 e del conto corrente n. 16958, rigettando la domanda del correntista di veder applicato il principio del saldo zero ovvero di veder accertare come non dovuta la somma di cui al saldo (negativo) al 1° gennaio
1990 e la somma di cui al saldo (negativo) al 1° gennaio 1996 rispettivamente saldo di partenza della serie asserita utile degli estratti conto del conto corrente n.12500 e del conto corrente n. 16958. Ha infatti ritenuto ammissibile una domanda di ripetizione dell'indebito formulata con riferimento ad un limitato periodo di svolgimento del rapporto di conto corrente;
- ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca nei limiti dei
10 anni limitatamente alle rimesse solutorie che il CTU eventualmente avrebbe accertato essere state effettuate nel corso dei rapporti riferibili ai due conti correnti per cui è causa anteriormente al 13 febbraio 2003, risultando la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il primo atto interruttivo della prescrizione;
- seppur riconoscendo che sicuramente vi era stato un affidamento come emergeva dalla persistenza - quantomeno in alcuni periodi - di un costante saldo passivo, dall'applicazione della commissione di massimo scoperto, dall'indicazione in alcuni estratti conto di tassi di interesse per fido e fuori fido, e di spese addebitate per pratica fido, ha rimesso al consulente tecnico d'ufficio la verifica di quale fosse stata l'operatività in concreto dell'affidamento riconosciuto dalla Banca e, eventualmente, della sua misura, senza considerare occasionali, anche se ripetuti, sconfinamenti;
- ha statuito che al fine di verificare se un versamento avesse natura solutoria o ripristinatoria occorreva avere riguardo al saldo rettificato, dovendosi previamente eliminarsi tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, rideterminarsi il reale saldo passivo del conto, verificando poi se fossero stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento potesse perciò qualificarsi come solutorio.
Trattenuta la causa a decisione all'udienza del 10 maggio 2024, rimessa in istruttoria con ordinanza del 19 dicembre 2024 al fine di disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio alla luce delle difese sviluppate dalle parti negli atti difensivi finali, all'udienza dell'11 luglio
2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con la concessione di nuovi termini per il deposito di atti difensivi finali.
Con riguardo al conto anticipi n. 16958 il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato in euro 33.686,32 il credito a favore del correntista, confermando nella relazione integrativa le risultanze della prima consulenza tecnica d'ufficio.
Con riguardo a tale conclusione, nella seconda e terza comparsa conclusionale la banca ha censurato l'operato del CTU lamentando che rispetto a detto conto non fossero state accertate rimesse solutorie e le competenze fossero state considerate interamente ripetibili. Al contrario, tutte le operazioni effettuate nel suddetto conto dovevano ritenersi avere natura solutoria, considerato che il di sconto non poteva Parte_2 concorrere a determinare il fido rilevante ai fini della qualificazione delle rimesse in conto come solutorie o ripristinatorie. Nella terza comparsa conclusionale la banca evidenzia, per la prima volta, che l'esposizione debitoria era “stata sovente ridotta per effetto di pagamenti provenienti da terzi quali, ad esempio, senza alcuna pretesa di esaustività: versamento contanti di lire 85.000.000 in data 16.1.1992; versamento contanti di lire
80.000.000 in data 4.2.1993; bonifico di lire 36.616.300 in data
30.11.1994; bonifico di lire 102.203.455 in data 16.1. 1995; bonifico di lire
198.581.940 in data 28.4.1995, oltre a una pluralità di pagamenti
(versamenti, bonifici, etc.) slegati dall'incasso delle fatture anticipate, il che denota un funzionamento ibrido del conto e contraddice l'affermazione del
CTU secondo cui ogni saldo negativo sarebbe stato rendicontato sul conto ordinario, nonché l'asserita incomprensibile duplicazione”.
Con riguardo alla questione della possibilità di configurare rimesse solutorie in un conto anticipi, già sollevata nel percorso peritale, il CTU ha così risposto: “Il conto anticipi non è soggetto a eventuali pagamenti solutori, in quanto ogni saldo negativo veniva girato sul c/c ordinario n.
12.500 e se si dovessero considerare come solutorio le rimesse affluite su tale conto si avrebbe una duplicazione. Per cui è lo stesso funzionamento del conto anticipi mediante giro conti delle competenze sul conto principale
e affidato che esclude che vi siano da individuare rimesse solutorie. Si evidenzia che il conto anticipi non è assimilabile in alcun modo ad un'apertura di credito in conto in quanto si tratta di un contratto totalmente diverso. Se la banca concede una linea di credito per anticipazioni su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il montante delle fatture anticipabili non rappresenta la somma cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca o a termine. Non essendovi creazione di disponibilità, il castelletto di sconto non può essere assimilato all'apertura di credito e non può concorrere a determinare il fido rilevante ai fini della qualificazione delle rimesse in c/c come solutorie o ripristinatorie.” (pagg. 13-14 integrazione CTU).
Quanto affermato dal CTU trova piena conferma nel seguente passo motivazionale dell'ordinanza n. 6575/2018 della Suprema Corte:
“Dall'omessa verifica della sussistenza degli affidamenti deriva l'errore metodologico compiuto dal giudice a quo, che ha calcolato fra le rimesse solutorie anche quelle in "avere" annotate sui c.d. conti collaterali. I conti in questione, infatti, non sono normalmente operativi, ma rappresentano un mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Su di essi, in sostanza, l'istituto annota in CP_3
"dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli): attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Ne consegue che (quantomeno sino alla data di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di fallimento) il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il rapporto di debito/credito fra la e il correntista è invece CP_3 rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante "giroconto", ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi e, nel momento in cui vengono accreditate al correntista, rappresentano anch'esse rimesse revocabili nei limiti in cui hanno contribuito a ridurre od eliminare lo scoperto. Infatti, poiché in presenza di un affidamento per anticipi al s.b.f., il soggetto finanziato conferisce alla banca finanziatrice l'incarico di riscuotere i suoi crediti e di destinarne il ricavo all'estinzione dei suoi debiti, l'effetto (eventualmente) solutorio si realizza attraverso l'accredito delle somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalla carta commerciale presentati per l'incasso, che la banca pone usualmente nella definitiva disponibilità del correntista una volta che le abbia effettivamente incassate. Contestualmente all'incasso si realizza, a latere, la compensazione fra il credito del cliente derivante dalla riscossione ed il credito della banca derivante dall'anticipazione, secondo uno schema perfettamente lecito e sottratto alla revocatoria ai sensi dell'art. 56 L.F, che trova la sua rappresentazione contabile sul c.d. conto anticipi”.
Non può poi condividersi l'assunto della banca secondo cui il suddetto conto avrebbe operato come conto ibrido. Tale conto è stato utilizzato come un vero e proprio conto anticipi, così come peraltro era intestato, dal momento in cui inizia ad essere utilizzato in concreto: nei primi due anni infatti non vi sono che pochissime operazioni, tra cui due versamenti in contanti, ed il conto nel 1993 chiude saldo zero. Solamente in data 08.06.1994 il conto inizia ad avere un'operatività con un anticipo fatture delle Ferrovie dello stato (FFSS) di lit.
32.000.000. I bonifici di lire 36.616.300, di lire 102.203.455, di lire
198.581.940 indicati nella terza comparsa conclusionale lungi dall'essere bonifici effettuati da terzi sono stati effettuati dalle Ferrovie dello Stato emittente della gran parte delle fatture anticipate mentre gli addebiti di spese ed interessi per gli anticipi venivano girocontati sul conto corrente principale.
Con riguardo alla censura dell'istituto relativa alla mancanza di alcuni estratti conto, si richiama quanto di seguito esposto con riguardo al conto corrente ordinario, evidenziando che il CTU ha precisato che la documentazione contabile prodotta non presenta particolari carenze essendo possibile accertare una continuità tale da consentire la rielaborazione del conto (pag. 11 della prima relazione).
Con riguardo al conto corrente ordinario n.12500, il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato nella prima relazione in euro 83.390,82 il credito a favore del correntista da cui ha decurtato rimesse solutorie per complessivi euro 17.988,74, calcolate queste ultime nella relazione integrativa.
Il consulente ha infatti quantificato in euro + 81.936,03 le minori competenze ricalcolate per l'intero periodo dal 1° gennaio 1990 al 29 aprile
2005, scaturenti nella minore incidenza nel lungo periodo degli interessi passivi calcolati senza capitalizzazione ed alla depurazione delle commissioni di massimo scoperto.
Considerato che
il saldo del conto corrente al 29 aprile 2005 era pari a euro + 1454,79, a tale data il saldo era pari a euro + 83.390,82 (euro + 81.936,03 + euro + 1454,79).
Avverso gli accertamenti peritali di cui alla prima relazione ed alla relazione integrativa hanno sollevato contestazioni sia il correntista sia la banca. I. Nelle note 17 ottobre 2023 e nella seconda comparsa conclusionale, richiamate espressamente nella terza comparsa conclusionale l'istituto di credito contesta la ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio in quanto assolutamente inattendibile in considerazione della frammentarietà della documentazione utilizzata dall'ausiliario stante la mancanza di diversi estratti conto, non potendosi condividere le operazioni di raccordo operate dall'ausiliario per i periodi non continuativi. Anche ad ammettere come possibile la ricostruzione del conto in modo parziale, essa sarebbe potuta avvenire avuto riguardo all'ultima serie continua di estratti conto e scalari prodotta e partendo dal primo saldo documentato.
La censura è infondata alla luce dei principi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità chiaramente esposti nell'ordinanza n.5577/2025 pronunciata proprio nei confronti del Controparte_1 che consentono di ritenere superato l'orientamento più risalente richiamato dall' negli atti difensivi finali: “3.1- Secondo la giurisprudenza di CP_4 questa Corte, è consolidato principio per cui nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ. E' stato poi precisato che, laddove il correntista pretenda di rideterminare il saldo, depurato dagli importi asseritamente non dovuti (per capitalizzazione indebita, interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto etc.), e di ripetere l'indebito pagamento eseguito con rimesse sul conto passivo (o extrafido), laddove sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con
l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe
e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n.
22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – invero come affermato da Cass. n.
37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: «i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n.
23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023;
Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del
2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)(…); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.». Inoltre, «per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati così acquisiti, quello stesso giudice può certamente avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 14074 del 2018; Cass. n.
5091 del 2016. Nel medesimo senso, si vedano pure Cass. n. 31187 del
2018; Cass. n. 11543 del 2019) In quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ». (Cass. n. 1736/2024). (rectius n.1763/2024).” Il consulente tecnico d'ufficio ha affermato la perfetta ricostruibilità del rapporto, elaborando le scritture di raccordo per i periodi mancanti. Egli ha precisato che il periodo è stato ricostruito dal 1 gennaio 1990 al 29 aprile
2005, per un totale di 57 trimestri corrispondenti a 171 estratti conto mensili. Di questi risultano mancanti soltanto 10 estratti conto relativi a movimenti e un estratto conto scalare. Peraltro ha evidenziato che la maggior parte degli estratti conto mancanti sono relativi agli anni 2004
(quattro mesi) e 2005 (un mese), periodi in cui i movimenti erano ormai ridotti al minimo. Il consulente ha poi affermato che nelle scritture di raccordo sono stati imputati anche gli interessi contabilizzati nel periodo in cui sono mancanti gli estratti conto in quanto la scrittura è stata fatta in modo da rendere “neutro” il periodo talché non poteva condividersi l'osservazione della banca laddove affermava che con la ricostruzione a blocchi non erano stati contabilizzati gli interessi a suo favore del periodo mancante (pagg. 29-30 prima relazione;
pagg. 17-18 relazione integrativa).
Quanto affermato dal CTU trova riscontro negli allegati alla prima relazione in quanto per ciascun dei 10 periodi nei quali è stata divisa la ricostruzione del conto corrente, è stato adottato, quale saldo di partenza, il saldo raccordato. Ad esempio: relativamente all'anno 1992 il 31.8.1992 è stata inserita un'operazione di quadratura saldo negativa pari a lire 20.155.920
(differenza tra il saldo finale al 31.7.1992 e il saldo iniziale al 1.9.1992), che ha consentito di riportare il saldo così come da primo estratto conto della serie continua talché in detto saldo sono ovviamente ricompresi gli interessi addebitati dalla banca.
II. La banca ribadisce l'assunto secondo cui le rimesse solutorie dovrebbero essere calcolate sul saldo banca e non sul saldo rettificato. In disparte che tale principio è oramai assolutamente consolidato (cfr. da ultimo Cass., n.
9203/2025 alla cui esauriente motivazione si rimanda), la sentenza non definitiva che si è pronunciata disponendo che dette rimesse venissero calcolate sul saldo rettificato, vincola il Collegio che da essa non può prescindere. Si richiama Cass., n. 19145/2024: “Nel caso di sentenza
d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata”.
III. La banca ha contestato sia nella seconda che nella terza comparsa conclusionale, con riguardo al conto corrente n. 12500, il computo delle rimesse solutorie operato dall'ausiliario laddove ha individuato la sussistenza di affidamenti in conto sforniti dei deputati riscontri probatori.
Infatti il consulente aveva affermato che fin dall'origine del rapporto detto conto corrente fosse assistito da un'apertura di credito per l'importo di lire 100.000,00 corrispondenti ad euro 51.645,69 benché il correntista che, era onerato della relativa prova, non avesse versato in giudizio alcun contratto probante la sussistenza di un affidamento in conto che consentisse di qualificare non già solutorie ma meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento, non essendovi nel nostro ordinamento spazio per la fattispecie del “fido di fatto”.
Pare in primo luogo opportuno fare il punto dello stato dell'arte in materia di fido di fatto.
Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34997/2023 si legge:
“Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra ― poi ― una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto
a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio. Non merita inoltre condivisione l'affermazione della
Corte di appello secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito. Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o «prove critiche». L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art.
2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera «soltanto a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2,
t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata «ragione più liquida», la loro «dichiarazione», ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione ― come nel caso in esame ― nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte
(Cass. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; in senso conforme, di recente,
Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437). Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art.
2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725. 2.3. ― E' vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n.
8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista
e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni….. 2.4. ― L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno del rilievo per cui nella fattispecie occorreva aver certezza quanto al limite dell'affidamento.
Poiché ― nella prospettiva sopra indicata (avendo cioè riguardo alla disciplina anteriore alla l. n. 154/1992 e al regime della nullità di protezione) ― la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass.
23 aprile 1996, n. 3842). A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.” Negli stessi termini Cass., n. 2338/2024. Più recentemente in motivazione Cass., n. 259/2025: “Quanto al tema della forma scritta merita precisare che il giudice è tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927, cit.; cfr. pure Cass. 17 luglio 2023, n. 20455). A tal fine, la Corte territoriale ben poteva reputare rilevanti elementi di prova diversi dalla documentazione dell'apertura di credito: infatti, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del
1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997”).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto, alla luce delle esposte argomentazioni, il correntista, che ne era onerato, ben poteva, pertanto, provare in via presuntiva l'esistenza di un fido di fatto, pur in difetto della prova scritta del contratto di apertura di credito.
Ad avviso della Corte, tale onere di prova è stato assolto considerato che nella consulenza tecnica d'ufficio si dà atto dell'esistenza di indici sintomatici che, secondo la giurisprudenza, possono essere considerati idonei a dimostrare in via presuntiva l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte del correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto. Infatti:
- fin dall'origine del rapporto la banca ha applicato al correntista le commissioni di massimo scoperto;
- si legge poi nella prima consulenza tecnica d'ufficio (pagg. 34-35): “Sono inoltre presenti tutta una serie di elementi ed indicazioni riportate negli estratti conto che fanno ritenere con ragionevole certezza che il conto sia sempre stato affidato per l'importo di lit. 100 milioni (e successiva trasformazione in euro) e che vi fossero dei periodici sconfinamenti su cui venivano applicate le commissioni di massimo scoperto “extrafido” e gli interessi “extrafido” tutte diciture, e conseguenti addebiti di commissioni, che non avrebbero avuto giustificazione in caso di conto non affidato. Di seguito viene riportato a titolo esemplificativo un campione di quanto indicato negli estratti conto (vedi anche allegato 18): · Anno 1990 - indicazione della C.M.S.
· Anno 1990 – indicazione tasso fido ordinario ed oltre fido
· Anno 1991 - variazione di tasso fido ordinario
· Anno 1992 - variazione di tasso fido ordinario e oltre fido
· Anno 1993 - variazione di tasso fido ordinario e oltre fido
· Anno 1994 - variazione C.M.S. convenzione e oltre fido
· Anno 1995 - variazione tasso a debito, convenzione – scoperto e mora
· Anno 1999 -Commissione di Massimo scoperto fino a 100 milioni e oltre
100 milioni
· Anno 2001 - Commissione di Massimo scoperto fino a 100 milioni e oltre
100 milioni. Interessi debitori per fido ordinario e scoperto.
· Anno 2002- Commissione di Massimo scoperto fino a euro 51.645,69 milioni e oltre euro 51.645,69. Interessi debitori per fido ordinario e scoperto
· Anno 2003 - Commissione di Massimo scoperto. Interessi debitori per fido ordinario e scoperto.”;
- l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte della banca. A tale riguardo, si sottolinea la mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo.
Alla luce degli esposti elementi, deve pertanto condividersi l'operato dell'ausiliario laddove ha quantificato le rimesse solutorie non ripetibili in quanto prescritte, considerando il conto affidato di fatto fin dall'origine.
IV. Nella terza comparsa conclusionale il correntista lamenta il mancato riconoscimento degli interessi attivi, chiedendo la remissione della causa in istruttoria per il loro calcolo. Nella terza memoria di replica la banca ha contrastato tale doglianza contestando che in costanza di rapporto potessero essere maturati interessi sulle somme acclarate come ripetibili in quanto la domanda di ripetizione di pagamenti asseritamente privi di causa configurerebbero comunque un indebito oggettivo talché gli interessi attivi dovrebbero comunque decorrere dalla data della domanda, dovendo lamentarsi che la buona fede dell'accipiens, peraltro non contestata, al momento del pagamento si presume. In causa non era stata proposta domanda di riconoscimento degli interessi attivi sulle poste illegittimamente addebitate alla correntista ed il loro computo non era stato oggetto del quesito sottoposto all'ausiliario.
Entrambe le censure sono infondate. Contrariamente a quanto sostenuto dal correntista, gli interessi attivi sono stati calcolati dal CTU come si evince dei prospetti di calcolo dei due conti.
Nel saldo rideterminato sono stati correttamente calcolati dal CTU gli interessi attivi, che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura
(cfr. Cass., n. 31187/18), come naturale effetto del procedimento di rideterminazione.
Profilo differente è quello relativo della liquidazione degli ulteriori interessi sulle somme dovute dalla a titolo di ripetizione dell'indebito CP_3 che sono disciplinati dall'art. 2033 c.c. (cfr. Cass., S.U. n.15895/2019), come pure statuito da Cass., n. 31187/2018 (“
9.1. Circa la decorrenza e la misura degli interessi, trattandosi di domanda di ripetizione di pagamenti indebiti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., occorreva - da parte del giudice di merito - scriminare lo stato soggettivo della banca (se in buona o mala fede) alla luce del principio di diritto (posto da questa Corte: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5330 del 2005) secondo cui "In materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., decorrono dalla domanda giudiziale, e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens", con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens" della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento.").
Sulle somme ripetibili devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
V. Nella terza comparsa conclusionale il correntista censura la relazione laddove aveva quantificato le rimesse solutorie in euro 17.988,74 e non in euro 14.355,98, dovendosi considerare la data degli effettivi versamenti e prelevamenti. La doglianza deve essere disattesa in quanto, come esposto dal CTU nella risposta alle osservazioni (pag.11 della relazione integrativa), per l'individuazione della rimessa solutoria non si prende in considerazione la data di addebito delle competenze ma la data di accredito della rimessa solutoria, venendo considerato l'importo totale delle competenze fino ad allora maturato e fino al loro azzeramento.
Conclusioni
Accertato in euro 83.390,82 il saldo positivo del conto corrente n.
12.500, in euro 33.686,32 il saldo positivo del conto anticipi n. 16.958, in euro 17.988,74 le rimesse solutorie non ripetibili, il Controparte_1 deve essere condannato a corrispondere a la somma
[...] Parte_1 di euro 99.088,40 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate in relazione allo scaglione individuato sulla base del decisum.
Per il primo grado si ritiene di applicare i valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale.
Per il secondo grado del giudizio si ritiene di applicare i valori medi per le quattro fasi stante la consistenza dell'attività difensiva spiegata.
Si pongono a carico della parte appellata le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come in atti.
Si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Dichiara che le somme non più ripetibili perché prescritte ammontano ad euro 17.988,74;
2. Accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente n. 12500 è pari ad euro 83.390,82 ed il saldo finale del conto anticipi n. 16958 è pari ad euro
33.686,32 a credito del correntista e condanna il Controparte_1
a corrispondere a la somma di euro 99.088,40 oltre gli Parte_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3. Condanna il alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio in favore di che liquida per il Parte_1 primo grado in euro 9.142,00 e per il secondo grado in euro 14.317,00 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa, disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico del le spese di Controparte_1
CTU liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 26 novembre 2025.
Il Presidente
IA TE PA
Il consigliere istruttore
TE AR