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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/07/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 301/2018 R.G.L. promossa da
, in persona del legale Parte_1 rapp.te pro tempore (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Pt_2
, per procura in atti,
[...] ricorrente, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. P_ C.F._1
PUGLISI ORESTE, per procura in atti, resistente,
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 14/02/2018 l Parte_1
ha adito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto introducendo il giudizio
[...] di merito relativo alla ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di
Barcellona nel procedimento n. 2026/2017 RG in data 17/01/2018, comunicata in pari data, con cui è stata annullata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro mesi adottata nei confronti del dipendente
[...]
presso il servizio Cassa Ticket del P.O. di Milazzo- con la Parte_3 decisione Prot. n. 282/UPD del 19/09/2017, in relazione alla violazione di cui all'art. 13, comma 6, lettera c) del CCNL 2004-2008. Cont L ha ripercorso, in ricorso, dettagliatamente le vicende che hanno portato alla contestazione degli addebiti disciplinari nei confronti di con la nota prot. n. P_
176/UPD del 9 giugno 2017 e con la successiva nota prot. n. 233/UPD del 27 luglio 2017, procedimenti che sono stati valutati unitariamente dall' per i Procedimenti CP_3
Disciplinari dell'ASP di Messina e che si sono conclusi con la Decisione Prot. n.
282/UPD del 19/09/2017 con la quale è stato stabilito di infliggere al dipendente, P_
, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c) del CCNL 2004- 2008, la sanzione della
[...] sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi quattro, a cui è stata data esecuzione con deliberazione dell'ASP di Messina n. 2661/C del 22.09.2017, con sospensione dal servizio e dalla retribuzione con decorrenza dal 10.10.2017. Cont L faceva, poi, riferimento ad un 3° Addebito Disciplinare, con Nota Prot. n.
310/UPD del 12.10.2017, con cui sono state contestate all' ai sensi dell'art. 13, P_ comma 6, lettera c) del CCNL 2004-2008, anomalie riguardanti i rimborsi della cassa ticket.
Con ricorso ex art 700 cpc ha adito il Tribunale - Procedimento n. 2026/2017 P_
R.G. Lav.- impugnando la deliberazione dell'ASP di Messina n. 2661/C del 22.09.2017 nonché la decisione n. 282/UPD del 19.09.2017 con le quali gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione per mesi quattro a far data dal 10.10.2017.
Il procedimento cautelare ante causam si è concluso con Ordinanza di accoglimento del
17.01.2018, non reclamata, con cui è stato disposto: “Annulla la sanzione disciplinare impugnata e condanna l' di Messina a riammettere immediatamente in servizio il CP_2 ricorrente e a corrispondergli la relativa retribuzione;
condanna, altresì, la resistente
a pagare le spese processuali, liquidate in euro 2.020, oltre spese generali, iva e cpa, distraendole in favore del procuratore antistatario, avv. Oreste Puglisi”. Cont L con il proposto ricorso di merito, ha dedotto di aver irrogato al dipendente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla P_ retribuzione per mesi quattro nel pieno rispetto della procedura normativamente prevista e che le prove documentali in atti dimostrano che la sanzione irrogata, ai sensi dell' art. Parte 13, comma 6, lettera c) del 2004-2008, è adeguata e proporzionata e ciò in ragione di plurime circostanze: del fatto che all' erano già stati contestati due fatti P_ disciplinarmente rilevanti in materia di anomalie contabili relative all'anno 2016; che l'ASP di Messina aveva dovuto ricorrere, per la ricognizione degli atti, ad altro personale con conseguente prodursi di danni economici da sommarsi;
all'importo delle anomalie contabili riscontrate;
