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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. V.G. 10994/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n° 10994/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il
31.10.2025 da
, nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 italiana, con l'avv. CC NO
e
, nato a [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
CC NO
Ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale omologare con sentenza la separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. I coniugi dichiarano di avere già regolato i propri rapporti patrimoniali, di essere autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro;
3. Nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.; 4. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, sarà pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri
[...]
e in data 11.02.2013”. Parte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_2 iscritto in data 31.10.2025; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 2.12.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473 bis.51
c.p.c., così decide:
1. dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Brasile) il 22.5.1982 e , nato a [...] il Controparte_2
16.10.1975;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Torreglia (PD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torreglia (PD), al n. 2, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2013; 3. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi
[...]
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note Parte_1 Controparte_2 scritte per l'udienza;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n° 10994/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il
31.10.2025 da
, nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 italiana, con l'avv. CC NO
e
, nato a [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
CC NO
Ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale omologare con sentenza la separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. I coniugi dichiarano di avere già regolato i propri rapporti patrimoniali, di essere autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro;
3. Nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.; 4. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, sarà pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri
[...]
e in data 11.02.2013”. Parte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_2 iscritto in data 31.10.2025; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 2.12.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473 bis.51
c.p.c., così decide:
1. dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Brasile) il 22.5.1982 e , nato a [...] il Controparte_2
16.10.1975;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Torreglia (PD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torreglia (PD), al n. 2, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2013; 3. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi
[...]
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note Parte_1 Controparte_2 scritte per l'udienza;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari