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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/09/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15/09/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 481/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] C.F Parte_1
, e residente in [...]C/da Sceti n. 36, CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Tortorici (Me) C/da Mercurio n° 189, presso lo studio dell'Avv. Fabio Armeli Iapichino che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Daniela Anziano, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anni 2014-2015;
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16/02/2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di aver espletato, come bracciante agricolo, CP_1
regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della Soc.
Coop La CI, accumulando 102 giornate lavorative nell'anno
2014 e 102 giornate lavorative nell'anno 2015, e lavorando in particolare per l'anno 2014 per il periodo dal 11/06/2014 al 31/12/2014 e per l'anno
2015 per il periodo dal 18/05/2015 al 31/12/2015.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1 lavoratori agricoli e chiedeva, pertanto, la condanna dell' a CP_1 reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore anticipatario. Depositava altresì la dichiarazione ex. art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
09/06/2023 eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità dei motivi;
nel merito contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare va rilevato che non si oppongono problemi di tempestività del ricorso, depositato entro i termini di legge.
Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per le annualità dedotte. Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate agricole CP_1
2 dagli elenchi dei braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta La
CI.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Su sua richiesta istruttoria, infatti, è stato sentito nel corso di causa il teste , il quale confermava che parte ricorrente Testimone_1
ha prestato la propria attività di bracciante agricola alle dipendenze della ditta menzionata per gli anni e per le giornate vantate dalla stessa. Nello specifico, dichiarava che svolgeva la propria attività Parte_1
sui fondi della ditta La CI siti in Ficarra e Sinagra e precisamente si dedicava, a seconda del ciclo stagionale, alla “raccolta di nocciole e alla pulitura delle piante” sempre seguendo le direttive del titolare o, in assenza di questi, di persona da lui delegata. Riferiva inoltre che il lavoro iniziava alle ore 7,30, con pausa pranzo dalle 13,00 alle ore 14,00, e terminava alle ore 15,45. (cfr. verbale di udienza del 29.01.2024).
3 Le deposizioni del teste, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017).
Il teste in sede di testimonianza ha dichiarato Testimone_1
“La ricorrente non ha testimoniato nella mia causa perché ancora non è stata tenuta l'istruttoria ma è indicata come teste”.
Tale circostanza induce a ritenere che, proprio in relazione alla questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, il teste escusso ha un interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso favorevole all'odierna ricorrente tale per cui le dichiarazioni eventualmente rese ne imporrebbero una valutazione prudenziale.
La deposizione resa, che avvalorerebbe la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura dipendente, avendo il teste riferito in ordine a taluni elementi fattuali tipici della subordinazione (sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario prestabilito e mansioni svolte) non appare tuttavia, a giudizio di questo decidente, dotata dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale, proprio in ragione del particolare interesse da cui è animato il testimone e che, pertanto, essa assume valore recessivo rispetto le risultanze dell'accertamento ispettivo il cui verbale è stato ritualmente prodotto in atti dall' . CP_1
Ciò è stato pacificamente affermato dalla giurisprudenza che, in analoga questione a quella oggetto di decisione, ha precisato che “la valutazione delle risultanze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco, considerato che essi sono titolari di una posizione
4 del tutto assimilabile a quella dell'appellata” (cfr. Corte d'Appello di
Catanzaro, sez. lavoro, 04/12/2018).
In particolare, continuano i Giudici di merito, che nel caso in cui i testimoni coinvolti nell'accertamento ispettivo oggetto di causa “hanno interesse a confutare l'esito e ad affermare la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierno appellato alle dipendenze della medesima azienda, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta” (cfr. Corte CP_1
d'Appello di Catanzaro, sez. lavoro, 04/12/2018).
Partendo da tale assunto si giunge alla conclusione che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. Altrimenti si arriverebbe ad una situazione paradossale che “una prova presuntivamente inaffidabile
(quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova sospetta (la contraddittoria testimonianza di soggetti interessati) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto” (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, sez. lavoro, 04/12/2018)
Ed, infine, nella fattispecie esaminata, la ricorrente ha chiamato a deporre il teste il quale ha dichiarato: “non ho Testimone_2
mai lavorato assieme alla ricorrente. Io so che svolgeva il lavoro di bracciante agricola ma non so esattamente dove lavorava. […] Io ricordo che l'accompagnavo, saltuariamente, da settembre a ottobre. Questo per gli anni 2014 e 2015 […] Non ho mai visto la ricorrente lavorare quindi altro non so sulla sua attività lavorativa”. (cfr. verbale di udienza del
29.01.2024)
5 Per cui alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea non può trovare accoglimento, visto che parte ricorrente non ha provato con certezza di aver lavorato per le giornate dedotte in ricorso con la ditta La
CI.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M.
n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Invero, nonostante il deposito della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c., l'esonero non può essere applicato stante la materia trattata relativa al riconoscimento dell'illegittimità del disconoscimento delle giornate agricole e non specifiche richieste di natura previdenziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro l' con ricorso depositato il 16.02.2023, disattesa Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell' che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase CP_1 studio;
€ 213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 15.09.2025
Il Giudice Dott.
Carmelo Proiti
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