in ragione delle potenziali ripercussioni negative sulla tempistica di redazione, da parte dell'ASP di Messina, del Bilancio di Esercizio 2016; al fatto che l'accertamento delle anomalie contabili ed il procedimento disciplinare hanno tenuto impegnati per giorni e giorni, Uffici, Funzionari, Dipendenti pubblici con conseguente impiego di ingenti risorse pubbliche e, dunque, con il prodursi di ingenti danni;
alla circostanza che il lavoro svolto dal resistente non può considerarsi né difficile, né complesso, posto che allo stesso spettava solo il compito di “cliccare” sulle apposite caselle ed inserire dati in moduli telematici già programmati anche per effettuare, in automatico, i conteggi;
che, le anomalie rilevate non sono frutto di “autocontrollo” dei documenti contabili, da parte del dipendente, ma sono venute fuori solo a seguito di caso fortuito e/o comunque di controlli da parte di Uffici diversi da quello del resistente;
che, solo tali controlli esterni hanno consentito la regolarizzazione dei versamenti, scongiurando il prodursi di gravi danni erariali;
che, solo grazie alle regolarizzazioni effettuate nel maggio 2017, le somme dovute dal resistente si sono ridotte;
che l'esigenza della regolarizzazione è scaturita, comunque, da molteplici errori commessi dall' P_ nell'esercizio dell'attività lavorativa;
che, come dedotto dal resistente nell'ambito del procedimento d'urgenza ante causam dallo stesso promosso, lo stesso risulta essere stato sottoposto ad un terzo procedimento disciplinare sempre in relazione ad anomalie riguardanti i rimborsi della cassa ticket.
L ha svolto, quindi, le seguenti conclusioni: Pt_1
1)- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, revocare il Provvedimento d'urgenza emesso il 17.01.2018 dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Valeria Totaro addetta al
Tribunale di Barcellona P.G. nell'ambito del procedimento n. 2026/2017 R.G., ritenendo e dichiarando legittima, adeguata e proporzionata e conseguentemente, confermando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione del dipendente (matricola 1478) per mesi quattro (4) con P_ decorrenza 10 ottobre 2017 così come irrogata dall'ASP di Messina con Deliberazione
n. 2661/C del 22.09.2017 in conseguenza della Decisione n. 282 del 19.09.2017 adottata dall 2)-Conseguentemente, condannare il Controparte_4 resistente, Sig. , a restituire all'ASP di Messina, in persona del legale pro P_ tempore rappresentante, le somme dallo stesso eventualmente incassate in esecuzione del Provvedimento d'urgenza revocato;
3)- Condannare il resistente, Sig. , al P_
Cont pagamento in favore dell di Messina, in persona del legale pro tempore rappresentante, delle spese e compensi del presente giudizio di merito;
4)-Condannare il resistente, Sig. , al pagamento in favore dell'ASP di Messina, in persona P_ del legale pro tempore rappresentante, anche delle spese e compensi del giudizio ante causam, nonché a restituire all'ASP di Messina, in persona del legale pro-tempore rappresentante, le somme eventualmente pagate al procuratore antistatario di esso
in esecuzione del Provvedimento d'Urgenza revocato. P_
Si è costituito con memoria depositata il 12.09.2018 chiedendo il rigetto del P_ ricorso e la conferma della Ordinanza di accoglimento Cron. 202/2018 del 17/01/2018 emessa a conclusione del giudizio R.G. n° 2026/2017.
L'Oteri ha precisato che con il 1° addebito disciplinare era stato contestato di essersi reso responsabile di un ammanco di cassa di circa 497 Euro e che il procedimento, dopo essere stato riunito con quello ulteriore portante il n° 233/UPD del 27/07/2017, era stato chiuso dalla stessa ASP Messina senza alcun provvedimento. Ha esposto che, a seguito delle verifiche in contraddittorio effettuate tra ed il dell' P_ CP_5 [...]
, il contestato ammanco, il cui importo in Controparte_6 origine era ritenuto pari ad € 497,88, si riduceva per stessa ammissione del dr. CP_6 di circa la metà e, successivamente, tenuto conto anche del consistente ammontare dell'incasso annuo (circa € 831.000,00 nel 2016) realizzato dall'Ufficio Ticket, veniva qualificato “mero errore non intenzionale”.
