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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/12/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 156 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 156 /2025 promossa da
DA
(C.F. ), nato in [...], il 22 marzo Parte_1 C.F._1
1974, residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avvocato Maurizio
Randazzo, c.f. e dall'Avvocato Chiara Roncarolo, c.f. C.F._2
dello , P. Iva , sito in C.F._3 CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Vercelli in Viale Garibaldi n. 5 e Email_1
) Email_2
PARTE ATTRICE
CONTRO
ER E/ , nato in [...], il [...] Controparte_3
e deceduto in Vercelli, il 25 novembre 1997 E , nata in [...], il 10 Persona_1 ottobre 1915 e deceduta in Erba (CO), il 28 agosto 1995
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte attrice: come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami conveniva in giudizio ER Parte_1
E/ VE , deceduto in Vercelli il 25 novembre 1997 e Controparte_3
, deceduta in Erba (CO), il 28 agosto 1995, chiedendo accertarsi l'intervenuto Persona_1 acquisto a titolo di usucapione del terreno sito in Trino (VC) e distinto al C.T. al foglio n.40, n.51,
Pagina nr. 1 , classe 3, Ha 00.43.00, R.D. € 42,19 e R.A. € 25,54, ancora intestato a Parte_2 CP_3 nonché benché deceduti. Parte attrice deduceva di avere, almeno dal 2002, Persona_1 regolarmente coltivato, gestito in via esclusiva e manutenuto il terreno, sopportandone integralmente i costi, e che mail alcuno aveva opposto opposizione, sussistendo quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, dichiarata contumace con provvedimento del 12/6/2025.
Espletata prova orale, all'udienza del 12/11/2025, parte attrice precisava le conclusioni e la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto la domanda di parte attrice va accolta.
All'udienza del 12/11/2025 il teste si è espresso in termini dubitativi circa Testimone_1
l'identificazione del terreno per cui è svolta domanda di usucapione. Tuttavia, il fatto che il detto terreno sia nella località Moronsetto si evince ed è documentato dal doc. 9 (documentazione rilasciata dall'Associazione Irrigazione Ovest Sesia che attesta il pagamento dei canoni del predetto terreno, localizzato in località Morosetto).
Per il resto il teste ha confermato che l'attore, almeno dal 2002, eserciti attività di coltivazione, la quale non è isolata ma si associa ad ulteriore attività materiale posta in essere da , Parte_1 percepibile all'esterno, vale a dire il pagamento ad Associazione Irrigazione Ovest Sesia dei canoni inerenti al terreno coltivato (cfr. Cass. n. 17376/2018; Cass. 1796/2022).
Ne deriva che, anche all'esterno, l'attore risulta comportarsi nei confronti del bene come fosse il legittimo proprietario.
Non constano poi atti di opposizione svolti da alcuno.
Alla luce delle predette evidenze, risulta sussistere l'elemento oggettivo – ossia il possesso uti dominus - sia l'elemento soggettivo – cioè l'animus possidendi – entrambi necessari ai fini dell'integrazione della fattispecie di usucapione. Né è emerso alcun elemento di prova contraria.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
La natura della controversia e l'assenza di convenuti costituiti rendono evidente l'opportunità di disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che ha acquistato Parte_1 per usucapione il diritto di proprietà del terreno sito in Trino (VC) e distinto al C.T. al foglio 40, n.51,
, classe 3, Ha 00.43.00, R.D. € 42,19 e R.A. € 25,54; Parte_2
Pagina nr.
2 - dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Vercelli, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 3
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 156 /2025 promossa da
DA
(C.F. ), nato in [...], il 22 marzo Parte_1 C.F._1
1974, residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avvocato Maurizio
Randazzo, c.f. e dall'Avvocato Chiara Roncarolo, c.f. C.F._2
dello , P. Iva , sito in C.F._3 CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Vercelli in Viale Garibaldi n. 5 e Email_1
) Email_2
PARTE ATTRICE
CONTRO
ER E/ , nato in [...], il [...] Controparte_3
e deceduto in Vercelli, il 25 novembre 1997 E , nata in [...], il 10 Persona_1 ottobre 1915 e deceduta in Erba (CO), il 28 agosto 1995
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte attrice: come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami conveniva in giudizio ER Parte_1
E/ VE , deceduto in Vercelli il 25 novembre 1997 e Controparte_3
, deceduta in Erba (CO), il 28 agosto 1995, chiedendo accertarsi l'intervenuto Persona_1 acquisto a titolo di usucapione del terreno sito in Trino (VC) e distinto al C.T. al foglio n.40, n.51,
Pagina nr. 1 , classe 3, Ha 00.43.00, R.D. € 42,19 e R.A. € 25,54, ancora intestato a Parte_2 CP_3 nonché benché deceduti. Parte attrice deduceva di avere, almeno dal 2002, Persona_1 regolarmente coltivato, gestito in via esclusiva e manutenuto il terreno, sopportandone integralmente i costi, e che mail alcuno aveva opposto opposizione, sussistendo quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, dichiarata contumace con provvedimento del 12/6/2025.
Espletata prova orale, all'udienza del 12/11/2025, parte attrice precisava le conclusioni e la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto la domanda di parte attrice va accolta.
All'udienza del 12/11/2025 il teste si è espresso in termini dubitativi circa Testimone_1
l'identificazione del terreno per cui è svolta domanda di usucapione. Tuttavia, il fatto che il detto terreno sia nella località Moronsetto si evince ed è documentato dal doc. 9 (documentazione rilasciata dall'Associazione Irrigazione Ovest Sesia che attesta il pagamento dei canoni del predetto terreno, localizzato in località Morosetto).
Per il resto il teste ha confermato che l'attore, almeno dal 2002, eserciti attività di coltivazione, la quale non è isolata ma si associa ad ulteriore attività materiale posta in essere da , Parte_1 percepibile all'esterno, vale a dire il pagamento ad Associazione Irrigazione Ovest Sesia dei canoni inerenti al terreno coltivato (cfr. Cass. n. 17376/2018; Cass. 1796/2022).
Ne deriva che, anche all'esterno, l'attore risulta comportarsi nei confronti del bene come fosse il legittimo proprietario.
Non constano poi atti di opposizione svolti da alcuno.
Alla luce delle predette evidenze, risulta sussistere l'elemento oggettivo – ossia il possesso uti dominus - sia l'elemento soggettivo – cioè l'animus possidendi – entrambi necessari ai fini dell'integrazione della fattispecie di usucapione. Né è emerso alcun elemento di prova contraria.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
La natura della controversia e l'assenza di convenuti costituiti rendono evidente l'opportunità di disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che ha acquistato Parte_1 per usucapione il diritto di proprietà del terreno sito in Trino (VC) e distinto al C.T. al foglio 40, n.51,
, classe 3, Ha 00.43.00, R.D. € 42,19 e R.A. € 25,54; Parte_2
Pagina nr.
2 - dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Vercelli, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 3