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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024, 84/2024, 85/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 21.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 83/2024, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall' avv. Vittorio Parte_1
DI CESARE
RICORRENTE
CONTRO
, e difesi dall' avv. Antonella Controparte_1 Controparte_2 CP_3
LALLI
RESISTENTI
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall' avv. CP_4
Michele MEDEA
TERZA
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni opposti, , e hanno Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ottenuto dal Tribunale di Campobasso l'emissione, rispettivamente, dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 6/2024 (R.G.L. n. 31/2024) per l'importo di euro 14.943,46, n.
4/2024 per l'importo di euro 7.792,65 (R.G.L. n. 8/2024) e n. 7/2024 (R.G.L. 24/2024) per pagina 1 di 10 l'importo di euro 16.757,30, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo e spese della fase monitoria, nei confronti della società a fronte del mancato Parte_1
pagamento della somma dovuta a titolo di contributo per trattamento di fine rapporto non versata dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare scelto dai lavoratori per gli anni dal 2018 al mese di settembre 2023.
La Società ha proposto opposizione ai suddetti decreti ingiuntivi, Parte_1
sostenendo:
-il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate in via monitoria dagli odierni opposti;
sul punto, riferiva che in data 31.12.2021, con effetto dal 1.05.2022, era stato stipulato tra essa opponente (quale affittuaria) e la società concedente) un CP_4 contratto di affitto di ramo d'azienda, con conseguente passaggio dei dipendenti al ramo d'azienda in esame, ivi compresi gli odierni opposti;
-che con il richiamato contratto di affitto la società affittante, ossia si era CP_4
obbligata a rispondere per tutte le eventuali controversie relative ai periodi precedenti all'affitto, sollevando la società affittuaria, da ogni responsabilità in merito;
Parte_1
-che, pertanto, le pretese relative al mancato versamento della quota tfr a carico dell'azienda per il periodo dal 2018 al maggio 2022 risultavano, nei propri confronti, infondate;
-in ogni caso, l'errata quantificazione delle somme richieste in via monitoria da CP_1
rispetto a quanto già corrisposto dalla Società datrice di lavoro al fondo CP_3
pensionistico, dato che, per era stata omessa la contabilizzazione di somme già CP_1
versate al Fondo, come risultava anche dalla pregressa vicenda monitoria intercorsa tra le stesse parti;
di conseguenza, per dall'importo di € 22.523,67 doveva essere CP_1 detratto quello, già pagato, di € 15.047,89, con conseguente importo residuo di € 7.475,78, mentre per dall'importo di € 22.059,01 avrebbe dovuto essere detratto l'importo di € CP_3
14.598,91, con differenza di euro 7.460,10.
Pertanto, la Società opponente, previa declaratoria di insussistenza della pretesa azionata, richiedeva la revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Costituendosi nel presente giudizio, gli opposti, nel contestare ogni avversa deduzione ed istanza, chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa della società ed CP_4 eccepivano l'insussistenza del dedotto difetto legittimazione passiva in ragione della solidarietà tra concedente ed affittuario ai sensi dell'art. 2560, II comma, c.c. nonché la genericità della clausola di manleva contenuta nel contratto di affitto di ramo d'azienda del
31.12.2021.
pagina 2 di 10 Gli opposti aderivano, inoltre, al rilievo circa l'inesatta quantificazione CP_1 CP_3
delle somme azionate in via monitoria sollevato dalla Società opponente - chiedendone la correzione nella misura, rispettivamente, di euro 8.566,30 e di euro 8.554,84 - nonché alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività degli opposti decreti in attesa della decisione sul merito delle pretese, chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione proposta con pronuncia di condanna in capo ad attesa la perdurante violazione, da parte CP_4 di dell'obbligo ex d. lgs. n. 252/2005 di versare al fondo le quote di TFR CP_4
maturate.
Con ordinanza del 27/2/2024, il G.L., disposta la riunione al presente procedimento di quelli contraddistinti da nn. R.G. 84/2024 e 85/2024, vista la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, autorizzava la chiamata in causa della società e sospendeva CP_4
l'efficacia esecutiva dei decreti ingiuntivi opposti.