In relazione al 2° Procedimento disciplinare, riguardante anomalie nelle pratiche di rimborso Ticket, per un importo complessivo di euro 138,65, ha contestato l'applicabilità, al fatto contestato, dell'art. 13, comma 6, lett. C) del CCNL (distrazione o occultamento di somme) e la sproporzione della sanzione inflitta.
In relazione al 3° addebito disciplinare ha evidenziato che, con ulteriore provvedimento in sede cautelare Cron. 1485 del 27/04/2018, il Tribunale di Barcellona P.G. aveva annullato la sanzione irrogata.
Ha eccepito la genericità delle contestazioni con mancanza di una esplicita e diretta contestazione su fatti precisi e determinati e la mancanza di specifiche indicazioni operative da parte della Dirigenza Generale per le operazioni di riscossione dei Ticket in casi particolari, con conseguente possibilità di errore interpretativo per i riscuotitori.
Ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 6, lett. e) del CCNL
2004-2008, l'abnormità ed il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata. Ha dedotto, poi, che non vi è certezza né che i rimborsi di cui alle contestate n° 4 prescrizioni siano effettivamente da ritenersi irregolari, né della riferibilità effettiva delle operazioni di rimborso al dipendente , posto che la password dei singoli operatori viene P_ da loro a volte utilizzata in via alternativa per risolvere problemi momentanei legati all'accesso al sistema. Ha insistito, quindi, per la conferma del precedente provvedimento cautelare Cron.
202/2018 del 17/01/2018 e, conseguentemente, per il rigetto del ricorso di merito
La causa è stata istruita con l'ammissione delle prove orali come da ordinanza del
05.07.2022 Cont
2- Il ricorso dell' è infondato e deve essere rigettato.
Alla luce della istruttoria svolta, ritiene questo giudice di dover confermare il giudizio espresso durante la pregressa fase cautelare.
Preliminarmente si osserva che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'irrogazione della sanzione disciplinare e la sua proporzionalità grava sul datore di lavoro (cfr Cass. n. 11153/2001).
L'art. 13 comma 6, lett. c) del CCNL 2004-2008 contestato all' sanziona con la P_ sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni a sei mesi “l'occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'azienda o ente o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo”.
Dalla documentazione in atti si evince che con la decisione prot. n. 282/UPD del 19 settembre 2017, l' disciplinari di Messina ha Controparte_4 CP_6 riunito il procedimento disciplinare avviato nei confronti di con la nota prot. P_
n. 176/UPD del 9 giugno 2017 e quello avviato con la successiva nota prot. n. 233/UPD del 27 luglio 2017.
In relazione al primo procedimento disciplinare è stato ritenuto che “l'ammanco potrebbe essere riconducibile ad un errore, considerata la somma di euro 831.000 di incasso annuo”.
In relazione al secondo procedimento, invece, è stata riscontrata “una intenzionalità del comportamento connessa alla responsabilità della posizione di lavoro occupata dal dipendente” ed è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro mesi.
La sanzione della sospensione per quattro mesi è stata, quindi, irrogata in relazione ai fatti addebitati con la nota prot. n. 233/UPD del 27 luglio 2017 relativa a contestate anomalie nelle operazioni di rimborso della cassa Ticket del PO di Milazzo, rinviando a quanto riscontrato nella nota prot. n. 5802 e 5805 del 30 giugno 2017 del Direttore
U.O.C..
Il giudice del procedimento cautelare ha ritenuto che la nota 5802 del 30 giugno 2017 richiamata fosse oscura, facendo riferimento agli esiti di una verifica effettuata in tutto il distretto e non contenendo alcun dato che sia chiaramente riferibile all' , ad P_ eccezione di quattro ricevute per prestazioni dallo stesso rilasciate tra l'agosto e il novembre 2016, riportate in allegato.
Ora, al di là di tale notazione, si osserva in questa sede che l'art. 13, comma 6, lett. c), del c.c.n.l. 2004-2008 sanziona con la sospensione da undici giorni a sei mesi l'«occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'azienda o ente o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza
o di controllo».
La condotta contestata all' non appare, invero, sussumibile sotto l'art. 13, comma P_
6, lett. c), posto che l'Ente ha contestato generiche «anomalie relative ad operazioni di rimborso», mentre la disposizione punisce specificamente l'occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'azienda.
Si osserva, infatti, che nella nota di contestazione disciplinare n.233 del 27.07.2017 (cfr) vengono contestate all' “anomalie relative ad operazioni di rimborso presso la P_ cassa ticket del PO di Milazzo”.
L'espressione “anomalie” impiegato nella contestazione dell'illecito è estremamente generico e indeterminato e non è sinonimo né di occultamento, né di distrazione, condotte che integrano il comportamento passibile di sanzione disciplinare, di cui all'art. 13 cit.
Dalla documentazione acquisita agli atti, non vi è prova, poi, che la condotta contestata all' relative ad operazioni di rimborso del servizio ticket- si sia atteggiata Controparte_7 secondo la modalità della condotta descritta dall'art. 13 comma 6, lett. c).
Inoltre, occorre evidenziare che la norma richiamata non sanziona la condotta di distrazione in sé, ma l'occultamento di fatti e circostanze relativi alla distrazione di somme.
Dall'esame della documentazione in atti - a cui invero nulla di più hanno aggiunto le prove testimoniali assunte in giudizio, sostanzialmente confermative delle prove documentali già in atti- ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova, il cui onere gravava sul datore di lavoro, di una condotta dell' diretta all'occultamento di P_ fatti e circostanze relative alla distrazione di somme.
Non appare decisiva, a parere del Tribunale, la circostanza che l' non abbia P_
Cont riscontrato tutte le richieste di chiarimenti dell' per l'anno 2016 e che le anomalie nelle operazioni di rimborso della cassa ticket siano emerse solo in seguito ai controlli avviati ad iniziativa dell'azienda stessa o che ancora che l' abbia riversato alcune P_ somme all'Azienda, non essendo comportamenti sintomatici ed espressivi -in maniera univoca- di una condotta di occultamento di fatti e circostanze e non potendosi non considerare -anche ai fini della emersione dei dati - sia del numero esiguo di anomalie Cont nelle operazioni di rimborso riscontrate dalla stessa (4 episodi) rispetto alla mole delle operazioni compiute nel periodo, che dell'ammontare irrisorio dell'ammanco riscontrato (euro 138,65).
In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma della ordinanza cautelare del 17.01.2018.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, valori prossimi ai medi di tariffa, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 cpc avv.
Oreste Puglisi, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc, come richiesto dal resistente, non essendovi dimostrazione che l' abbia agito in giudizio con mala Pt_1 fede o colpa grave, prova che non può desumersi dalla infondatezza del proposto ricorso di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 301/2018 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_1 conferma l'ordinanza emessa dal Tribunale di Barcellona in data 17.01.2018 nel procedimento n. 2026/2017 RG che ha disposto “Annulla la sanzione disciplinare impugnata e condanna l' di Messina a riammettere immediatamente in servizio il CP_2 ricorrente e a corrispondergli la relativa retribuzione;
condanna, altresì, la resistente
a pagare le spese processuali, liquidate in euro 2.020, oltre spese generali, iva e cpa, distraendole in favore del procuratore antistatario, avv. Oreste Puglisi”;
2) condanna l' ricorrente al pagamento, in favore di delle spese del Pt_1 P_ giudizio, liquidate in € 2.200,00 per compensi professionali ( di cui euro 800,00 per fase di studio, euro 400,00 per fase introduttiva, euro 500,00 per trattazione/istruttoria, euro
500,00 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste Puglisi ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10.07.2025. Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano