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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/08/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 919.2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Laudato ed Emilia Parte_1
Giordano;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., NT rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena D'Aniello;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Fiaschi e Gloria Lazzeri;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “1) Sempre, in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente con estromissione della stessa dal presente giudizio, e per l'effetto dichiarare la illegittimità e conseguente nullità
e/o inesistenza dell'atto impugnato e degli atti presupposti nei confronti della opponente con vittoria di spese e competenze;
2) Nel merito, in accoglimento delle osservazioni formulate in punto di fatto e di diritto dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'atto impugnato, ovvero del documento n. 10020219003604536000 emesso dalla società Agenzia delle Entrate -
pagina 1 di 7 Riscossione spa, notificato, a mezzo posta, in data 12.01.2022, nonché della cartella presupposta con conseguente estinzione della pretesa della controparte, nonché dell'obbligo incombente sull'opponente del pagamento della somma intimata con l'atto impugnato;
3)
Condannare i convenuti, con il vincolo della solidarietà, al risarcimento del danno morale ed esistenziale ex art 2043 c.c. in favore della opponente;
4) Condannare, in ogni caso,
l in p.l.r.p.t., e l , NT _3 in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai procuratori che si dichiarano antistatari.”.; Per il CO ( ): Controparte_4
“Voglia l'Onorevole Giudice, contrariis reiectis, in via preliminare e pregiudiziale, previa riunione e/o declaratoria di continenza e connessione, previo accoglimento delle eccezioni preliminari articolate, dichiarare l'azione nulla, irrituale ed inammissibile;
dichiarare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza dell'adito Giudice;
rigettare l'opposizione nei confronti di
, in quanto infondata in fatto ed in diritto in ordine a NT qualunque altro motivo;
limitare la pronuncia al ruolo effettivamente opposto;
dichiarare valido ed efficace l'atto e la pretesa impositiva in esso contenuta, condannando l'attore al pagamento. Con vittoria di spese e competenze di lite”; Per il CO (
[...]
): “ nel merito: rigettare le domande di parte opponente in _3 quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto e, conseguentemente, condannare la signora a corrispondere tutte le Parte_1 somme dovute e determinate nell'atto di intimazione di pagamento dell' NT
n. 100 2021 90036045 36/000. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui
[...] venisse dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato e conseguente nullità e/o inesistenza dello stesso per questioni che riguardano la regolarità degli atti notificati dall'
[...]
, condannare l a corrispondere NT NT all' la somma ingiunta e spettante all indicata nell'atto di intimazione n. 100 CP_5 CP_5
2021 90036045 36/000, oltre successivi interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Con la condanna delle controparti al pagamento delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex D.M. n.55/2014, compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell' ” Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, pagina 2 di 7 Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 10020219003604536000 notificata a mezzo posta in data 12.1.2022 dall , limitatamente alla cartella di Controparte_4 pagamento n. 10020120025108735000 presuntivamente notificata in data 12.1.2012 per recupero crediti ed interessi spese sanitarie, ruolo formato dall' _3
(anno di riferimento del debito 2006).
[...]
A sostegno della domanda eccepiva: a) difetto di legittimazione passiva;
b) Inesistenza dell'atto impugnato n. 10020219003604536000, per avvenuta notifica dello stesso senza l'intermediazione di un agente notificatore e mancata indicazione del responsabile del procedimento;
c) Nullità della intimazione di pagamento, per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 241/90 e art. 7 della Legge n.
212/2000. Più in particolare, parte opponente riteneva che la domanda formulata da parte intimante non fosse provata sotto il profilo della corretta individuazione della legittimazione passiva;
di fatto, la sig.ra sosteneva di non aver mai usufruito di servizi e/o Parte_1 prestazioni sanitarie di cui l chiedeva il pagamento _3
e per cui aveva proceduto alla formazione del ruolo, ritenendo, quindi di non essere legittimata passiva, di talchè formulava richiesta di estromissione dal giudizio.
Eccepiva, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020219003604536000, non solo per assoluta carenza di un valido titolo esecutivo, data la mancata notifica delle cartelle presupposte con conseguente prescrizione, ma anche perché l'atto impugnato era da considerarsi inesistente in quanto inviato a mezzo posta raccomandata senza l'intermediazione di agenti ufficiali e senza la compilazione della relata di notifica.
pagina 3 di 7 L'istante formulava, altresì, richiesta di risarcimento del danno morale ed esistenziale ex art
2043 c.c. per il senso di disagio e frustrazione cagionatole per essersi trovata davanti ad una illegittima pretesa.
Si costituiva l che, in via preliminare, chiedeva disporsi la NT riunione del presente gravame al giudizio non ancora iscritto a ruolo, ma incardinato dinanzi a diversa Autorità Giudiziaria, relativo all'impugnazione della medesima intimazione di pagamento, ma per crediti relativi ai diritti annuali della Camera di Commercio, stante la continenza e la connessione parzialmente oggettiva e soggettiva dei due giudizi. Eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Pisa, giudice competente in funzione del luogo in cui era stata elevata la sanzione. Parte convenuta rilevava l'inammissibilità della domanda per i vizi formali contestati nell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c dalla notifica dell'atto opposto per proporre opposizione agli atti esecutivi.
Nel merito, chiedeva, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed, in particolare, in relazione al difetto di legittimazione passiva sollevato da parte attrice, chiedeva di non essere considerato responsabile di eventuali vizi relativi agli atti prodromici e alle attività proprie dell'ente impositore.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto della domanda _3 in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed avanzava domanda trasversale nei confronti dell' chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento della NT somma ingiunta nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda per irregolarità procedurale degli atti notificati dall'Ente. L' contestava il difetto di _3 legittimazione passiva eccepito da parte attrice e, nel dettaglio, specificava che il credito vantato dalla struttura ospedaliera era afferente a prestazioni di natura sanitaria in regime di libera professione intramuraria rese dall' a favore del sig. , richieste CP_5 Parte_3 dal medesimo a pagamento e allo stesso fornite nell'anno 2006. Il saldo delle suddette prestazioni, a seguito del decesso del sig. era stato richiesto dall' alla signora Parte_3 CP_5
, in qualità di erede. Più precisamente si evidenziava che dal 12 al 15 gennaio Parte_1
2006 il sig. , nato il [...] a [...] era stato Parte_3 ricoverato presso le strutture dell' ed aveva ricevuto prestazioni sanitarie in regime di CP_5 libera professione intramuraria e in regime alberghiero da parte del dott. Persona_1 presso la U.O. Pensionanti c/o chirurgia generale. Il sig. , pertanto, era stato Parte_3 ospitato in camera di I classe dal 12.01.2006 ed era stato dimesso in data 15.01.2006. pagina 4 di 7 Successivamente alla prestazione sanitaria l'AOUP aveva emesso la fattura n.27 del
30.01.2006, da pagare entro il 28.02.2006, in cui era stata indicata la somma di € 4.029,89 a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla struttura sanitaria. Posto che il sig.
non aveva provveduto al pagamento della somma indicata in fattura, con Parte_3 raccomandata prot n. 40680 del 14.11.2006, consegnata in data 15.11.2006 era stato trasmesso al sig. un sollecito di pagamento, rimasto però privo di riscontro. Parte_3
Pertanto, successivamente, con raccomandata del 24.6.2011 inviata alla signora
[...]
, in qualità di erede del sig. , deceduto in data 12.9.2008, l aveva Parte_1 Parte_3 CP_5 chiesto alla stessa il pagamento di € 4.029,89 relativo al saldo della fattura n.27 del
30.1.2006, oltre interessi legali maturati per € 492,03, oltre € 3,40 per spese di spedizione raccomandata, per un importo complessivo di e 4.525,32, raccomandata ricevuta da una persona qualificatasi come cugina della sig.ra Anche quest'ultima raccomandata era Pt_4 rimasta priva di riscontro, pertanto, in data 7.11.2011, veniva notificata alla signora
[...]
, in qualità di erede del defunto sig. l'ingiunzione di pagamento n. 63 Parte_1 Parte_3 del 2011 per la somma di € 4.557,37 di cui € 4.029,89 per sorte capitale, € 515,38 per interessi legali dalla scadenza della fattura;
€ 12,10 per le spese di notifica, ingiunzione regolarmente notificata e ricevuta personalmente dalla signora;
L' pertanto, Parte_1 CP_5 in quanto creditrice della somma di € 4.557,37, in ragione della mancata opposizione alla ingiunzione n. 63 del 2011 chiedeva all' di provvedere al Controparte_6 recupero del credito. Conseguentemente in data 12.1.2013 l NT
notificava alla signora la cartella n.
[...] Parte_1
10020120025108735000, avente ad oggetto “recupero crediti e interessi emessa dall'
[...]
–anno 2006”. _3
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La controversia ha ad oggetto un'opposizione all'intimazione di pagamento relativa a crediti di natura patrimoniale, ovvero spese sanitarie in regime di libera professione intramuraria e in regime alberghiero, vantate da una struttura ospedaliera. Trattandosi, dunque, di credito di natura privatistica, e non di tributi o sanzioni amministrative, la giurisdizione spetta al giudizio ordinario.
Quanto alla competenza territoriale, il giudizio è stato correttamente incardinato dinanzi a
Codesta Autorità Giudiziaria, quale Giudice competente per l'esecuzione, che, nella specie, a norma dell'art. 27 cpc e art. 480 co. 3 cpc, deve individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi pagina 5 di 7 l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, con il domicilio del debitore.
In merito al difetto di legittimazione passiva eccepito dalla sig.ra , è ormai granitico Parte_1
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, esso resta sindacabile solo per i vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito” (cfr. Corte di Cass, Sez. V, sentenza n. 23046 del
11.11.2016; Corte di Cass., sezione tributaria, ordinanza n. 9185 depositata in data
8.4.2025).
Ebbene, l'opponente eccepisce di non essere soggetto obbligato al pagamento, contestando quindi la propria legittimazione passiva;
tuttavia, tale doglianza va rigettata, in quanto la cartella di pagamento, atto prodromico, ed ancor prima l'ingiunzione di pagamento n. 63 del
2011, sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate, ne consegue,
l'irretrattabilità del credito contenuto nell'intimazione e nella cartella di pagamento, anche in relazione al profilo della posizione soggettiva del destinatario.
Parimenti infondata è la presunta prescrizione del credito per omessa notifica degli atti prodromici, essendo stato documentalmente provata la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 63 del 2011 notificata in data 7.11.2011 ricevuta personalmente dalla sig.ra , Parte_1 della cartella di pagamento n. 10020120025108735000 notificata in data 12.11.2013, nonché dell' intimazione di pagamento 10020159021725692000 notificata in data 8.10.2015; pertanto, non può considerarsi maturato il termine di prescrizione ex art. 2946 c.c. essendo stati prodotti validi atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene ai vizi della notifica dell'intimazione di pagamento eccepiti da parte attrice, va rilevata l'inammissibilità delle doglianze poiché proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento n. 10020219003604536000) notificata in data 12.1.2022 e atto di citazione ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c. notificato in data 9.2.2022.
Tuttavia, la Suprema Corte con la sentenza n. 23046 dell'11.11.2016 ha precisato che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione pagina 6 di 7 e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”. Dunque, anche tale doglianza non sarebbe stata meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' NT
, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per
[...] legge;
5) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' _3
, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori
[...] come per legge;
Si comunichi.
01.08.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 919.2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Laudato ed Emilia Parte_1
Giordano;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., NT rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena D'Aniello;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Fiaschi e Gloria Lazzeri;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “1) Sempre, in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente con estromissione della stessa dal presente giudizio, e per l'effetto dichiarare la illegittimità e conseguente nullità
e/o inesistenza dell'atto impugnato e degli atti presupposti nei confronti della opponente con vittoria di spese e competenze;
2) Nel merito, in accoglimento delle osservazioni formulate in punto di fatto e di diritto dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'atto impugnato, ovvero del documento n. 10020219003604536000 emesso dalla società Agenzia delle Entrate -
pagina 1 di 7 Riscossione spa, notificato, a mezzo posta, in data 12.01.2022, nonché della cartella presupposta con conseguente estinzione della pretesa della controparte, nonché dell'obbligo incombente sull'opponente del pagamento della somma intimata con l'atto impugnato;
3)
Condannare i convenuti, con il vincolo della solidarietà, al risarcimento del danno morale ed esistenziale ex art 2043 c.c. in favore della opponente;
4) Condannare, in ogni caso,
l in p.l.r.p.t., e l , NT _3 in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai procuratori che si dichiarano antistatari.”.; Per il CO ( ): Controparte_4
“Voglia l'Onorevole Giudice, contrariis reiectis, in via preliminare e pregiudiziale, previa riunione e/o declaratoria di continenza e connessione, previo accoglimento delle eccezioni preliminari articolate, dichiarare l'azione nulla, irrituale ed inammissibile;
dichiarare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza dell'adito Giudice;
rigettare l'opposizione nei confronti di
, in quanto infondata in fatto ed in diritto in ordine a NT qualunque altro motivo;
limitare la pronuncia al ruolo effettivamente opposto;
dichiarare valido ed efficace l'atto e la pretesa impositiva in esso contenuta, condannando l'attore al pagamento. Con vittoria di spese e competenze di lite”; Per il CO (
[...]
): “ nel merito: rigettare le domande di parte opponente in _3 quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto e, conseguentemente, condannare la signora a corrispondere tutte le Parte_1 somme dovute e determinate nell'atto di intimazione di pagamento dell' NT
n. 100 2021 90036045 36/000. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui
[...] venisse dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato e conseguente nullità e/o inesistenza dello stesso per questioni che riguardano la regolarità degli atti notificati dall'
[...]
, condannare l a corrispondere NT NT all' la somma ingiunta e spettante all indicata nell'atto di intimazione n. 100 CP_5 CP_5
2021 90036045 36/000, oltre successivi interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Con la condanna delle controparti al pagamento delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex D.M. n.55/2014, compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell' ” Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, pagina 2 di 7 Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 10020219003604536000 notificata a mezzo posta in data 12.1.2022 dall , limitatamente alla cartella di Controparte_4 pagamento n. 10020120025108735000 presuntivamente notificata in data 12.1.2012 per recupero crediti ed interessi spese sanitarie, ruolo formato dall' _3
(anno di riferimento del debito 2006).
[...]
A sostegno della domanda eccepiva: a) difetto di legittimazione passiva;
b) Inesistenza dell'atto impugnato n. 10020219003604536000, per avvenuta notifica dello stesso senza l'intermediazione di un agente notificatore e mancata indicazione del responsabile del procedimento;
c) Nullità della intimazione di pagamento, per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 241/90 e art. 7 della Legge n.
212/2000. Più in particolare, parte opponente riteneva che la domanda formulata da parte intimante non fosse provata sotto il profilo della corretta individuazione della legittimazione passiva;
di fatto, la sig.ra sosteneva di non aver mai usufruito di servizi e/o Parte_1 prestazioni sanitarie di cui l chiedeva il pagamento _3
e per cui aveva proceduto alla formazione del ruolo, ritenendo, quindi di non essere legittimata passiva, di talchè formulava richiesta di estromissione dal giudizio.
Eccepiva, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020219003604536000, non solo per assoluta carenza di un valido titolo esecutivo, data la mancata notifica delle cartelle presupposte con conseguente prescrizione, ma anche perché l'atto impugnato era da considerarsi inesistente in quanto inviato a mezzo posta raccomandata senza l'intermediazione di agenti ufficiali e senza la compilazione della relata di notifica.
pagina 3 di 7 L'istante formulava, altresì, richiesta di risarcimento del danno morale ed esistenziale ex art
2043 c.c. per il senso di disagio e frustrazione cagionatole per essersi trovata davanti ad una illegittima pretesa.
Si costituiva l che, in via preliminare, chiedeva disporsi la NT riunione del presente gravame al giudizio non ancora iscritto a ruolo, ma incardinato dinanzi a diversa Autorità Giudiziaria, relativo all'impugnazione della medesima intimazione di pagamento, ma per crediti relativi ai diritti annuali della Camera di Commercio, stante la continenza e la connessione parzialmente oggettiva e soggettiva dei due giudizi. Eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Pisa, giudice competente in funzione del luogo in cui era stata elevata la sanzione. Parte convenuta rilevava l'inammissibilità della domanda per i vizi formali contestati nell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c dalla notifica dell'atto opposto per proporre opposizione agli atti esecutivi.
Nel merito, chiedeva, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed, in particolare, in relazione al difetto di legittimazione passiva sollevato da parte attrice, chiedeva di non essere considerato responsabile di eventuali vizi relativi agli atti prodromici e alle attività proprie dell'ente impositore.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto della domanda _3 in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed avanzava domanda trasversale nei confronti dell' chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento della NT somma ingiunta nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda per irregolarità procedurale degli atti notificati dall'Ente. L' contestava il difetto di _3 legittimazione passiva eccepito da parte attrice e, nel dettaglio, specificava che il credito vantato dalla struttura ospedaliera era afferente a prestazioni di natura sanitaria in regime di libera professione intramuraria rese dall' a favore del sig. , richieste CP_5 Parte_3 dal medesimo a pagamento e allo stesso fornite nell'anno 2006. Il saldo delle suddette prestazioni, a seguito del decesso del sig. era stato richiesto dall' alla signora Parte_3 CP_5
, in qualità di erede. Più precisamente si evidenziava che dal 12 al 15 gennaio Parte_1
2006 il sig. , nato il [...] a [...] era stato Parte_3 ricoverato presso le strutture dell' ed aveva ricevuto prestazioni sanitarie in regime di CP_5 libera professione intramuraria e in regime alberghiero da parte del dott. Persona_1 presso la U.O. Pensionanti c/o chirurgia generale. Il sig. , pertanto, era stato Parte_3 ospitato in camera di I classe dal 12.01.2006 ed era stato dimesso in data 15.01.2006. pagina 4 di 7 Successivamente alla prestazione sanitaria l'AOUP aveva emesso la fattura n.27 del
30.01.2006, da pagare entro il 28.02.2006, in cui era stata indicata la somma di € 4.029,89 a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla struttura sanitaria. Posto che il sig.
non aveva provveduto al pagamento della somma indicata in fattura, con Parte_3 raccomandata prot n. 40680 del 14.11.2006, consegnata in data 15.11.2006 era stato trasmesso al sig. un sollecito di pagamento, rimasto però privo di riscontro. Parte_3
Pertanto, successivamente, con raccomandata del 24.6.2011 inviata alla signora
[...]
, in qualità di erede del sig. , deceduto in data 12.9.2008, l aveva Parte_1 Parte_3 CP_5 chiesto alla stessa il pagamento di € 4.029,89 relativo al saldo della fattura n.27 del
30.1.2006, oltre interessi legali maturati per € 492,03, oltre € 3,40 per spese di spedizione raccomandata, per un importo complessivo di e 4.525,32, raccomandata ricevuta da una persona qualificatasi come cugina della sig.ra Anche quest'ultima raccomandata era Pt_4 rimasta priva di riscontro, pertanto, in data 7.11.2011, veniva notificata alla signora
[...]
, in qualità di erede del defunto sig. l'ingiunzione di pagamento n. 63 Parte_1 Parte_3 del 2011 per la somma di € 4.557,37 di cui € 4.029,89 per sorte capitale, € 515,38 per interessi legali dalla scadenza della fattura;
€ 12,10 per le spese di notifica, ingiunzione regolarmente notificata e ricevuta personalmente dalla signora;
L' pertanto, Parte_1 CP_5 in quanto creditrice della somma di € 4.557,37, in ragione della mancata opposizione alla ingiunzione n. 63 del 2011 chiedeva all' di provvedere al Controparte_6 recupero del credito. Conseguentemente in data 12.1.2013 l NT
notificava alla signora la cartella n.
[...] Parte_1
10020120025108735000, avente ad oggetto “recupero crediti e interessi emessa dall'
[...]
–anno 2006”. _3
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La controversia ha ad oggetto un'opposizione all'intimazione di pagamento relativa a crediti di natura patrimoniale, ovvero spese sanitarie in regime di libera professione intramuraria e in regime alberghiero, vantate da una struttura ospedaliera. Trattandosi, dunque, di credito di natura privatistica, e non di tributi o sanzioni amministrative, la giurisdizione spetta al giudizio ordinario.
Quanto alla competenza territoriale, il giudizio è stato correttamente incardinato dinanzi a
Codesta Autorità Giudiziaria, quale Giudice competente per l'esecuzione, che, nella specie, a norma dell'art. 27 cpc e art. 480 co. 3 cpc, deve individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi pagina 5 di 7 l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, con il domicilio del debitore.
In merito al difetto di legittimazione passiva eccepito dalla sig.ra , è ormai granitico Parte_1
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, esso resta sindacabile solo per i vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito” (cfr. Corte di Cass, Sez. V, sentenza n. 23046 del
11.11.2016; Corte di Cass., sezione tributaria, ordinanza n. 9185 depositata in data
8.4.2025).
Ebbene, l'opponente eccepisce di non essere soggetto obbligato al pagamento, contestando quindi la propria legittimazione passiva;
tuttavia, tale doglianza va rigettata, in quanto la cartella di pagamento, atto prodromico, ed ancor prima l'ingiunzione di pagamento n. 63 del
2011, sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate, ne consegue,
l'irretrattabilità del credito contenuto nell'intimazione e nella cartella di pagamento, anche in relazione al profilo della posizione soggettiva del destinatario.
Parimenti infondata è la presunta prescrizione del credito per omessa notifica degli atti prodromici, essendo stato documentalmente provata la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 63 del 2011 notificata in data 7.11.2011 ricevuta personalmente dalla sig.ra , Parte_1 della cartella di pagamento n. 10020120025108735000 notificata in data 12.11.2013, nonché dell' intimazione di pagamento 10020159021725692000 notificata in data 8.10.2015; pertanto, non può considerarsi maturato il termine di prescrizione ex art. 2946 c.c. essendo stati prodotti validi atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene ai vizi della notifica dell'intimazione di pagamento eccepiti da parte attrice, va rilevata l'inammissibilità delle doglianze poiché proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento n. 10020219003604536000) notificata in data 12.1.2022 e atto di citazione ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c. notificato in data 9.2.2022.
Tuttavia, la Suprema Corte con la sentenza n. 23046 dell'11.11.2016 ha precisato che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione pagina 6 di 7 e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”. Dunque, anche tale doglianza non sarebbe stata meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' NT
, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per
[...] legge;
5) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' _3
, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori
[...] come per legge;
Si comunichi.
01.08.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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