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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2575 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato VISONA' ALESSANDRA e dall'avvocato NARDON
RB IN
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/08/1966, rappresentata e difesa dall'avvocato RAZA ILEANA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
l'On.le Tribunale di Vicenza dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
TO NT (VI) in data 12 Giugno 1994, da (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e residente a [...],
e (C.F ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], trascritto negli atti di matrimonio del Comune di TO NT (VI) al n. 6, parte 2, serie A, anno 1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO NT (VI) di effettuare le annotazioni previste dalla
Legge, alle seguenti, concordate, conclusioni:
- nessun assegno divorzile, dandosi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
- nessun contributo al mantenimento per i figli essendo gli stessi economicamente indipendenti, dandosi atto, in particolare, che è economicamente indipendente fin dall'anno 2022; Per_1
- nessun provvedimento in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare, con conseguente revoca della assegnazione alla sig.ra prevista in sede di separazione personale dei coniugi;
Pt_2
- i ricorrenti concordano che, pur mantenendo la comproprietà della casa familiare, ne distribuiranno l'utilizzo come segue, salvi diversi accordi futuri: la signora utilizzerà in via esclusiva Pt_2
l'appartamento sito in via Ponte Cocco n. 32 let. 1, primo e secondo piano, mentre il signor Pt_1 utilizzerà in via esclusiva l'appartamento sito in via Ponte Cocco n. 32 let. 2 al piano terra, nonché le due stanze ad uso deposito del piano terra. A tal fine, la sig.ra autorizza il sig. ad Pt_2 Pt_1 ultimare la ristrutturazione del piano terra dell'immobile e si impegna a rilasciare le autorizzazioni amministrative a ciò necessarie, a richiesta del sig. Ciascun utilizzatore sosterrà le spese Pt_1 ordinarie relative all'appartamento in uso. I tre posti auto a servizio dei predetti immobili saranno utilizzati nel seguente modo: il posto auto centrale verrà utilizzato dalla moglie (tranne la parte più interna verso la casa che viene e verrà utilizzata dal marito per parcheggio laterale di veicoli e per deposito attrezzi), mentre i due laterali saranno rispettivamente utilizzati dal marito ed al figlio che attualmente convive con la madre ma, se si dovesse trasferire altrove, saranno Per_1 Per_1 utilizzati dal marito;
- salva la ristrutturazione testé indicata già autorizzata (le cui spese saranno sostenute integralmente dal signor , le parti pattuiscono che le spese straordinarie, riguardanti la casa familiare in Pt_1 comproprietà dovranno essere preventivamente concordate così come le spese ordinarie e straordinarie relative alle parti comuni dell'edificio;
- ogni parte provvederà al pagamento del proprio legale. Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in TO NT (VI) in data 12/06/1994.
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 07/10/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in TO NT (VI) il 12/06/1994 alle condizioni in epigrafe Parte_2 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di TO NT (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 1994;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2575 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato VISONA' ALESSANDRA e dall'avvocato NARDON
RB IN
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/08/1966, rappresentata e difesa dall'avvocato RAZA ILEANA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
l'On.le Tribunale di Vicenza dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
TO NT (VI) in data 12 Giugno 1994, da (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e residente a [...],
e (C.F ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], trascritto negli atti di matrimonio del Comune di TO NT (VI) al n. 6, parte 2, serie A, anno 1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO NT (VI) di effettuare le annotazioni previste dalla
Legge, alle seguenti, concordate, conclusioni:
- nessun assegno divorzile, dandosi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
- nessun contributo al mantenimento per i figli essendo gli stessi economicamente indipendenti, dandosi atto, in particolare, che è economicamente indipendente fin dall'anno 2022; Per_1
- nessun provvedimento in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare, con conseguente revoca della assegnazione alla sig.ra prevista in sede di separazione personale dei coniugi;
Pt_2
- i ricorrenti concordano che, pur mantenendo la comproprietà della casa familiare, ne distribuiranno l'utilizzo come segue, salvi diversi accordi futuri: la signora utilizzerà in via esclusiva Pt_2
l'appartamento sito in via Ponte Cocco n. 32 let. 1, primo e secondo piano, mentre il signor Pt_1 utilizzerà in via esclusiva l'appartamento sito in via Ponte Cocco n. 32 let. 2 al piano terra, nonché le due stanze ad uso deposito del piano terra. A tal fine, la sig.ra autorizza il sig. ad Pt_2 Pt_1 ultimare la ristrutturazione del piano terra dell'immobile e si impegna a rilasciare le autorizzazioni amministrative a ciò necessarie, a richiesta del sig. Ciascun utilizzatore sosterrà le spese Pt_1 ordinarie relative all'appartamento in uso. I tre posti auto a servizio dei predetti immobili saranno utilizzati nel seguente modo: il posto auto centrale verrà utilizzato dalla moglie (tranne la parte più interna verso la casa che viene e verrà utilizzata dal marito per parcheggio laterale di veicoli e per deposito attrezzi), mentre i due laterali saranno rispettivamente utilizzati dal marito ed al figlio che attualmente convive con la madre ma, se si dovesse trasferire altrove, saranno Per_1 Per_1 utilizzati dal marito;
- salva la ristrutturazione testé indicata già autorizzata (le cui spese saranno sostenute integralmente dal signor , le parti pattuiscono che le spese straordinarie, riguardanti la casa familiare in Pt_1 comproprietà dovranno essere preventivamente concordate così come le spese ordinarie e straordinarie relative alle parti comuni dell'edificio;
- ogni parte provvederà al pagamento del proprio legale. Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in TO NT (VI) in data 12/06/1994.
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 07/10/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in TO NT (VI) il 12/06/1994 alle condizioni in epigrafe Parte_2 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di TO NT (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 1994;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello