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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 130/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 457/2020, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 5.1.02020 nella controversia n.
141/2017 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Aurelia Grazia Di Iorio, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Gianluca Cascella, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pag. 1 di 10 Voglia la Corte d'Appello adita, reiecta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto di appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 457/2020, R.G. 141/2017, del Tribunale di
Campobasso, voglia accogliere le conclusioni così come formulate nel primo grado di giudizio e che qui si riportano:
a) Accertati i fatti, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
b) Per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco Controparte_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 29, al risarcimento dei danni tutti in favore della sig.ra per danni a Parte_1 persona, quantificati in € 13.600,00 (euro tredicimilaseicento/00), o della maggiore
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre le spese mediche nonché gli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo e al danno per svalutazione monetaria fino al soddisfo;
c) Condannare, in ogni caso, il in persona del Sindaco, Controparte_1 legale rapp.te pro tempore al pagamento delle spese del CTP Dott. ); Per_1
d) Condannare, in ogni caso, il convenuto alle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
Per l'appellato:
1)-Voglia la Ecc.ma Corte adita accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi (rectius, la motivazione) in cui si articola detto gravame risultano carenti della necessaria specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, impedendo l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, con conseguente difetto di specificità dei motivi in questione.
…
2)-In ogni caso e fermo quanto dedotto al precedente punto 1), di cui si insiste per il pieno accoglimento, Voglia la Ecc.ma Corte adita accertare e dichiarare
l'inammissibilità – e comunque l'infondatezza nel merito – dell'avversa impugnazione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 348bis c.p.c., per essere la stessa carente di ragionevole probabilità di accoglimento.
pag. 2 di 10 FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 14/2020, ha rigettato la domanda, proposta da nei confronti del di Parte_1 Controparte_1 accertamento della responsabilità dell'ente locale e risarcimento dei danni subiti per il sinistro verificatosi il 1°.12.2013, quando la , nel transitare su Via Pt_1
Montegrappa nel centro abitato di all'altezza dei civici 51/49, a CP_1 causa della cattiva manutenzione del marciapiede, era caduta rovinosamente a terra, procurandosi lesioni consistenti in "frattura pluiframmentaria continuata dell'EDR e distacco della stiloide ulneare a destra".
Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria orale, documentale e per mezzo di c.t.u., ricostruiti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., ha ritenuto sostanzialmente indimostrata la prospettazione della per genericità delle Pt_1 dichiarazioni dei testi escussi e ha ritenuto sussistente il caso fortuito, costituito dal fatto colposo dell'appellante, "la quale, frequentatrice, tra l'altro, dei luoghi di causa perché in prossimità dell'abitazione della figlia, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel far uso di quel marciapiede che presentava erba solo nella parte estrema di esso (cfr. all. 1) e quindi insidia avvistabile e in grado di essere evitata dall'attrice se avesse scelto di percorrere, come avrebbe fatto qualsiasi altro utente, la restante parte del marciapiede priva di difetti".
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello la , con atto di Pt_1 citazione notificato il 6.4.2021, chiedendone la totale riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito in giudizio il e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Con ordinanza del 30.5.2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 29.5.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 cod. proc. civ.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di pag. 3 di 10 approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., SU n. 36481/2022), a tenore della quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
Deve, poi, darsi atto che con l'ordinanza che ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata già implicitamente disattesa la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., la cui pronuncia è riservata all'udienza di cui all'art. 350 "prima di procedere alla trattazione" (art. 348- ter c.p.c.).
2. Con unico articolato motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c..
Nell'illustrare i tratti caratterizzanti della responsabilità da cose in custodia deduce che dalla documentazione fotografica depositata e dalle deposizioni testimoniali assunte risulta con chiarezza che la caduta è stata determinata dalla superficie del marciapiede ricoperta di erba e resa, in tal modo, scivolosa nonché dalla sconnessione dovuta alla presenza di mattonelle rotte;
aggiunge che la condotta della vittima può escludere la responsabilità del custode solo se sia colposa e imprevedibile, autonoma ed eccezionale, come tale dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, con la conseguenza che la mera disattenzione della vittima non è sufficiente a integrare il caso fortuito ai fini di cui all'art. 2051 c.c.
Il motivo non è fondato.
2.1. Va, in primo luogo, rilevato che il tribunale, pur avendo ritenuto
"sostanzialmente indimostrata" la prospettazione dell'appellante in ordine alle modalità del fatto, per la genericità delle circostanze riferite dalle testimoni ascoltate, ha di fatto recepito la ricostruzione della teste ("è Testimone_1 caduta perché la mattonella era rotta e c'era cresciuta su l'erba”) affermando essa pag. 4 di 10 induce a ritenere sussistente il caso fortuito, integrato dalla condotta imprudente della , idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa in custodia Pt_1
e il danno, così da escludere qualsiasi responsabilità del . Controparte_1
2.2. Ciò premesso in punto di fatto, va osservato che il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., per la quale è responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni dalla stessa cagionati, prescinde da qualsiasi connotato di colpa, con la conseguenza che il danneggiato è tenuto ad allegare e dare la prova del solo rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Esula dall'oggetto delle allegazioni e delle prove a carico del danneggiato la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge e di criteri di comune prudenza da parte del custode, che invece sono rilevanti quando si fa valere la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Al fine di esonerarsi da responsabilità il custode deve dare la prova del caso fortuito (che ricorre in presenza di un fatto naturale) oppure della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, rispetto alla produzione del danno della condotta del danneggiato, caratterizzata da colpa ex art. 1227 cod. civ., sulla base di una valutazione che deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela gravante sui consociati, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento dello stesso danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino al punto in cui detto comportamento interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del comportamento della vittima va parametrato sulla natura della cosa e sulla sua pericolosità: l'efficienza causale dell'imprudente condotta del danneggiato deve considerarsi tanto più incidente, quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa “nel senso che quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la
pag. 5 di 10 responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.: in tale ipotesi la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, risultando svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, rappresentata dal comportamento della vittima” (Cass., n. 21727/2012 e, in tempi recenti, Cass., n.
2345/2019; Cass., n. 12663/2024).
Quando difetta l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa sono percepibili in quanto tali, essendo la situazione ingeneratasi superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, "va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito"
(Cass., ordd. da n. 2478 a n. 2482 del 1°.2.2018, cit.; v. anche Cass., n.
28616/2013).
2.3. La rilevanza causale del fatto del danneggiato (il cui apprezzamento costituisce giudizio di fatto ed è possibile d'ufficio se sono prospettati gli elementi di fatto da cui esso è ricavabile: Cass., n. 11258/2018; Cass., n. 19281/2018) è condizionata alla sussistenza della colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Non ha fondamento la deduzione dell'appellante, secondo cui non sarebbe sufficiente a escludere la responsabilità del proprietario – custode della cosa la natura colposa della condotta della vittima, e quindi la sua disattenzione, ma sarebbe necessaria una condotta imprevedibile, eccezionale o anomala.
Su tale punto la Cassazione, anche in tempi recenti, ha precisato che "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile": Cass., n. 14228 del 23.5.2023, con cui, pronunciando in un caso riguardante proprio la caduta di un pedone in corrispondenza di sconnessioni del marciapiede, ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto interamente al pedone la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili;
nello stesso senso
Cass., n. 11526/2017; Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 27724/2018; Cass., n.
33074/2023, relativa a un caso di caduta su sampietrini;
di particolare rilievo è la recente Cass., n. 2376/2024, che, nel rigettare il ricorso proposto avverso pag. 6 di 10 sentenza di rigetto della domanda risarcitoria per inciampo in una buca e nel dare continuità all'orientamento di cui sopra, precisa che "deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo – al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa
Corte con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1° febbraio 2018 – secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035)".
2.4. così precisati i principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, deve confermarsi la valutazione compiuta dal primo giudice in merito alla condotta colposa della danneggiata nel percorrere il marciapiede su cui si è verificata la caduta.
Posto che non è in discussione la perfetta visibilità della condizione dei luoghi nel momento in cui si è verificato il passaggio da parte della , rilievo decisivo in Pt_1 ordine alla conferma del giudizio di sua responsabilità per la caduta occorsa assume la conformazione dello stato dei luoghi, quale emerge dalla documentazione fotografica depositata dalla stessa appellante.
Pur riguardando le fotografie soprattutto la parte del marciapiede ricoperta da erbacce, risulta comunque con chiarezza che adiacente rispetto al suddetto tratto del marciapiede interessato dalla presenza di vegetazione spontanea e dalla sconnessione, vi era una zona pianeggiante, priva di irregolarità e dislivelli, facilmente percepibile come zona più sicura da percorrere.
L'adozione della normale cautela adeguata alle circostanze da parte dell'appellata, in presenza di pavimentazione sconnessa e ricoperta da erbacce, avrebbe, quindi, imposto di evitare l'attraversamento in quel punto e di spostarsi leggermente sulla zona adiacente priva di irregolarità.
La visione delle fotografie in atti esclude che la conformazione del marciapiede rendesse necessario il transito sullo spazio sconnesso;
al contrario esso era pag. 7 di 10 ingiustificato in considerazione della presenza di uno spazio privo di irregolarità e in cui, comunque, le mattonelle della pavimentazione erano posizionate sullo stesso livello.
La scelta di percorrere il tratto sconnesso, pur in presenza di un'alternativa che non comportava alcun aggravio (il percorso non sarebbe stato in alcun modo allungato, né reso più gravoso, in quanto non avrebbe comportato la necessità di scendere dal marciapiede), richiedeva da parte del pedone una particolare cautela, certamente maggiore di quella normale collegata alla percorrenza di un'area priva di irregolarità, da tradursi in concreto in una più intensa attenzione ai punti in cui venivano poggiati i piedi nel camminare, in relazione al percorso seguito e alla percepibile presenza delle erbacce, che chiaramente segnalavano la disconnessione e che, per loro natura, non consentivano una percorrenza priva di rischi.
Tale maggiore attenzione sarebbe stata richiesta anche in ipotesi, comunque non sussistente nella specie, di mancanza di un percorso alternativo più sicuro, avuto riguardo alla particolarità della pavimentazione costituita da mattonelle, che, similmente alla pavimentazione in sampietrini (v. Cass., n. 33074/2023, cit.), per sua natura può costituire, a differenza di una pavimentazione perfettamente liscia, una maggiore occasione di inciampo, avuto riguardo alle caratteristiche sue proprie.
L'uso del marciapiede da parte della , sia pure non anomalo, eccezionale e Pt_1 imprevedibile, è stato sicuramente imprudente e integra, quindi, "un'oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass., n. 14228/2023), tale da interrompere, sul piano della causalità giuridica, il nesso causale tra la cosa e il danno.
2.5. Alla luce delle considerazioni che precedono in ordine alla percepibilità del rischio da parte del pedone, la responsabilità del appellato non può essere CP_1 fondata neppure sul rilievo della mancata predisposizione di misure idonee a neutralizzare o contenere la possibile fonte di pericolo per i pedoni costituita dal marciapiede, come l'apposizione di un cartello recante l'indicazione della presenza di vegetazione spontanea e di sconnessione o la recinzione dell'area.
Il fatto che le suddette misure fossero in astratto possibili non significa che, in presenza di un'agevole percepibilità e prevedibilità della situazione di pericolo,
pag. 8 di 10 l'utente potesse esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, la cui mancata adozione è in grado di dare vita a una serie causale autonoma in ordine alla responsabilità risarcitoria.
Sul punto si richiama l'insegnamento di Cass., n. 21675/2023 ("In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato
o contenuto la pericolosità intrinseca"), che ha confermato il giudizio di responsabilità esclusiva dell'utente di una piscina, scivolato per non aver adottato le cautele richieste dalla situazione dei luoghi, pur in presenza dell'inosservanza, da parte del gestore, delle norme in materia di sicurezza;
in quel caso, peraltro, veniva in considerazione la violazione di specifiche disposizioni di sicurezza finalizzate a regolamentare le autorizzazioni amministrative.
3. Dalle considerazioni esposte discende l'infondatezza della prospettazione con cui si ipotizza l'applicabilità del titolo alternativo di responsabilità di cui all'art. 2043
c.c., che peraltro postula un onere probatorio ben più gravoso in capo al danneggiato, il quale non può limitarsi ad allegare e dare la prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Avendo la condotta imprudente della danneggiata innestato una serie causale autonoma, in modo tale da interrompere il nesso causale tra cosa e danno, risultano superati i profili di colpa sopra evidenziati in capo all'ente locale, in particolare quelli concernenti l'omessa manutenzione e predisposizione di cautele funzionali a neutralizzare o contenere le fonti di potenziale rischio nel percorrere la zona in esame.
4. Alla pronuncia adottata consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della metà delle spese del presente grado di giudizio, che vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e ss. mm., tenuto conto del valore della causa determinato in base alle richiesta formulata con l'atto di citazione in primo grado, e in misura intermedia tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
La restante metà deve essere compensata, in presenza di alcune, sia pur isolate, pronunce della Suprema corte, coeve alla proposizione dell'appello, secondo cui non ricorrerebbe il caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, occorrendo che detta condotta presenti anche caratteri di pag. 9 di 10 imprevedibilità ed eccezionalità (v. punto 2.3. della motivazione).
Ricorrono rispetto all'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 457/2020 pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 5.10.2020, proposto da
, con citazione notificata il 6.4.2021, nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per tale quota, in € 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara compensata tra le parti la restante metà;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 10.4.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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