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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 29.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 1242/2022,
TRA
in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
sig. , nato a [...] il [...] e residente in anta Lucia del Mela Parte_2
(ME) via Roma n. 85, con sede legale in Santa Lucia del Mela (ME) via Roma n. 83, partita iva , elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Piazza P.IVA_1
Fontana n. 9, presso lo studio dell'avvocato Carmela Zarcone che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), , nata
[...] C.F._2 Parte_3
a Messina il 31/07/1978 (C.F. , , nata a C.F._3 Parte_4
Messina il 06/03/1993 (C.F. , tutte elettivamente domiciliate in C.F._4
Messina via Lenzi n. 1 presso lo studio dell'avv. Marcello Greco, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti
Oppostio
E CONTRO
(Cod. Fisc. Controparte_3
), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina e presso i cui uffici, in via dei Mille is.221,
è ope legis domiciliato
Terzo chiamato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 7 Marzo 2022 la ditta proponeva opposizione avverso Parte_1
il D.I. 803/2021 reso da questo Tribunale su istanza delle sigg.re , e CP_1 CP_2 Pt_3
per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte nell'ambito di una commessa CP_4
avente ad oggetto i servizi di pulizia presso il Museo Regionale di Messina, giusto contratto di appalto stipulato con l'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia RdO 2305158 registrato con prot. N. 865/D del 25/6/2019.
Deduceva la ditta opponente che, ai sensi dell'art. 30 comma 6 D.Lgs. 50/2016, l'obbligo di versare le retribuzioni rivendicate dalle lavoratrici doveva essere posto interamente e esclusivamente a carico della Regione Sicilia – Assessorato dei Beni Culturali.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assessorato e la condanna dello stesso al pagamento di quanto rivendicato dalle lavoratrici.
Si costituivano in giudizio le sigg.re , e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 Pt_3 CP_4 dell'opposizione senza opporsi alla chiamata in causa della . Controparte_3
Ritenuta non manifestamente infondata l'opposizione, questo giudice concedeva la chiesta sospensione e autorizzava la chiamata in garanzia dell'Assessorato ai Beni Culturali che si costituiva in giudizio contestando le domande della e chiedendo il rigetto Pt_1 dell'opposizione.
Non necessitando di ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande dell'opponente. CP_ Con un unico motivo di opposizione la eccepisce la non debenza delle somme Pt_1 pretese dalle lavoratrici opposte in forza di quanto disposto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs.
50/2016 a mente del quale “In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.”.
Il motivo è fondato e risulta documentalmente provato dalla sequela di atti che di seguito si riporta.
Con nota prot. 341 del 05/5/2020, avente ad oggetto “D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 6.
Contestazione mancata liquidazione spettanze. Verifica. Richiesta esibizione documentazione
/ adempimento. Termini. Decorrenza”, il Dipartimento dei Beni Culturali della Regione
contestava alla ditta il mancato pagamento di spettanze retributive ai propri CP_3 Pt_1 dipendenti nell'ambito del contratto di appalto RdO 2305158 prot. 865.D del 25/6/2019 ed intimava di pagare le suddette retribuzioni entro il termine di giorni 15 pena l'applicazione delle conseguenze previste dal citato contratto di appalto.
Con nota di riscontro del 08/5/2020 la ditta evidenziava che il mancato pagamento Parte_1
era dovuto a ritardi nel versamento dei corrispettivi dovuti da parte della Controparte_3
confermando di non essere in grado di provvedere al pagamento delle retribuzioni.
Con nota prot. 405 del 12/5/2020 il Dipartimento dei prendeva atto del mancato CP_6
pagamento e della persistente impossibilità a provvedervi.
Col “Certificato di regolare esecuzione – verifica di conformità” prot. 4043 del 21/10/2020 il
Dipartimento dei BB.CC., a pag. 7 ha rilevato quanto segue “Accertato che il RUP ha provveduto a contestare il mancato pagamento delle retribuzioni arretrate (vedi allegato 9)
e che il termine assegnato è trascorso senza riscontro di avvenuto adempimento. Al contrario
è pervenuta nota della (vedi allegato 20) che ha esteso il periodo di CP_7
contribuzione non corrisposta a tutto il 30 giugno 2020, consegue l'obbligo di attivazione della procedura prevista dal sopra richiamato articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per la parte accertata che di seguito si provvede a quantificare risultante dalla contestazione prodotta da (vedi allegato 9).”. CP_7
A pag. 8 del Certificato di regolare esecuzione il Dipartimento ha provveduto ad CP_6
accertare il credito dell'impresa detraendo le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori, ad esclusiva cura del suddetto dipartimento, ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lgs. 50/2016. Nonostante le superiori evidenze documentali la non provvedeva a Controparte_3
corrispondere le retribuzioni ai lavoratori accampando in questa sede presunte irregolarità documentali a carico della Parte_1
Tali rilievi, tuttavia, non possono essere accolti.
La norma citata di cui al D.Lgs. 50/2016 è evidentemente posta a presidio del diritto dei lavoratori a vedersi corrispondere la retribuzione dovuta per l'attività prestata alle dipendenze di una ditta appaltatrice nell'ambito di un affidamento da parte di una Pubblica
Amministrazione.
Il testo della norma è chiarissimo ed esplicito e non lascia adito ad equivoci o dubbi interpretativi.
Una volta accertato il ritardo nei pagamenti delle retribuzioni da parte della ditta appaltatrice dei lavori la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
Dagli atti sopra richiamati risulta conclamato il ritardo nel pagamento degli stipendi, così come risulta provato che la ha attivato la procedura di cui all'art. 30 comma 6, tanto CP_3
è vero che nel Certificato di regolare esecuzione ha anche provveduto a detrarre le somme da corrispondere ai lavoratori dagli importi dovuti alla ditta Parte_1
Per le ragioni di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta e l'amministrazione convenuta deve essere condannata a versare alle lavoratrici opposte le somme di cui al D.I. oggetto del presente giudizio.
In quanto alle questioni che si sono reciprocamente sollevate la ditta e il Parte_1
Dipartimento dei Beni Culturali, esse esulano dall'oggetto del presente giudizio, riguardante il diritto delle lavoratrici al pagamento delle loro spettanze e, comunque, non appartengono alla competenza funzionale di questo Tribunale del Lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo secondo i parametri minimi in ragione della durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ditta uditi i procuratori Parte_1
delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, revoca il D.I. opposto n. 803/2021; 2) Per l'effetto, condanna l' CP_3 Controparte_3
al pagamento in favore delle sigg.re € 2.660,
[...] CP_1 CP_2
€ 1.903, € 1.903, € 2.311 come da D. I. opposto
[...] Parte_3 Parte_4
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) Condanna l' Controparte_3
alla rifusione delle spese di lite in favore della ditta quantificate in
[...] Parte_1
€ 2.694,00 oltre spese generali, rimborso del C.U., iva e cpa e in favore delle sigg.re quantificate in € CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
2.694,00 oltre spese generali, iva e cpa oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Messina, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando