TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/11/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. TR PA AR, all'udienza del 08/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 291 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti BOER ALBERTO e CALDERONE MARCELLO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MIGLIO SIMONA , elettivamente domiciliato presso;
- resistente –
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/01/2024 , proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00194696 73, notificato a mezzo Pec in data 19 dicembre
2023 con cui è stata iscritta alla gestione Commercianti in qualità di coadiutore Controparte_3 familiare del coniuge, , a seguito degli accertamenti e verifiche effettuati dagli Controparte_1 uffici.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto dell'obbligo contributivo e per conseguente illegittimità della iscrizione d'ufficio della propria moglie presso la
Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali, lamentava altresì scorretta applicazione delle sanzioni.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e compensi.
L' resisteva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Veniva espletata istruttoria documentale e prova per testi quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza. propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 Controparte_1
00194696 73, notificato a mezzo Pec in data 19 dicembre 2023, con cui è stata Controparte_3 iscritta alla gestione Commercianti in qualità di coadiutore familiare del coniuge, , Controparte_1
a seguito degli accertamenti e verifiche effettuati dagli uffici.
Oggetto del giudizio è la dovutezza, da parte del ricorrente, dei contributi IVS richiesti dall' con l'avviso di addebito impugnato, contributi che riposerebbero nella circostanza secondo CP_2 cui , è socia e Amministratrice della Contas S.a.s. di e C.. Controparte_3 Controparte_1
Parte ricorrente contesta la ricorrenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo deducendo che la non ha mai svolto attività per soc. Contas sas di non CP_3 Controparte_1
ha mai né diretto né organizzato le attività della società, non ha mai contattato clienti né organizzato l'attività della Contas, non ha mai svolto attività abituale e prevalente per la società. Ha ulteriormente precisato che la è esclusivamente socio accomandante e non ha mai avuto una ingerenza CP_3 diretta e rilevante nel ciclo produttivo della società. Non ha mai svolto il ruolo di responsabile dell'attività di intermediazione ne ha mai svolto detta attività.
L' , dal canto suo, fa scaturire l'obbligo contributivo da una iscrizione d'ufficio della CP_2 alla gestione commercianti avuto riguardo alla sua qualità di socio accomandante della CP_3
Contas S.a.s., al 50% con il marito, ed all'assenza di diversa fonte reddituale e contributiva.
Occorre perimetrare la normativa di riferimento, e la sua applicazione giurisprudenziale in tema di iscrizione alla gestione commercianti.
In plurimi precedenti di legittimità e di merito si è affermato che in forza dell'art. 1 comma
203 della l. 662/96 i requisiti che costituiscono presupposto dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sono: a) l'essere titolare o gestore in proprio di impresa organizzata o diretta con il lavoro del titolare/gestore o dei componenti della famiglia;
b) l'avere la piena responsabilità dell'impresa (...); c) la partecipazione personale, prevalente ed abituale al lavoro aziendale;
d) il possesso di licenze ed autorizzazioni ove richieste per l'attività o l'iscrizione ad albi, registri o ruoli.
Tale principio è stato riconfermato dalla Corte di legittimità ( cfr Cass. 3135/13, 27376/16 ) nelle CP_ quali si è anche precisato che ricade sull' l'onere di provare la partecipazione personale del soggetto con carattere di abitualità e prevalenza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo all'abitualità ed alla prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, che esse “si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa” (Cass. 11804/2012; vd., anche, Cass. 9873/2014 che, con riferimento al familiare coadiutore che sia anche socio accomandante di società in accomandita semplice, precisa che l'abitualità ricorre ogni qualvolta la prestazione lavorativa sia resa “con continuità e stabilmente, e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà - e prevalente in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore”).
Tanto chiarito in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione alla gestione commercianti, deve poi considerarsi che la sussistenza di detti presupposti deve necessariamente essere provata dall' , non potendosi sostenere alcuna inversione dell'onere della prova (v. Cass. CP_2
22862/2010; 12108/2010).
Ora, parte ricorrente nega la ricorrenza del presupposto della partecipazione personale, abituale e prevalente di alle attività della società Contas S.a.s.. CP_3
Ebbene, nel caso in esame, l' , ha articolato prova testimoniale che ha, di fatto, smentito CP_2 le risultanze sì obiettive ma astratte, ricavate in via induttiva dall'esame dei documenti posti alla base della pretesa contributiva (redditi da sola partecipazione sociale della assenza di redditi CP_3 da altra attività lavorativa, iscrizione della stessa come intermediario d'assicurazione…).
La prova orale escussa, di contro, ha fornito un quadro fattuale del tutto incompatibile con la ricorrenza dei presupposti normativi per l'iscrizione della alla gestione commercianti. CP_3
Nel corso dell'udienza del 13 febbraio 2025, infatti, sono stati escussi diversi testimoni per chiarire il ruolo effettivo di nell'attività della società CONTASS sas e la Controparte_3 gestione operativa dell'agenzia.
già impiegata presso CONTASS dal 2018 al 2020, ha riferito di aver sempre Testimone_1 ricevuto direttive esclusivamente da precisando che la si limitava a Controparte_1 CP_3 passare saltuariamente in agenzia per motivi personali, senza impartire ordini né occuparsi di clienti o polizze.
funzionario di ha confermato che il mandato di Testimone_2 Controparte_4 agenzia era in esclusiva con la compagnia e che il delegato operativo era Ha aggiunto che CP_1
pur essendo socia e inizialmente delegata, non ha mai esercitato attività assicurativa, CP_3 decadendo dalla delega all'inizio del 2024. Ha inoltre dichiarato di non averla mai vista svolgere mansioni lavorative durante le visite periodiche in agenzia.
addetta alle pulizie nel 2020, ha raccontato di aver incontrato Persona_1 solo un paio di volte, sempre in compagnia di una bambina, e di aver ricevuto ordini CP_3 esclusivamente da CP_1
Infine, capo ufficio di CONTASS dal 2016, ha confermato che Testimone_3 CP_3 frequentava l'agenzia solo per incontri familiari legati alla nipotina, mai per ragioni lavorative. Ha ribadito che l'attività organizzativa e direttiva è sempre stata svolta da CP_1 Dalle deposizioni emerge un quadro coerente: la gestione operativa e le direttive erano esclusivamente in capo a mentre la presenza di in agenzia aveva Controparte_1 CP_3 carattere sporadico e personale, senza alcun coinvolgimento nell'attività lavorativa.
La mancanza dei requisiti indispensabili ex art. 1 co 203 l. 662/96 dell'obbligo di iscrizione della alla Gestione Commercianti impone l'annullamento dell'avviso di addebito CP_3 impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno
[...]
18/01/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla l'Avviso di addebito impugnato;
- Condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio CP_2 Controparte_1 che liquida in euro 2.600,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ed euro
21,00 per spese vive.
Così deciso in Velletri, 08/11/2025 .
Il Giudice
TR PA AR