Costituitasi in giudizio, la Società terza chiamata, riconosceva la sussistenza CP_4 dei crediti nei confronti degli odierni opposti, così come rimodulati a seguito dell'opposizione proposta da e chiedeva concedersi termine finale al 31.12/.024 al fine di Parte_1
effettuare i pagamenti.
La causa veniva istruita mediante la documentazione allegata dalle parti e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/1/2025.
____________
1.L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall' va Parte_1
disattesa.
Invero, l'art. 2560 c.c. ripartisce tra cedente e cessionario la responsabilità per i debiti sorti anteriormente alla cessione d'azienda (o di ramo d'azienda), conformemente al principio generale che condiziona la sostituzione del debitore alla manifestazione del consenso da parte dei creditori;
al comma 2, l'art. 2560 c.c. prevede che commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori>>.
Nello specifico ambito lavoristico, in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda,
l'art. 2112 c.c. prevede che il rapporto di lavoro prosegua immutato con il datore di lavoro cessionario senza alcuna soluzione di continuità dovuta alla modificazione della parte datoriale.
pagina 3 di 10 Il cedente ed il cessionario risultano quindi obbligati in solido per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, con la conseguenza che il lavoratore potrà agire indifferentemente nei confronti del cedente e del cessionario per il recupero dei propri crediti di lavoro, salvo che il lavoratore, con atto transattivo ex art. 410 e 411 c.p.c., non abbia consentito la liberazione del cedente rendendo così responsabile il solo cessionario per i crediti maturati prima o al momento del trasferimento di azienda (Cass. 19 dicembre 1997 n.
12899).
Con particolare riferimento al TFR, si è pure osservato, con orientamento che si condivide, che: «in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo al trasferimento stesso, al pagamento delle quote di Tfr maturate fino alla data del trasferimento d'azienda e per tale credito del lavoratore sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2, invece unico obbligato al trattamento di fine rapporto, quanto alla quota di Tfr maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento d'azienda, è il datore di lavoro cessionario» (Cass. 11 settembre 2013, n. 20837; Cass. 14 maggio 2013, n.
11479; Cass. 22 settembre 2011, n. 19291).
Alla luce di tali indicazioni, deve quindi essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla opponente Parte_1
Invero: è depositato in atti il contratto di affitto di ramo di azienda del 31.12.2021, con effetto dal 01.05.2022, stipulato tra l concedente, e l quale affittuaria;
la CP_4 Parte_1
richiesta di ingiunzione concerne:
a) somme accantonate a titolo di TFR, non versate dal datore al fondo complementare, relative al periodo antecedente alla cessione, il cui onere di pagamento, in applicazione del principio sopra esplicitato, grava in via solidale tra cedente e cessionario;
b) nonché somme accantonate a titolo di TFR, non versate dal datore al fondo complementare, relative al periodo successivo alla cessione, per i mesi da maggio
2022 sino a settembre 2023, per le quali l'obbligo grava in capo alla . Parte_1
Di conseguenza, deve affermarsi che l è legittimata passiva e, anche nel merito, Parte_1
come di seguito si vedrà, è soggetto tenuto al pagamento delle somme non versate al Fondo di previdenza complementare.
pagina 4 di 10 Per completezza, deve pure evidenziarsi che l'art. 8 del contratto di affitto di ramo d'azienda intervenuto in data 31.12.2021 tra e in base al quale CP_4 Parte_1 CP_4
[...
si obbligava a rifondere alla Società affittuaria quanto la stessa fosse tenuta a sborsare nei confronti dei creditori dell'esercizio per effetto dell'art. 2560 C.C., ha mera valenza interna tra le parti contraenti, ma non risulta opponibile ai terzi, ossia, nel caso in esame, ai lavoratori.
2. Ciò chiarito, si evidenzia che sin dalla costituzione in giudizio che, si ricorda, in CP_1
sede monitoria aveva richiesto il pagamento di euro 14.943,46) ha precisato il proprio credito in euro € 8.566,30; anche (che, si ricorda, in sede monitoria aveva richiesto il CP_3
pagamento di euro 16.757,30) ha chiesto la rettifica del proprio credito nel complessivo importo di € 8.554,84.
Le posizioni di credito complessivamente vantate dai lavoratori risultano -nel quantum- pacifiche e non contestate all'esito della precisazione del credito di cui sopra e devono essere quindi ripartite tra le due società in applicazione dei principi sopra specificati, con la conseguenza che sussiste l'obbligo di pagamento in capo ad quale affittuaria, Parte_1
per i ratei di contributo TFR relativi ai mesi da maggio 2022 (data in cui ha avuto efficacia il contratto di affitto di ramo di azienda) sino a settembre 2023 (cfr. buste paga fascicolo di parte opposta) ed, in via solidale, in capo ad entrambe le Società, concedente ed affittuaria, per il pregresso debito.
Dunque, sulla scorta dei principi di diritto precedentemente enunciati, la Parte_2
risulta tenuta, in via esclusiva, alla corresponsione nei confronti degli odierni opposti
[...]
delle seguenti somme, relative al periodo da maggio 2022 (data in cui ha avuto efficacia il contratto di affitto di ramo di azienda) sino a settembre 2023:
➢ Euro 2.205,04 per la posizione di;
Controparte_1
➢ Euro 2.220,76 per la posizione di CP_3
➢ Euro 2.109,44 per la posizione di Controparte_2
Entrambe le società, e sono pure tenute, in solido, al pagamento Parte_1 CP_4
delle somme relative ai ratei di contributo TFR per il periodo antecedente alla cessione, così individuate:
➢ Euro 6.361,26 per la posizione di;
Controparte_1
➢ Euro 6.334,08 per la posizione di CP_3
pagina 5 di 10 ➢ Euro 5.638,21 per la posizione di Controparte_2
Si osserva che, in corso di causa (cfr. allegati alle note di udienza del 30.09.2025 e del
20.01.2025), ha depositato contabili bancarie da cui si evince l'intervenuto Parte_1
pagamento, per i lavoratori delle somme di propria esclusiva spettanza CP_1 CP_3
relative al periodo da maggio 2022 al settembre 2023, effettuato al Fondo di previdenza complementare scelto da ciascun lavoratore.
Quanto alla posizione del , al fine di comprovare il pagamento, l CP_2 Pt_1
ha prodotto una contabile (doc.
1 - note scritte per l'udienza del 21/1/2025) di euro
[...]
2.258,90 -somma non corrispondente all'importo dovuto a proprio esclusivo carico per il periodo maggio 2022/settembre 2023- che, inoltre, non reca alcun elemento che consenta la riconducibilità del pagamento alla polizza intrattenuta dal lavoratore in questione presso l'istituto Mediolanum;
peraltro, ha contestato la corresponsione di tale CP_2
importo, precisando che la opponente aveva versato al Fondo la minor somma Parte_1 di euro 1.040,10, come risultante dall'estratto dei movimenti relativi alla polizza dallo stesso intrattenuta presso il fondo e già indicato nella comunicazione a mezzo pec in atti (in allegato alle note del 20.01.2025). Si osserva che l nelle note del 21.01.2025, neppure Parte_1
ha ribattuto alcunché sullo specifico punto in analisi.
Ne deriva che, rispetto alla posizione del , la società è CP_2 Parte_1
tenuta a regolarizzare la posizione contributiva con corresponsione della somma residua pari ad euro 1.069,34 (euro 2.109,44 – euro 1.040,10 = euro 1.069,34), relativa, come detto, ai ratei di tfr per il periodo maggio 2022/settembre 2023.
Dunque, in ragione dei pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, essendo emerso che le società resistenti hanno omesso di versare al Fondo complementare i ratei di T.F.R. trattenuti in busta paga ai lavoratori:
➢ le società e sono tenute a regolarizzare la posizione Parte_1 CP_4
contributiva dei ricorrenti come segue: euro 6.361,26 per la posizione di , euro 6.334,08 per la posizione di Controparte_1 ed euro 5.638,21 per la posizione di relativa CP_3 Controparte_2
al periodo antecedente al maggio 2022;
➢ la società è tenuta a regolarizzare la posizione del lavoratore Parte_1 in misura di euro 1.069,34 per il periodo maggio Controparte_2
2022/settembre 2023.
pagina 6 di 10 3. Va poi osservato che, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18477 del 28/06/2023: “1. “Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza
Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa – il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
2. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di
T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C.
3. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”.
Avendo, pertanto, le quote di tfr natura retributiva, il lavoratore è pianamente legittimato ad agire in giudizio per richiedere il pagamento delle quote di tfr accantonate dal datore di lavoro ma non versate al fondo.
Deve tuttavia prendersi atto che i lavoratori -nel presente processo- non hanno richiesto la chiamata in causa del Fondo di previdenza complementare;
invero, trattandosi di rapporto triangolare, riconducibile alla delegazione di pagamento, la condanna al versamento delle quote di TFR trattenute in busa paga e non versate, a ben vedere, dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo e solo mediati ed indiretti nei confronti del lavoratore, sebbene quest'ultimo rimanga l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire.
4. Peraltro, va ricordato, in termini più generali, che con l'opposizione avverso decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla pagina 7 di 10 controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente; in tale contesto, il giudice non è tenuto a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio (non trattandosi di un giudizio impugnatorio), ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Traendo le fila di quanto sopra indicato, nella presente sede il Tribunale è tenuto a revocare i decreti ingiuntivi opposti, per i seguenti motivi:
-perché le omissioni di versamento delle quote di TFR sono state quantificate in misura differente rispetto agli importi richiesti in sede monitoria;
-perché è stato accertato quale sia il soggetto tenuto al pagamento ( e/o Parte_1 CP_4
[...
ed in che misura in relazione a ciascun lavoratore e a ciascun segmento temporale sopra specificato, anche tenuto conto dei pagamenti nel frattempo intervenuti;
-perché non può ammettersi una condanna al pagamento delle somme richieste direttamente in favore dei lavoratori.
In definitiva, il Tribunale, nella presente sede di cognizione, in ragione delle pretese sostanziali fatte valere dai lavoratori, può limitarsi a dichiarare che le società resistenti sono risultate inadempienti all'obbligo di effettuare i versamenti dei ratei del TFR al Fondo di previdenza complementare scelto da ciascun lavoratore, per gli importi sopra quantificati;
quindi, le società devono essere condannate a regolarizzare la posizione contributiva dei lavoratori presso i rispettivi Fondi previdenziali;
non può invece emettersi condanna al pagamento delle somme direttamente in favore dei lavoratori, per effetto della tipologia di istituto in esame, come sopra ricostruita, né direttamente in favore del Fondo che, come visto, non è stato evocato in giudizio.
pagina 8 di 10 4.Quanto alle spese processuali, si rileva, infine, che anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene ridotto, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Invero, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione;
deve escludersi di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. n. 5984/1999; Cass. n. 7892/1994;
Cass. n. 14526/2000), occorrendo avere riguardo, quindi, all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza confrontarsi con il risultato finale del giudizio.
Nel caso in esame, valutato il complessivo esito del giudizio, le spese processuali possono essere poste a carico delle società resistenti, sostanzialmente soccombenti;
le spese sono tuttavia parametrate al quantum dell'omissione contributiva, come sopra accertata, e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca i decreti ingiuntivi nn. 4/2024; 6/2024 e 7/2024 emessi da questo Tribunale;
2) Dichiara che le società e sono inadempienti rispetto Parte_1 CP_4 all'obbligo di effettuare i versamenti dei ratei di TFR presso i rispettivi Fondi di
Previdenza complementare per le posizioni dei lavoratori , Controparte_1 CP_3
e e, nello specifico, che ha omesso il
[...] Controparte_2 Parte_1 versamento di euro 1.069,24 per la posizione di e che Controparte_2
entrambe le società, e hanno omesso il versamento di Parte_1 CP_4
euro 6.361,26 per la posizione di , di euro 6.334,08 per la posizione Controparte_1 di di euro 5.638,21 per la posizione di CP_3 Controparte_2 pagina 9 di 10 3) Condanna e a regolarizzare la posizione contributiva dei Parte_1 CP_4
singoli lavoratori ricorrenti, nei termini indicati al capo 2);
4) Condanna in via solidale le società e al pagamento in Parte_1 CP_4
favore degli opposti delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 6.092,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione.
Campobasso, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 21.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 83/2024, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall' avv. Vittorio Parte_1
DI CESARE
RICORRENTE
CONTRO
, e difesi dall' avv. Antonella Controparte_1 Controparte_2 CP_3
LALLI
RESISTENTI
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall' avv. CP_4
Michele MEDEA
TERZA
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni opposti, , e hanno Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ottenuto dal Tribunale di Campobasso l'emissione, rispettivamente, dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 6/2024 (R.G.L. n. 31/2024) per l'importo di euro 14.943,46, n.
4/2024 per l'importo di euro 7.792,65 (R.G.L. n. 8/2024) e n. 7/2024 (R.G.L. 24/2024) per pagina 1 di 10 l'importo di euro 16.757,30, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo e spese della fase monitoria, nei confronti della società a fronte del mancato Parte_1
pagamento della somma dovuta a titolo di contributo per trattamento di fine rapporto non versata dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare scelto dai lavoratori per gli anni dal 2018 al mese di settembre 2023.
La Società ha proposto opposizione ai suddetti decreti ingiuntivi, Parte_1
sostenendo:
-il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate in via monitoria dagli odierni opposti;
sul punto, riferiva che in data 31.12.2021, con effetto dal 1.05.2022, era stato stipulato tra essa opponente (quale affittuaria) e la società concedente) un CP_4 contratto di affitto di ramo d'azienda, con conseguente passaggio dei dipendenti al ramo d'azienda in esame, ivi compresi gli odierni opposti;
-che con il richiamato contratto di affitto la società affittante, ossia si era CP_4
obbligata a rispondere per tutte le eventuali controversie relative ai periodi precedenti all'affitto, sollevando la società affittuaria, da ogni responsabilità in merito;
Parte_1
-che, pertanto, le pretese relative al mancato versamento della quota tfr a carico dell'azienda per il periodo dal 2018 al maggio 2022 risultavano, nei propri confronti, infondate;
-in ogni caso, l'errata quantificazione delle somme richieste in via monitoria da CP_1
rispetto a quanto già corrisposto dalla Società datrice di lavoro al fondo CP_3
pensionistico, dato che, per era stata omessa la contabilizzazione di somme già CP_1
versate al Fondo, come risultava anche dalla pregressa vicenda monitoria intercorsa tra le stesse parti;
di conseguenza, per dall'importo di € 22.523,67 doveva essere CP_1 detratto quello, già pagato, di € 15.047,89, con conseguente importo residuo di € 7.475,78, mentre per dall'importo di € 22.059,01 avrebbe dovuto essere detratto l'importo di € CP_3
14.598,91, con differenza di euro 7.460,10.
Pertanto, la Società opponente, previa declaratoria di insussistenza della pretesa azionata, richiedeva la revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Costituendosi nel presente giudizio, gli opposti, nel contestare ogni avversa deduzione ed istanza, chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa della società ed CP_4 eccepivano l'insussistenza del dedotto difetto legittimazione passiva in ragione della solidarietà tra concedente ed affittuario ai sensi dell'art. 2560, II comma, c.c. nonché la genericità della clausola di manleva contenuta nel contratto di affitto di ramo d'azienda del
31.12.2021.
pagina 2 di 10 Gli opposti aderivano, inoltre, al rilievo circa l'inesatta quantificazione CP_1 CP_3
delle somme azionate in via monitoria sollevato dalla Società opponente - chiedendone la correzione nella misura, rispettivamente, di euro 8.566,30 e di euro 8.554,84 - nonché alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività degli opposti decreti in attesa della decisione sul merito delle pretese, chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione proposta con pronuncia di condanna in capo ad attesa la perdurante violazione, da parte CP_4 di dell'obbligo ex d. lgs. n. 252/2005 di versare al fondo le quote di TFR CP_4
maturate.
Con ordinanza del 27/2/2024, il G.L., disposta la riunione al presente procedimento di quelli contraddistinti da nn. R.G. 84/2024 e 85/2024, vista la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, autorizzava la chiamata in causa della società e sospendeva CP_4
l'efficacia esecutiva dei decreti ingiuntivi opposti.
Costituitasi in giudizio, la Società terza chiamata, riconosceva la sussistenza CP_4 dei crediti nei confronti degli odierni opposti, così come rimodulati a seguito dell'opposizione proposta da e chiedeva concedersi termine finale al 31.12/.024 al fine di Parte_1
effettuare i pagamenti.
La causa veniva istruita mediante la documentazione allegata dalle parti e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/1/2025.
____________
1.L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall' va Parte_1
disattesa.
Invero, l'art. 2560 c.c. ripartisce tra cedente e cessionario la responsabilità per i debiti sorti anteriormente alla cessione d'azienda (o di ramo d'azienda), conformemente al principio generale che condiziona la sostituzione del debitore alla manifestazione del consenso da parte dei creditori;
al comma 2, l'art. 2560 c.c. prevede che commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori>>.
Nello specifico ambito lavoristico, in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda,
l'art. 2112 c.c. prevede che il rapporto di lavoro prosegua immutato con il datore di lavoro cessionario senza alcuna soluzione di continuità dovuta alla modificazione della parte datoriale.
pagina 3 di 10 Il cedente ed il cessionario risultano quindi obbligati in solido per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, con la conseguenza che il lavoratore potrà agire indifferentemente nei confronti del cedente e del cessionario per il recupero dei propri crediti di lavoro, salvo che il lavoratore, con atto transattivo ex art. 410 e 411 c.p.c., non abbia consentito la liberazione del cedente rendendo così responsabile il solo cessionario per i crediti maturati prima o al momento del trasferimento di azienda (Cass. 19 dicembre 1997 n.
12899).
Con particolare riferimento al TFR, si è pure osservato, con orientamento che si condivide, che: «in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo al trasferimento stesso, al pagamento delle quote di Tfr maturate fino alla data del trasferimento d'azienda e per tale credito del lavoratore sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2, invece unico obbligato al trattamento di fine rapporto, quanto alla quota di Tfr maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento d'azienda, è il datore di lavoro cessionario» (Cass. 11 settembre 2013, n. 20837; Cass. 14 maggio 2013, n.
11479; Cass. 22 settembre 2011, n. 19291).
Alla luce di tali indicazioni, deve quindi essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla opponente Parte_1
Invero: è depositato in atti il contratto di affitto di ramo di azienda del 31.12.2021, con effetto dal 01.05.2022, stipulato tra l concedente, e l quale affittuaria;
la CP_4 Parte_1
richiesta di ingiunzione concerne:
a) somme accantonate a titolo di TFR, non versate dal datore al fondo complementare, relative al periodo antecedente alla cessione, il cui onere di pagamento, in applicazione del principio sopra esplicitato, grava in via solidale tra cedente e cessionario;
b) nonché somme accantonate a titolo di TFR, non versate dal datore al fondo complementare, relative al periodo successivo alla cessione, per i mesi da maggio
2022 sino a settembre 2023, per le quali l'obbligo grava in capo alla . Parte_1
Di conseguenza, deve affermarsi che l è legittimata passiva e, anche nel merito, Parte_1
come di seguito si vedrà, è soggetto tenuto al pagamento delle somme non versate al Fondo di previdenza complementare.
pagina 4 di 10 Per completezza, deve pure evidenziarsi che l'art. 8 del contratto di affitto di ramo d'azienda intervenuto in data 31.12.2021 tra e in base al quale CP_4 Parte_1 CP_4
[...
si obbligava a rifondere alla Società affittuaria quanto la stessa fosse tenuta a sborsare nei confronti dei creditori dell'esercizio per effetto dell'art. 2560 C.C., ha mera valenza interna tra le parti contraenti, ma non risulta opponibile ai terzi, ossia, nel caso in esame, ai lavoratori.
2. Ciò chiarito, si evidenzia che sin dalla costituzione in giudizio che, si ricorda, in CP_1
sede monitoria aveva richiesto il pagamento di euro 14.943,46) ha precisato il proprio credito in euro € 8.566,30; anche (che, si ricorda, in sede monitoria aveva richiesto il CP_3
pagamento di euro 16.757,30) ha chiesto la rettifica del proprio credito nel complessivo importo di € 8.554,84.
Le posizioni di credito complessivamente vantate dai lavoratori risultano -nel quantum- pacifiche e non contestate all'esito della precisazione del credito di cui sopra e devono essere quindi ripartite tra le due società in applicazione dei principi sopra specificati, con la conseguenza che sussiste l'obbligo di pagamento in capo ad quale affittuaria, Parte_1
per i ratei di contributo TFR relativi ai mesi da maggio 2022 (data in cui ha avuto efficacia il contratto di affitto di ramo di azienda) sino a settembre 2023 (cfr. buste paga fascicolo di parte opposta) ed, in via solidale, in capo ad entrambe le Società, concedente ed affittuaria, per il pregresso debito.
Dunque, sulla scorta dei principi di diritto precedentemente enunciati, la Parte_2
risulta tenuta, in via esclusiva, alla corresponsione nei confronti degli odierni opposti
[...]
delle seguenti somme, relative al periodo da maggio 2022 (data in cui ha avuto efficacia il contratto di affitto di ramo di azienda) sino a settembre 2023:
➢ Euro 2.205,04 per la posizione di;
Controparte_1
➢ Euro 2.220,76 per la posizione di CP_3
➢ Euro 2.109,44 per la posizione di Controparte_2
Entrambe le società, e sono pure tenute, in solido, al pagamento Parte_1 CP_4
delle somme relative ai ratei di contributo TFR per il periodo antecedente alla cessione, così individuate:
➢ Euro 6.361,26 per la posizione di;
Controparte_1
➢ Euro 6.334,08 per la posizione di CP_3
pagina 5 di 10 ➢ Euro 5.638,21 per la posizione di Controparte_2
Si osserva che, in corso di causa (cfr. allegati alle note di udienza del 30.09.2025 e del
20.01.2025), ha depositato contabili bancarie da cui si evince l'intervenuto Parte_1
pagamento, per i lavoratori delle somme di propria esclusiva spettanza CP_1 CP_3
relative al periodo da maggio 2022 al settembre 2023, effettuato al Fondo di previdenza complementare scelto da ciascun lavoratore.
Quanto alla posizione del , al fine di comprovare il pagamento, l CP_2 Pt_1
ha prodotto una contabile (doc.
1 - note scritte per l'udienza del 21/1/2025) di euro
[...]
2.258,90 -somma non corrispondente all'importo dovuto a proprio esclusivo carico per il periodo maggio 2022/settembre 2023- che, inoltre, non reca alcun elemento che consenta la riconducibilità del pagamento alla polizza intrattenuta dal lavoratore in questione presso l'istituto Mediolanum;
peraltro, ha contestato la corresponsione di tale CP_2
importo, precisando che la opponente aveva versato al Fondo la minor somma Parte_1 di euro 1.040,10, come risultante dall'estratto dei movimenti relativi alla polizza dallo stesso intrattenuta presso il fondo e già indicato nella comunicazione a mezzo pec in atti (in allegato alle note del 20.01.2025). Si osserva che l nelle note del 21.01.2025, neppure Parte_1
ha ribattuto alcunché sullo specifico punto in analisi.
Ne deriva che, rispetto alla posizione del , la società è CP_2 Parte_1
tenuta a regolarizzare la posizione contributiva con corresponsione della somma residua pari ad euro 1.069,34 (euro 2.109,44 – euro 1.040,10 = euro 1.069,34), relativa, come detto, ai ratei di tfr per il periodo maggio 2022/settembre 2023.
Dunque, in ragione dei pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, essendo emerso che le società resistenti hanno omesso di versare al Fondo complementare i ratei di T.F.R. trattenuti in busta paga ai lavoratori:
➢ le società e sono tenute a regolarizzare la posizione Parte_1 CP_4
contributiva dei ricorrenti come segue: euro 6.361,26 per la posizione di , euro 6.334,08 per la posizione di Controparte_1 ed euro 5.638,21 per la posizione di relativa CP_3 Controparte_2
al periodo antecedente al maggio 2022;
➢ la società è tenuta a regolarizzare la posizione del lavoratore Parte_1 in misura di euro 1.069,34 per il periodo maggio Controparte_2
2022/settembre 2023.
pagina 6 di 10 3. Va poi osservato che, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18477 del 28/06/2023: “1. “Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza
Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa – il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
2. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di
T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C.
3. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”.
Avendo, pertanto, le quote di tfr natura retributiva, il lavoratore è pianamente legittimato ad agire in giudizio per richiedere il pagamento delle quote di tfr accantonate dal datore di lavoro ma non versate al fondo.
Deve tuttavia prendersi atto che i lavoratori -nel presente processo- non hanno richiesto la chiamata in causa del Fondo di previdenza complementare;
invero, trattandosi di rapporto triangolare, riconducibile alla delegazione di pagamento, la condanna al versamento delle quote di TFR trattenute in busa paga e non versate, a ben vedere, dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo e solo mediati ed indiretti nei confronti del lavoratore, sebbene quest'ultimo rimanga l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire.
4. Peraltro, va ricordato, in termini più generali, che con l'opposizione avverso decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla pagina 7 di 10 controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente; in tale contesto, il giudice non è tenuto a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio (non trattandosi di un giudizio impugnatorio), ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Traendo le fila di quanto sopra indicato, nella presente sede il Tribunale è tenuto a revocare i decreti ingiuntivi opposti, per i seguenti motivi:
-perché le omissioni di versamento delle quote di TFR sono state quantificate in misura differente rispetto agli importi richiesti in sede monitoria;
-perché è stato accertato quale sia il soggetto tenuto al pagamento ( e/o Parte_1 CP_4
[...
ed in che misura in relazione a ciascun lavoratore e a ciascun segmento temporale sopra specificato, anche tenuto conto dei pagamenti nel frattempo intervenuti;
-perché non può ammettersi una condanna al pagamento delle somme richieste direttamente in favore dei lavoratori.
In definitiva, il Tribunale, nella presente sede di cognizione, in ragione delle pretese sostanziali fatte valere dai lavoratori, può limitarsi a dichiarare che le società resistenti sono risultate inadempienti all'obbligo di effettuare i versamenti dei ratei del TFR al Fondo di previdenza complementare scelto da ciascun lavoratore, per gli importi sopra quantificati;
quindi, le società devono essere condannate a regolarizzare la posizione contributiva dei lavoratori presso i rispettivi Fondi previdenziali;
non può invece emettersi condanna al pagamento delle somme direttamente in favore dei lavoratori, per effetto della tipologia di istituto in esame, come sopra ricostruita, né direttamente in favore del Fondo che, come visto, non è stato evocato in giudizio.
pagina 8 di 10 4.Quanto alle spese processuali, si rileva, infine, che anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene ridotto, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Invero, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione;
deve escludersi di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. n. 5984/1999; Cass. n. 7892/1994;
Cass. n. 14526/2000), occorrendo avere riguardo, quindi, all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza confrontarsi con il risultato finale del giudizio.
Nel caso in esame, valutato il complessivo esito del giudizio, le spese processuali possono essere poste a carico delle società resistenti, sostanzialmente soccombenti;
le spese sono tuttavia parametrate al quantum dell'omissione contributiva, come sopra accertata, e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca i decreti ingiuntivi nn. 4/2024; 6/2024 e 7/2024 emessi da questo Tribunale;
2) Dichiara che le società e sono inadempienti rispetto Parte_1 CP_4 all'obbligo di effettuare i versamenti dei ratei di TFR presso i rispettivi Fondi di
Previdenza complementare per le posizioni dei lavoratori , Controparte_1 CP_3
e e, nello specifico, che ha omesso il
[...] Controparte_2 Parte_1 versamento di euro 1.069,24 per la posizione di e che Controparte_2
entrambe le società, e hanno omesso il versamento di Parte_1 CP_4
euro 6.361,26 per la posizione di , di euro 6.334,08 per la posizione Controparte_1 di di euro 5.638,21 per la posizione di CP_3 Controparte_2 pagina 9 di 10 3) Condanna e a regolarizzare la posizione contributiva dei Parte_1 CP_4
singoli lavoratori ricorrenti, nei termini indicati al capo 2);
4) Condanna in via solidale le società e al pagamento in Parte_1 CP_4
favore degli opposti delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 6.092,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione.
Campobasso, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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