TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/04/2026, n. 7402
TAR
Sentenza 12 gennaio 2011
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TAR
Ordinanza collegiale 3 giugno 2011
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TAR
Sentenza 14 marzo 2012
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TAR
Ordinanza collegiale 18 luglio 2013
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TAR
Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Impossibilità di trasferimento ex art. 2932 c.c.

    La società UR PP s.a.s. ha venduto l'immobile ad una terza società, A.G.A. Immobiliare s.n.c., senza che l'obbligo di trasferimento fosse riprodotto nei confronti di quest'ultima. Pertanto, a meno di una revocatoria dell'acquisto, la cessione gratuita non può aver luogo nei confronti dell'attuale proprietaria.

  • Accolto
    Responsabilità per inadempimento dell'obbligo di trasferimento

    La sussistenza di un'obbligazione risarcitoria in capo alla società UR PP s.a.s. per inadempimento dell'obbligo di trasferimento è stata accertata. Il danno viene liquidato in via equitativa, considerando la gratuità della pattuita cessione e la difficoltà di quantificare il mancato godimento della funzionalità del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/04/2026, n. 7402
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7402
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo